Sentenza n. 269/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta,n. 14795/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva annullato la richiesta ministeriale di pagamento, per l'anno 2016, di contributi per collegamenti in ponte radio e dichiarato inammissibile la censura relativa agli anni 2014 e 2015
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il TAR aveva accolto il ricorso della RAI contro la nota ministeriale del 22 gennaio 2016, con la quale era stato richiesto il pagamento di euro 302.271,50 per contributi annui relativi ai collegamenti in ponte radio. Ha dedotto la violazione dell'art. 2-bis dell'Allegato 10 al d.lgs. 259/2003, dell'art. 23 Cost. e delle ulteriori disposizioni richiamate, sostenendo che l'obbligo di pagamento fosse collegato non solo all'autorizzazione generale, ma anche all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ottenuta dalla RAI con decreto ministeriale del 28 giugno 2012. Ha inoltre dedotto l'illogicità della motivazione del TAR, secondo cui la RAI non sarebbe stata titolare di un'autorizzazione generale, evidenziando che la concessionaria svolgeva anche attività di operatore di rete televisiva digitale terrestre sull'intero territorio nazionale, in regime di concorrenza con gli altri operatori, sulla base dei titoli amministrativi e dei diritti d'uso assegnati. La RAI ha resistito all'appello principale, sostenendo che l'art. 2-bis individuasse tassativamente le imprese titolari di autorizzazione generale e che essa, quale concessionaria del servizio pubblico regolata dal contratto di servizio, non rientrasse nella categoria. Ha richiamato inoltre le clausole contrattuali che consentivano l'utilizzo dei collegamenti mobili senza ulteriori canoni o contributi. Con appello incidentale, la RAI ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità del motivo con cui aveva contestato il riferimento, contenuto nella nota del 22 gennaio 2016, ai contributi eventualmente dovuti per gli anni 2014 e 2015, deducendo la lesività immediata della comunicazione e la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi.
La decisione
L'appello principale è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha escluso che i contributi previsti dall'art. 2-bis dell'Allegato 10 al d.lgs. 259/2003 abbiano natura tributaria o costituiscano una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., rilevando la loro natura sinallagmatica: essi sono dovuti in relazione all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e alla gestione, al controllo e all'applicazione del regime autorizzatorio. Il Collegio ha ritenuto che, ai fini dell'obbligo contributivo, rilevi non la denominazione formale del titolo, ma l'effettivo esercizio dell'attività di operatore di rete in forza di un titolo amministrativo. La RAI, pur essendo concessionaria del servizio pubblico, svolge anche attività di operatore di rete sull'intero territorio nazionale, in regime di concorrenza, sulla base dei diritti d'uso assegnati nel 2012. Le clausole del contratto di servizio che escludono ulteriori canoni o contributi riguardano l'utilizzo dei collegamenti mobili necessari allo svolgimento del servizio pubblico e non si estendono all'attività svolta in regime privatistico e concorrenziale. L'esclusione della RAI dal pagamento per tale attività determinerebbe inoltre un vantaggio ulteriore rispetto alle compensazioni del servizio pubblico, lesivo della concorrenza. La modifica del 2024, che ha espressamente incluso nell'art. 2-bis anche i soggetti ai quali siano stati concessi diritti d'uso, è stata ritenuta ricognitiva e non innovativa. Ne è derivata la riforma parziale della sentenza di primo grado e il rigetto del primo motivo del ricorso originario della RAI relativo all'anno 2016. L'appello incidentale della RAI è stato respinto: il riferimento agli anni 2014 e 2015 aveva carattere meramente informativo ed endoprocedimentale, non era immediatamente lesivo e preannunciava una successiva autonoma nota di pagamento, eventualmente impugnabile. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2-bis Allegato 10 d.lgs. 259/2003
Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale
La disposizione impone il pagamento dei contributi agli operatori di rete che esercitano legittimamente l'attività sulla base di un titolo amministrativo; rileva l'aspetto sostanziale dell'abilitazione, comprensiva dell'assegnazione dei diritti d'uso, non la sola denominazione formale del titolo.
art. 23 Cost.
Non trova applicazione, poiché i contributi per i collegamenti in ponte radio non hanno natura tributaria né carattere prevalentemente impositivo, ma costituiscono il corrispettivo o la compartecipazione ai costi collegati all'assegnazione e alla gestione dei diritti d'uso.
art. 34 d.lgs. 259/2003
Rileva nel sistema dei diritti amministrativi dovuti dagli operatori e conferma il collegamento tra l'obbligo economico e i titoli abilitativi o i diritti d'uso delle frequenze.
art. 35 d.lgs. 259/2003
Richiamato in relazione ai contributi per i diritti d'uso delle frequenze, qualificati come somme correlate alla concessione di una risorsa scarsa e alla gestione del relativo regime.
art. 11 preleggi
La questione della sua violazione non è stata esaminata nel merito, poiché il riferimento agli anni 2014 e 2015 nella nota ministeriale aveva natura non precettiva e non immediatamente lesiva.
art. 101 c.p.a.
Richiamato dalla RAI per la riproposizione delle difese di primo grado.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione allo scambio di memorie e repliche prima della decisione.
Massime di principio
- I contributi dovuti per l'utilizzo dei collegamenti in ponte radio nell'ambito dell'attività di operatore di rete televisiva digitale terrestre non costituiscono una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. quando sono collegati sinallagmaticamente all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e alla gestione, al controllo e all'applicazione del regime autorizzatorio.
- Ai fini dell'obbligo di pagamento dei contributi per i collegamenti in ponte radio, rileva l'effettivo esercizio dell'attività di operatore di rete televisiva digitale terrestre in forza di un titolo amministrativo, non la denominazione formale del titolo come autorizzazione generale.
- La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a corrispondere i contributi per i collegamenti in ponte radio relativamente all'attività di operatore di rete svolta in regime di concorrenza sulla base dei diritti d'uso delle frequenze, anche se il contratto di servizio esclude ulteriori canoni per i collegamenti mobili necessari allo svolgimento del servizio pubblico.
- Una clausola del contratto di servizio che esonera la concessionaria dal pagamento di ulteriori canoni o contributi per i collegamenti mobili opera limitatamente all'attività necessaria all'espletamento del servizio pubblico e non si estende alle attività svolte in regime privatistico e concorrenziale.
- La modifica normativa che esplicita l'obbligo contributivo anche per i soggetti ai quali siano stati concessi diritti d'uso può avere natura ricognitiva, e quindi confermare un obbligo già desumibile dal sistema normativo e dal provvedimento di assegnazione, quando non introduce un nuovo presupposto sostanziale dell'obbligazione.
- Una comunicazione amministrativa che si limita ad anticipare l'invio di una successiva e specifica richiesta di pagamento, senza quantificare né intimare immediatamente il pagamento, ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente lesiva; la successiva richiesta costituisce l'atto immediatamente impugnabile.
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