Ordinanza n. 3999/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM del Ministro dell'Interno in data 10 marzo 2022 e notificato all'odierno ricorrente in data 12 aprile 2022 di rigetto concessione cittadinanza italiana prot. n. K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministro dell'Interno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 10 marzo 2022, notificato il 12 aprile 2022, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nell'udienza camerale istruttoria convocata nell'ambito delle attività di smaltimento dell'arretrato, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione e la compiuta istruzione della causa. Le parti hanno confermato l'interesse alla decisione; il ricorrente ha inoltre depositato documentazione integrativa a propria difesa.
La decisione
Il Collegio non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Preso atto della conferma dell'interesse alla decisione e del deposito di documentazione integrativa, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. La trattazione è stata differita, senza dichiarare improcedibilità, estinzione o altre definizioni in rito. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti; è stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo «eccezionali motivi»
Il Collegio richiama tali disposizioni quale quadro processuale per la calendarizzazione e la trattazione delle cause nell'ambito dello smaltimento dell'arretrato, rilevando che un ulteriore differimento sarebbe incompatibile con gli impegni assunti con il PNRR, salvo motivi eccezionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, quando le parti confermano la persistenza dell'interesse alla decisione e la causa risulta sufficientemente istruita, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito, senza definizione anticipata del giudizio.
- Il giudice amministrativo, prima di calendarizzare una causa nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione, anche per valutare l'eventuale definizione in rito in caso di sopravvenuta carenza di interesse o rinuncia.
- Il differimento della trattazione nell'ambito della gestione dell'arretrato è soggetto ai limiti previsti dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a., salvo la ricorrenza di eccezionali motivi.
Come è indicizzato
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