Sentenza n. 213/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 2097 del 17 maggio 2023 con cui il Comune di Corneliano d'Alba comunicava il “diniego e la contestuale conferma della determinazione del contributo straordinario nella misura di € 22.284,10”. - della delibera del Consiglio comunale di Corneliano d'Alba n. 28 del 29 luglio 2021 con cui venivano approvati i “criteri di calcolo per la determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione”; - della delibera del Consiglio comunale di Corneliano d'Alba n. 39 del 18 dicembre 2018 recante “Definizione dei criteri e determinazione del contributo straordinario per interventi di interesse pubblico da realizzare attraverso permesso di costruire in deroga, ai sensi del DPR n. 380/2001, artt. 14 e 16. Integrazione raccolta disposizioni per l'applicazione del contributo relativo ai permessi di costruire e adeguamento alla D.G.R. n. 22-2974 in data 29.02.2016. Determinazioni”; e per l'accertamento del diritto del ricorrente all'esatta determinazione del contributo straordinario, in corretta applicazione della normativa nazionale e regionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e conferma della determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione nella misura di 22.284,10 euro, nonché le delibere comunali sui criteri di calcolo del contributo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 17 maggio 2023 e le presupposte delibere del 2018 e del 2021, chiedendo l'accertamento dell'esatto contributo straordinario dovuto per un piano di recupero di iniziativa privata, avente ad oggetto la demolizione di un distributore di carburante in disuso e di fabbricati accessori e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale. Ha dedotto la violazione dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del d.P.R. n. 380/2001, della deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 22-2974/2016, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto applicare retroattivamente la delibera comunale n. 28/2021, recante la disciplina completa dei valori di costo e dei parametri di calcolo, invece della precedente delibera n. 39/2018, e che il valore della trasformazione sarebbe stato negativo, con conseguente inesistenza del contributo straordinario o, comunque, debenza di un importo pari a soli 3.681,66 euro. Il Comune ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Comune. Ha ritenuto che la controversia sulla spettanza e liquidazione degli oneri di urbanizzazione appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e abbia natura di accertamento di un rapporto di credito, non soggetto ai termini decadenziali propri dell'azione di annullamento; ha inoltre escluso la genericità dei motivi. Nel merito, ha rilevato che l'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del d.P.R. n. 380/2001 demanda alle Regioni la disciplina del contributo straordinario e che la disciplina regionale piemontese attribuisce ai Comuni il compito di determinare i valori delle singole voci di costo e i parametri applicativi, mentre i valori di mercato risultano già regolati dall'Allegato A mediante il riferimento alle quotazioni OMI. Il Comune ha quindi legittimamente utilizzato i valori di mercato OMI e il valore di costo di 800 euro/mq, coincidente con quello poi indicato nella delibera comunale n. 28/2021. Il TAR ha escluso l'applicazione retroattiva della delibera del 2021 ai titoli edilizi già assentiti e ai contributi già liquidati, in applicazione del principio tempus regit actum. Ha inoltre ritenuto corretto il calcolo comunale: il differenziale tra i due valori di trasformazione negativi era comunque positivo, poiché il valore iniziale era pari a -89.032,20 euro e quello successivo a -44.464 euro; la riduzione della negatività costituiva un incremento di valore pari a 44.568,20 euro, del quale il 50%, cioè 22.284,10 euro, rappresentava il contributo straordinario. Esclusa l'illegittimità del calcolo e non ravvisati i dedotti vizi istruttori o motivazionali, il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Le controversie sulla spettanza e sulla liquidazione degli oneri di urbanizzazione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e hanno ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito.
art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001
Demanda alle Regioni la disciplina del contributo straordinario rapportato all'aumento di valore di aree e immobili derivante da varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d'uso, secondo i parametri normativi indicati.
D.G.R. Piemonte n. 22-2974 del 29 febbraio 2016
Stabilisce il metodo analitico del valore della trasformazione e prevede che i Comuni determinino i valori delle singole voci di costo e i parametri applicativi, mentre il valore di mercato è ricavato dalle quotazioni OMI secondo l'Allegato A.
delibera del Consiglio comunale di Corneliano d'Alba n. 39 del 18 dicembre 2018
Costituisce la disciplina comunale originaria del contributo straordinario, ritenuta non completa ma applicabile ratione temporis all'intervento.
delibera del Consiglio comunale di Corneliano d'Alba n. 28 del 29 luglio 2021
Completa la disciplina comunale dei valori di costo e dei parametri di calcolo, ma non è applicabile retroattivamente ai titoli edilizi già assentiti e ai contributi già liquidati.
art. 16, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
Il contributo straordinario è parametrato al maggior valore generato dalla trasformazione ed è pari, secondo la disciplina applicata, al 50% di tale maggior valore.
Massime di principio
- Le controversie sulla spettanza e sulla liquidazione degli oneri di urbanizzazione, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, hanno natura di accertamento di un rapporto di credito e non sono soggette ai termini decadenziali previsti per l'azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi.
- Nel calcolo del contributo straordinario previsto dall'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del d.P.R. n. 380/2001, il maggior valore può risultare positivo anche quando i valori di trasformazione ante e post intervento siano entrambi negativi, qualora la trasformazione riduca la negatività del valore dell'immobile.
- Quando una disciplina comunale successiva completa i criteri di calcolo del contributo straordinario, essa non può essere applicata retroattivamente ai titoli edilizi già assentiti e ai contributi già liquidati, in assenza di una specifica previsione, in applicazione del principio tempus regit actum.
- Nella disciplina piemontese del contributo straordinario, i Comuni determinano i valori delle singole voci di costo e i parametri applicativi, mentre il valore di mercato del prodotto edilizio può essere ricavato direttamente dalle quotazioni OMI secondo i criteri stabiliti dalla disciplina regionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →