Sentenza del 18/05/2015 n. 2074 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
COMMISSIONI DI DELEGA NEL CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - Operazioni aventi natura assicurativa - Esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle cosiddette commissioni di delega corrisposte nell'ambito di un contratto di coassicurazione. Si contestava se tali somme costituissero remunerazione di attività meramente amministrative o, invece, di operazioni aventi natura assicurativa e quindi esenti da IVA. La decisione ha ritenuto che gli oneri e i proventi derivanti dalla delega riguardino attività di consulenza, assistenza, presentazione e proposta di prodotti assicurativi, funzionalmente collegate al contratto di assicurazione.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la natura assicurativa delle commissioni di delega nell'ambito della coassicurazione e ne ha affermato l'esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972. Il ragionamento è stato collegato al principio di neutralità fiscale affermato dalla CGUE nella sentenza Abbey National, secondo cui operazioni sostanzialmente analoghe non devono ricevere un trattamento IVA diverso solo in ragione del modello organizzativo prescelto.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
Le operazioni di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia, nonché le relative prestazioni di intermediazione, sono esenti da IVA. La norma è stata interpretata nel senso di ricomprendere anche le commissioni di delega quando esse remunerano attività sostanzialmente assicurative.
Art. 135 della Direttiva 2006/112/CE
La disposizione prevede l'esenzione IVA per le operazioni assicurative e per le prestazioni di servizi relative a tali operazioni effettuate da intermediari. È stata richiamata per sostenere una lettura conforme al principio di neutralità fiscale.
Sentenza CGUE 4 maggio 2006, causa C-26/04, Abbey National
La Corte ha valorizzato il principio di neutralità fiscale, secondo cui operatori economici che svolgono attività sostanzialmente analoghe non devono essere discriminati ai fini IVA in base alla diversa struttura organizzativa o contrattuale adottata.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione è esente da IVA occorre valutare la sua natura sostanziale e la sua funzione economica, non soltanto la denominazione contrattuale o la modalità con cui viene remunerata.
- Le attività di consulenza, assistenza, presentazione e proposta di prodotti assicurativi possono rientrare nell'esenzione IVA quando sono direttamente funzionali alla conclusione o alla gestione di operazioni assicurative.
- Nel settore della coassicurazione, le commissioni di delega possono essere esenti se rappresentano il corrispettivo di attività tipicamente assicurative o di intermediazione assicurativa, anziché di servizi amministrativi autonomi e generici.
- Il principio di neutralità fiscale impone di evitare che la scelta tra diversi modelli organizzativi o contrattuali determini, per prestazioni sostanzialmente equivalenti, un diverso trattamento IVA.
- L'esenzione non deriva automaticamente dal fatto che le parti siano compagnie assicurative: deve essere verificato il collegamento diretto tra la prestazione resa e l'operazione assicurativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 89 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 92 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 486 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →