Corte di giustizia, Sentenza C-5/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 marzo 2023. — Green Network SpA contro SF e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’elettricità – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37 – Allegato I – Compiti e poteri dell’autorità di regolazione nazionale – Tutela dei consumatori – Costi di gestione amministrativa – Potere dell’autorità di regolazione nazionale di ordinare la restituzione delle somme versate dai clienti finali in applicazione di clausole contrattuali sanzionate da tale autorità. — Causa C-5/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2009/72/CE, letta alla luce delle sue finalità di tutela dei consumatori e trasparenza, non impedisce a uno Stato membro di attribuire all’autorità di regolazione dell’energia il potere di ordinare il rimborso di somme indebitamente percepite dalle imprese elettriche. Il fatto che il rimborso riguardi una clausola contrattuale illegittima e non un disservizio in senso stretto non cambia la conclusione. Spetta comunque al giudice nazionale verificare se il diritto interno conferisca effettivamente tale potere all’ARERA.
Potere dell’autorità nazionale di regolazione del settore elettrico di ordinare la restituzione ai clienti finali di somme riscosse in base a una clausola contrattuale illegittima, anche fuori dai casi di qualità del servizio.
La questione giuridica
Se l’articolo 37, paragrafi 1 e 4, e l’allegato I della direttiva 2009/72/CE consentano a uno Stato membro di attribuire all’autorità nazionale di regolazione il potere di ordinare alle imprese elettriche la restituzione ai clienti finali delle somme corrisposte in base a una clausola contrattuale ritenuta illegittima, anche quando l’ordine di restituzione non dipenda dalla qualità del servizio ma dalla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria; e se tale potere possa ricomprendere anche una restituzione collegata a meccanismi di indennizzo/rimborso previsti per disservizi.
Principio di diritto
L’articolo 37, paragrafi 1, lettere i) e n), e 4, lettera d), della direttiva 2009/72/CE, nonché l’allegato I, non ostano a che uno Stato membro attribuisca all’autorità nazionale di regolazione il potere di ordinare alle imprese elettriche di restituire ai clienti finali gli importi pagati in base a una clausola contrattuale giudicata illegittima, anche se la restituzione non è fondata su carenze della qualità del servizio ma sulla violazione degli obblighi di trasparenza tariffaria; la direttiva non impone tale potere, ma ne consente l’attribuzione come misura idonea a garantire tutela dei consumatori e osservanza degli obblighi di trasparenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/72/CE
- Articolo 1 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 2 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 3 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 36 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 37 direttiva 2009/72/CE
- Allegato I direttiva 2009/72/CE
- Legge italiana 14 novembre 1995, n. 481, articolo 2, comma 12, lettera g), e comma 20, lettera d)
Potere di ordinare il rimborso di corrispettivi illegittimi nel settore elettrico
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Consiglio di Stato italiano ed è relativa all’interpretazione della direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica. Il caso riguarda il potere dell’ARERA di imporre a una società elettrica la restituzione ai clienti finali di somme addebitate per costi di gestione amministrativa ritenuti illegittimi.
Fatti e procedimento principale
A seguito di segnalazioni sul contenuto delle bollette, l’ARERA ha avviato controlli su Green Network SpA e ha accertato che la società applicava un corrispettivo per costi di gestione amministrativa previsto nelle condizioni generali di contratto, ma non indicato nei documenti di confrontabilità e nel sistema di ricerca delle offerte. Con decisione del 20 giugno 2019, l’autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 655000 e ha ordinato la restituzione ai clienti finali di EUR 13987495,22. Green Network ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso; in appello, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte se la direttiva 2009/72 consenta un potere di restituzione di questo tipo.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1 della direttiva 2009/72/CE, che definisce l’oggetto della direttiva, includendo norme comuni per il mercato dell’elettricità e disposizioni sulla protezione dei consumatori;
- l’articolo 3, paragrafo 7, sulla tutela dei clienti finali, la trasparenza delle condizioni contrattuali e i meccanismi di risoluzione delle controversie;
- l’articolo 36, lettera g), sugli obiettivi generali dell’autorità di regolazione;
- l’articolo 37, paragrafi 1, lettere i) e n), e 4, lettera d), sui compiti e poteri dell’autorità di regolazione;
- l’allegato I, punto 1, sulle misure di tutela dei consumatori, comprese trasparenza dei prezzi e procedure di reclamo e rimborso. La Corte richiama anche i considerando 37, 42, 51 e 54 della direttiva, che evidenziano la centralità della tutela dei consumatori e l’esigenza di poteri effettivi per i regolatori.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la direttiva 2009/72 osti a che l’autorità nazionale di regolazione possa:
- ordinare la restituzione ai clienti finali delle somme pagate in base a una clausola contrattuale dichiarata illegittima;
- esercitare tale potere anche quando la restituzione non sia collegata alla qualità del servizio, ma alla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria;
- ricondurre tale potere alle misure di indennizzo e rimborso previste dall’allegato I.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2009/72 mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e conferisce ai regolatori dell’energia il compito di rendere effettive tali tutele. In questo quadro, l’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) e n), attribuisce all’autorità nazionale il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di garantire l’effettività delle misure di tutela dei consumatori.
Quanto ai poteri, l’articolo 37, paragrafo 4, lettera d), prevede espressamente il potere di infliggere sanzioni, ma la formula secondo cui all’autorità devono essere conferiti "almeno" determinati poteri indica che gli Stati membri possono attribuire anche ulteriori poteri, purché funzionali all’esercizio dei compiti previsti dalla direttiva. Di conseguenza, uno Stato membro può conferire all’autorità di regolazione il potere di ordinare la restituzione di somme indebitamente percepite in violazione delle prescrizioni in materia di tutela dei consumatori e di trasparenza.
La Corte precisa inoltre che non rileva che l’ordine di restituzione non sia fondato sulla qualità del servizio: ciò che conta è che la misura serva ad assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza e la tutela dei clienti finali. Anche il riferimento alla necessaria collaborazione con altre autorità non esclude tale potere, né impone che la restituzione sia ordinata solo da un’altra autorità competente.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) e n), e paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/72/CE, nonché l’allegato I, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro attribuisca all’autorità nazionale di regolazione il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai clienti finali le somme pagate a titolo di costi di gestione amministrativa in applicazione di una clausola contrattuale illegittima, anche se la restituzione non dipende da un difetto di qualità del servizio ma dalla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.
Principio affermato
La direttiva 2009/72 non impone agli Stati membri di attribuire all’autorità di regolazione il potere di ordinare rimborsi ai clienti, ma neppure lo vieta; tale potere è compatibile con la direttiva quando è funzionale alla tutela dei consumatori e all’effettività degli obblighi di trasparenza nel mercato elettrico.
Osservazione pratica per gli operatori
Per i professionisti, la pronuncia conferma che, nel settore elettrico, le autorità nazionali possono essere abilitate a incidere non solo con sanzioni amministrative, ma anche con ordini di restituzione diretti a ripristinare la posizione economica dei clienti finali, purché ciò trovi base nel diritto interno e serva a dare effettività alla disciplina europea sulla trasparenza e sulla protezione dei consumatori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-34/21
- Sentenza · 30 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-338/21
- Sentenza · 30 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-556/21
- Sentenza · 30 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-612/21
- Sentenza · 30 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-616/21
- Sentenza · 30 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-618/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →