Cassazione Penale, Sentenza n. 43100/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pordenone (udienza predibattimentale 25/03/2024) che aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. La vicenda era nata dopo che il Giudice di pace, con sentenza n. 43/2023, aveva dichiarato incompetente per materia e ravvisato l'esistenza di un'aggravante ex art. 577, comma 2, c.p.; tuttavia il pubblico ministero, nell'esercitare l'azione davanti al Tribunale, non aveva contestato l'aggravante. Il Tribunale, constatata la discrepanza, aveva rimandato gli atti al PM perché decidesse se contestare l'aggravante o restituire gli atti al Giudice di pace. Il Procuratore deduceva l'abnormità del provvedimento perché il giudice non avrebbe prima invitato il PM, in udienza predibattimentale, a correggere l'imputazione secondo quanto previsto dall'art. 554-bis c.p.p., comma 5 e 6, determinando così una regressione indebita del procedimento e una situazione di stasi irreversibile alla luce della precedente pronuncia di incompetenza del Giudice di pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha affermato che, alla luce della riforma e della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Sent. Battistella), il giudice dell'udienza predibattimentale ha l'obbligo di verificare la correttezza e completezza dell'imputazione e, prima di disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, deve invitare il PM a riformulare o integrare l'imputazione nella medesima udienza; la restituzione costituisce misura extrema ratio. Nel caso concreto il Tribunale aveva disposto la restituzione senza consentire alcuna interlocuzione al PM, determinando una regressione anomala del procedimento e una compressione ingiustificata dei poteri del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 554-bis c.p.p., commi 5 e 6
art. 554-bis c.p.p., comma 5 e comma 6
Il giudice dell'udienza predibattimentale deve verificare la completezza e la corrispondenza dell'imputazione rispetto agli atti d'indagine; ove emergano lacune o discrepanze deve, sentite le parti, invitare il PM a riformulare l'imputazione e solo in caso di mancata ottemperanza può disporre la restituzione degli atti. La restituzione è extrema ratio.
art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c)
art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato quale criterio di completezza dell'imputazione da verificare dal giudice predibattimentale (individuazione del fatto e della relativa definizione giuridica e circostanze).
Sez. U, 20 dicembre 2007, n. 5307 (Battistella)
Principio giurisprudenziale secondo cui, nell'udienza preliminare, il giudice deve prioritariamente sollecitare l'emendatio dell'imputazione in udienza e la restituzione degli atti è ammissibile solo dopo l'inerzia del PM; tale principio è esteso dalla Corte al procedimento a citazione diretta/udienza predibattimentale.
art. 577 c.p. (aggravanti richiamate)
Norma sostanziale richiamata nella pronuncia del Giudice di pace; il punto sostanziale (applicabilità dell'aggravante alle percosse) non è stato deciso dalla Cassazione, che si è concentrata sul profilo procedurale.
art. 568, comma 2, c.p.p.
art. 568, comma 2, c.p.p.
Richiamato per evidenziare che il PM non poteva impugnare la sentenza di incompetenza del Giudice di pace, il che contribuisce a spiegare l'esigenza di non comprimere ulteriormente i poteri del PM attraverso una restituzione disposta senza interlocuzione.
art. 516 e ss. c.p.p.
Rilevato per ricordare il potere del pubblico ministero di formulare e successivamente modificare l'imputazione anche in sede dibattimentale; la restituzione ex abrupto lede tale prerogativa.
art. 521 c.p.p., comma 2 (richiamo comparativo)
Richiamato nella ricostruzione della Corte come termine di paragone circa gli effetti della retrocessione del procedimento; la disciplina novellata evita che si determini una retrazione del processo senza le garanzie della sequenza procedurale corretta.
Costituzione, art. 111
Richiamato per il contemperamento tra efficienza del processo e garanzie del giusto processo; la Corte sottolinea la necessità di razionalizzare i tempi senza ledere le prerogative costituzionali del PM e le garanzie dell'imputato.
Massime di principio
- Il giudice dell'udienza predibattimentale deve, prima di disporre la restituzione degli atti per vizi dell'imputazione, invitare il pubblico ministero in udienza a correggere o integrare l'imputazione; la restituzione è misura extrema ratio.
- I principi sviluppati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'udienza preliminare (sent. Battistella) si applicano anche all'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta: priorità all'emendatio in udienza, restituzione solo se il PM non provvede.
- Una restituzione degli atti disposta senza consentire l'interlocuzione al PM può essere ritenuta "abnorme" e annullabile in cassazione, soprattutto se determina una regressione procedurale che impedisce l'esercizio dell'azione penale.
- Il giudice non deve comprimere la titolarità e i poteri del pubblico ministero: se il PM ritiene infondata un'aggravante o la competenza, deve poterne rappresentare le ragioni e, se del caso, sollevare il conflitto negativo di competenza.
- Quando esiste una precedente pronuncia di incompetenza di un Giudice di pace, vanno valutate con attenzione le conseguenze procedurali; il rimedio corretto non è l'automatica restituzione senza aver dato spazio alla correzione dell'imputazione in udienza.
- In pratica, in casi analoghi il difensore e il PM devono essere messi in condizione di discutere l'adeguatezza dell'imputazione in udienza predibattimentale: solo dopo un reale tentativo di emendatio e la mancata risposta del PM il giudice può disporre la restituzione.
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