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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4045/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p., contestando la sussistenza della gravità indiziaria per: a) concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis e artt. connessi) e b) concorso nel trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia di beni (art. 512-bis), aggravato dall'agevolazione mafiosa. Denunciava inoltre nullità per mancata trasmissione al riesame di un verbale d'interrogatorio potenzialmente favorevole e contestava la prognosi di pericolosità sociale e la necessità/gravità della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto inesistente il verbale d'interrogatorio denunciato (quindi non sussiste la mancata trasmissione di atti 'sopravvenuti' a norma dell'art. 309 c. 5 c.p.p.). Ha confermato la valutazione di gravità indiziaria operata dal Tribunale del riesame sulla base di intercettazioni e riscontri documentali, ritenendo provata - allo stato cautelare - l'interposizione fittizia delle quote della societa' Calabria Turismo e il contributo qualificato e reiterato della ricorrente a vantaggio del clan Bagalà (concorso esterno). Ha altresì ritenuto fondato il pericolo di reiterazione e congrua la misura applicata (arresti domiciliari, da eseguirsi fuori regione). Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la trasmissione al giudice del riesame degli atti e degli elementi sopravvenuti favorevoli; la mancata trasmissione rileva solo se gli atti sono effettivamente esistenti e il loro contenuto incida in modo decisivo sul quadro cautelare.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Rilevato come norma che sanziona l'attribuzione fittizia di titolarità di beni/valori; il reato può consumarsi con più atti di intestazione apparente e colui che riceve la titolarità, anche se familiare, può concorrere penalmente se agisce con coscienza e volontà per eludere misure di prevenzione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante/collegamento (anche tramite art. 416-bis.1) quando l'impresa societaria costituisce fulcro economico dell'organizzazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Rilevata come aggravante/criterio di maggiore afflittività quando il trasferimento fraudolento/interposizione riguarda beni strumentali o centrali per l'organizzazione mafiosa.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato: chi concorre con il proposito o con apporto efficiente risponde del reato commesso.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Norma sulla formazione degli atti istruttori da trasmettere; il giudice del riesame riceve gli atti formati anteriormente alla richiesta di misura e gli eventuali elementi sopravvenuti dell'Autorità procedente.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai criteri di pericolosità sociale e alle esigenze cautelari: la presunzione relativa di necessità della custodia può operare nei reati gravi come quelli di mafia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione di atti al giudice del riesame è rilevante solo se gli atti esistono formalmente e il loro contenuto è davvero favorevole e decisivo per la posizione dell'indagato; l'onere di dimostrare la rilevanza spetta alla difesa.
  • L'attribuzione formale di quote o beni a familiari o a terzi puo' costituire 'intestazione fittizia' se l'operazione è volta a eludere misure di prevenzione patrimoniale: l'acquisto/retrocesione a un parente non esclude automaticamente la fattispecie se serve a occultare la reale titolarità.
  • Il concorso esterno in associazione mafiosa può ravvisarsi anche per professionisti non organici al clan quando prestano reiteratamente e consapevolmente supporto operativo o logistico, rafforzando la capacità dell'associazione.
  • In sede di riesame cautelare la valutazione della gravità indiziaria si fonda su un quadro complessivo di intercettazioni e riscontri documentali: il sindacato di legittimità non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione delle prove, se la motivazione è logica e coerente.
  • Per i reati associativi di stampo mafioso opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare e di pericolosità; la scelta di misure meno afflittive richiede elementi concreti e specifici che dimostrino la loro idoneità a prevenire il rischio di reiterazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); la difesa deve selezionare e documentare efficacemente gli elementi nuovi o favorevoli per evitare l'inammissibilità.

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