Sentenza del 08/06/2016 n. 5078 - Comm. Trib. Prov. Milano
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Persona giuridica - Rappresentante legale - Notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica di un avviso di accertamento indirizzato a una persona giuridica e consegnato al soggetto che era stato rappresentante legale della società negli anni oggetto di contestazione, ma che aveva cessato la carica al momento della notifica. La questione era stabilire se il precedente rappresentante fosse legittimato a ricevere l'atto in nome della società.
La decisione
È stato affermato che l'avviso di accertamento destinato a una persona giuridica deve essere notificato al rappresentante legale in carica al momento della notifica. Il precedente rappresentante, cessato dalla carica, non è legittimato a ricevere l'atto per conto della società. La notifica nei suoi confronti può essere validamente eseguita solo quando l'accertamento riguardi contestazioni personali a lui riferibili. Pertanto, la notifica effettuata al rappresentante cessato, per contestazioni rivolte alla società, è da ritenersi invalida.
Massime di principio
- Per gli atti tributari destinati a una società, la notifica deve essere effettuata al rappresentante legale che risulta in carica al momento della notifica, non a chi ricopriva tale ruolo nel periodo d'imposta contestato.
- La legittimazione a ricevere la notifica dipende dalla rappresentanza attuale della persona giuridica e non dal semplice fatto che il destinatario abbia avuto incarichi rappresentativi nel periodo oggetto dell'accertamento.
- Il rappresentante legale cessato può ricevere validamente un atto solo se l'atto contiene contestazioni personali nei suoi confronti, distinte da quelle rivolte alla società.
- Prima di notificare un atto a una società è necessario verificare presso i registri competenti chi sia il rappresentante legale in carica alla data della notifica.
- Un errore nell'individuazione del destinatario può incidere sulla validità della notifica e, conseguentemente, sulla possibilità per l'amministrazione di far decorrere i termini per l'impugnazione.
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