Cassazione Penale, Sentenza n. 42340/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (Tribunale di Crotone), dichiarando prescritti alcuni reati e confermando le restanti condanne. I fatti contestati riguardavano la falsificazione di atti e contratti relativi a cessioni di titoli P.A.C. e alla disponibilità di terreni (anni 2009-2014) al fine di ottenere indebitamente contributi comunitari. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive circa la presunta falsificazione della firma di Abenante e la competenza tecnica degli investigatori che hanno effettuato la comparazione grafica; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640-bis per mancata indicazione dei specifici artifici e per la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) perché, secondo il ricorrente, l'obiettivo sarebbe stato solo ottenere aiuti dovuti ai reali utilizzatori; 3) omesso esame delle deduzioni d'appello e inosservanza dell'art. 533 c.p.p.; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche, mancata motivazione sulla determinazione della pena dopo la prescrizione di parte dei reati e mancanza di motivazione sugli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti di specificità e genericità dei motivi: il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti generici e aspecifici; il secondo manifestamente infondato perché le imputazioni indicavano dettagliatamente gli artifici e la finalità fraudolenta; il quarto è stato dichiarato privo di interesse perché la pena risultante dalla sentenza impugnata è inferiore al minimo edittale dopo la dichiarata prescrizione, per cui nessun vantaggio sarebbe derivato dall'accoglimento. Conseguentemente il ricorso è respinto, la sentenza impugnata resta confermata nella parte non estinta per prescrizione, e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per la responsabilità nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Usato per contestare la falsificazione di atti (firma e documenti relativi a cessioni di titoli e contratti). La Corte rileva che le condotte contestate non si limitavano alla sola cessione dei titoli P.A.C. ma comprendevano anche la falsa indicazione della disponibilità di terreni, per cui le doglianze difensive risultano generiche se non specificano la connessione tra singole condotte e somme ottenute.
art. 640-bis cod. pen.
Riferito al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante artifici e raggiri. La Corte ha ritenuto che le imputazioni indicassero in modo sufficientemente dettagliato i mezzi fraudolenti e la finalità del ricorrente, perciò la censura sulla mancata indicazione degli artifici e sull'elemento soggettivo è stata respinta.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama il principio del limite dei motivi di impugnazione: la Corte ha considerato che il ricorrente non ha formulato critiche specifiche e circostanziate alla motivazione, rendendo quindi inammissibile la censura per omesso esame delle deduzioni d'appello.
art. 81 cod. pen.
Riferito agli aumenti di pena per il concorso di reati. La Corte osserva che le doglianze sulla mancata motivazione degli aumenti risultano prive di interesse pratico, dato l'esito complessivo della sentenza impugnata (rideterminazione della pena con estinzione per prescrizione di varie posizioni).
art. 616 c.p.p.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso. Applicata qui per l'inammissibilità per gravi vizi di genericità e negligenza nella formulazione dei motivi.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citazione giurisprudenziale utilizzata a supporto dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità colposa del ricorso.
Massime di principio
- I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico e circostanziato: censure generiche o aspecifiche sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Quando l'imputazione comprende più condotte o più voci di danno (es. diversi terreni o titoli), il ricorrente deve indicare con precisione a quali atti o somme si riferiscono le censure; l'omissione rende il motivo generico.
- Per i reati contro la pubblica amministrazione o per indebite percezioni di erogazioni (art. 640-bis) è essenziale dimostrare l'elemento soggettivo e i 'mezzi fraudolenti' con argomentazioni puntuali: se l'imputazione li dettaglia, la mera affermazione difensiva non basta.
- Le doglianze sulla motivazione della Corte devono indicare i passaggi omessi o errati in modo puntuale; il richiamo generico all'insufficienza della motivazione non supera il filtro di ammissibilità.
- Se la pena viene rideterminata in sede di appello con conseguente prescrizione di parte dei reati, le impugnazioni sulla determinazione della pena possono essere dichiarate prive di interesse pratico se non comportano un vantaggio concreto per il ricorrente.
- La proposizione di ricorsi in cassazione con motivi palesemente generici o negligenze procedurali può comportare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
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