Cassazione Civile, Sentenza n. 11831/2020 del 18/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Comune impositore)
La controversia
La controversia riguarda l’avviso con cui il Comune ha accertato l’ICI per l’anno 2002 su un’area parzialmente edificabile di proprietà della società, assumendo quale base imponibile il valore venale in comune commercio determinato secondo una deliberazione comunale del 2000. La società, proprietaria anche di un fabbricato adibito a centro di smistamento della corrispondenza e accatastato nel 2006, non aveva presentato dichiarazione ICI né versato l’imposta. La CTP di Milano aveva respinto l’impugnazione dell’avviso; la CTR della Lombardia, con sentenza n. 126/2010 depositata il 5 novembre 2010, aveva accolto parzialmente l’appello della contribuente, rideterminando la sanzione nel minimo ed escludendo la recidiva. Il Comune ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, sostenendo che per applicare la recidiva fosse sufficiente la contestazione, nei tre anni precedenti, di violazioni della stessa indole, anche se non definitivamente accertate; con il secondo ha contestato la riduzione della sanzione, ritenendo insufficienti le ragioni addotte dalla CTR. La società ha proposto ricorso incidentale con due motivi: ha lamentato, da un lato, il difetto di motivazione dell’avviso quanto alla classificazione catastale in categoria D e alla conseguente rilevanza ai fini ICI e, dall’altro, l’erronea esclusione dell’incertezza normativa ai fini dell’esimente sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il primo motivo del ricorso principale. Ha stabilito che la recidiva tributaria prevista dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 richiede che la precedente violazione della stessa indole sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario oppure sia divenuta definitiva per mancata impugnazione; la mera contestazione di violazioni pregresse non basta. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché verifichi la definitività delle violazioni antecedenti e valuti anche l’eventuale applicabilità della continuazione ex art. 12, commi 5 e 6, del medesimo decreto, applicabile anche all’ICI. Il secondo motivo principale è rimasto assorbito. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato rigettato: la contestazione relativa al classamento era priva d’interesse nella parte in cui investiva un classamento già definitivamente accertato e, per il resto, l’avviso risultava sufficientemente motivato, poiché indicava gli elementi essenziali della pretesa e richiamava il classamento in categoria D e il servizio svolto nell’immobile. Il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.
La recidiva tributaria presuppone una precedente violazione della stessa indole divenuta definitiva, per decisione del giudice tributario o per mancata impugnazione; la semplice contestazione della violazione non è sufficiente.
art. 12, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 472/1997
Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.
La recidiva può concorrere con la continuazione tributaria, ma occorre distinguere i rispettivi presupposti: la continuazione considera le violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta, mentre la recidiva richiede una precedente violazione definitivamente accertata. In sede di rinvio va inoltre valutata l’eventuale continuazione, applicabile anche alle violazioni ICI.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
In tema di imposta comunale sugli immobili l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’"an" ed il "quantum" dell’imposta.
La motivazione dell’accertamento ICI è sufficiente quando rende conoscibili gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di contestarne efficacemente l’esistenza e la misura.
art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 504/1992
Nella specie la CTR ha evidenziato che l’atto impugnato esponeva chiaramente le ragioni della classificazione, essendo stato emesso successivamente alla classificazione in categoria D dell’immobile adibito a Centro meccanizzato per lo smistamento della corrispondenza facendo richiamo a tale classamento e al servizio esercitato come da decisione nr. 8330/2007 della CTP di Milano pure richiamata.
Nel caso esaminato, il richiamo nell’avviso al classamento in categoria D, alla destinazione dell’immobile e alla decisione che aveva trattato tali elementi rendeva comprensibili le ragioni della classificazione rilevante per l’ICI.
Massime di principio
- Ai fini della recidiva tributaria, non è sufficiente che nei tre anni precedenti sia stata contestata una violazione della stessa indole: la violazione pregressa deve essere stata definitivamente accertata dal giudice tributario o essere divenuta definitiva per mancata impugnazione.
- La recidiva e la continuazione in materia tributaria sono istituti compatibili, ma rispondono a presupposti e funzioni differenti: la continuazione considera unitariamente, ai fini del trattamento sanzionatorio, violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta; la recidiva valorizza la reiterazione dopo che una precedente violazione è divenuta definitiva.
- L’istituto della continuazione previsto dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 è applicabile anche alle sanzioni relative all’ICI.
- L’obbligo di motivazione dell’accertamento ICI è assolto se l’atto espone gli elementi essenziali della pretesa e i fatti che la giustificano in modo da consentire al contribuente di contestarne efficacemente l’an e il quantum; le questioni sull’effettiva sussistenza e idoneità di quei fatti sono devolute al giudizio di impugnazione.
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