Sentenza del 20/04/2015 n. 3565 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rimborsi - Credito d'imposta - Dichiarazione dei redditi - Liquidazione dei rimborsi - Prescrizione del credito d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeUna volta consolidato il credito, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a procedere al rimborso. Il diritto del contribuente al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Pertanto, non è necessaria un'ulteriore domanda di rimborso, salvo eventuali specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione concerneva la necessità, per il contribuente che abbia indicato nella dichiarazione dei redditi un credito d'imposta, di presentare un'ulteriore specifica istanza per ottenere il rimborso e il termine di prescrizione applicabile al credito. Il principio affermato è che l'indicazione del credito in dichiarazione è sufficiente: il contribuente non deve compiere ulteriori adempimenti, dovendo l'Amministrazione finanziaria controllare i dati dichiarati mediante la procedura di liquidazione delle imposte.
Norme richiamate
Norme in materia di dichiarazione dei redditi e liquidazione delle imposte
L'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione consente all'Amministrazione di verificarlo nell'ambito dei propri controlli e, una volta consolidato, fa sorgere l'obbligo di rimborso senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
Prescrizione ordinaria decennale
Il credito d'imposta consolidato e spettante al contribuente si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
Massime di principio
- Quando un credito d'imposta è correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi, in linea generale non è necessaria una separata istanza di rimborso.
- L'Amministrazione finanziaria deve verificare il credito attraverso la procedura di liquidazione e, se il credito si consolida, deve procedere al rimborso.
- Il termine per far valere il credito consolidato è normalmente decennale, ma occorre verificare eventuali norme speciali, modalità di utilizzo del credito o atti interruttivi della prescrizione.
- Il contribuente dovrebbe conservare la dichiarazione, la documentazione contabile e ogni comunicazione dell'Amministrazione, così da poter dimostrare l'esistenza e la decorrenza del credito.
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