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Sentenza

Sentenza n. 2014/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 3098/2024 emessa dal Tribunale di Milano - sezione lavoro;

Giustizia amministrativa202503233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 3098/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, concernente l'accredito della carta del docente e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano. Il titolo aveva riconosciuto a tre ricorrenti il diritto all'accredito di euro 500,00 ciascuna sulla carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e aveva condannato al pagamento di euro 600, oltre accessori, per spese di lite in favore del difensore. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 aprile 2025 quale titolo esecutivo, con attestazione di conformità all'originale, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, senza che rilevi la non necessità della spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche dell'art. 475 c.p.c. introdotte dalla legge Cartabia. Nel merito ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo perché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito, poiché avrebbe determinato una locupletazione eccessiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato, adottare le misure conseguenti e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma esclude l'astreinte quando essa risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni per procedere esecutivamente nei confronti di un'amministrazione decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile.

  • art. 474 c.p.c.

    Definisce il titolo esecutivo come l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva costituisce istituto distinto dalla nozione di titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione delle sentenze.

Massime di principio

  • Ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, rileva la notificazione presso la sede dell'amministrazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più richiesta dopo le modifiche della legge Cartabia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione integrale entro un termine congruo e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • L'attività del commissario ad acta non comporta il riconoscimento di un compenso quando rientra nei compiti istituzionali dell'organo o del dirigente nominato.
  • L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate concretamente la natura e la misura dell'obbligazione pubblica, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua e si traduca in una locupletazione eccessiva o in una sanzione sproporzionatamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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