Ordinanza n. 3229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva sospeso il provvedimento di non ammissione del candidato alla seconda fase dell’esame di abilitazione forense – Sessione 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lombardia aveva accolto la domanda cautelare proposta dal candidato contro la sua non ammissione alla seconda fase dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Dalla motivazione dell’ordinanza d’appello emerge che il TAR aveva ritenuto non adeguatamente motivato il giudizio della Commissione sull’elaborato, ipotizzando la violazione o il disattendimento di criteri valutativi e un difetto di istruttoria, oltre a censurare l’attribuzione del solo voto numerico. Il Ministero ha contestato tali valutazioni, sostenendo l’assenza dei presupposti per la sospensione del provvedimento di non ammissione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha riformato l’ordinanza del TAR. Ha rilevato che il giudice di primo grado non aveva specificato quali criteri concreti sarebbero stati violati o disattesi dalla Commissione, né in che modo il voto attribuito fosse riconducibile a un difetto di istruttoria. Ha inoltre ritenuto non condivisibile la censura relativa all’insufficienza del solo voto numerico, richiamando il costante orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il voto numerico è idoneo a esternare adeguatamente le ragioni del giudizio della Commissione negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense. Per l’effetto, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado contro la non ammissione. Il dispositivo precisa altresì la sospensione di ogni ulteriore attività procedimentale fino alla definizione del merito del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo alla valutazione di un elaborato d’esame, la contestazione del giudizio della Commissione deve individuare quali criteri valutativi siano stati concretamente violati o disattesi e spiegare in che modo il voto sia riconducibile a un difetto di istruttoria; una censura generica non è sufficiente a fondare la sospensione dell’atto.
- Negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, il voto numerico può costituire motivazione adeguata del giudizio della Commissione, secondo l’orientamento costante richiamato dal Consiglio di Stato.
- L’accoglimento dell’appello cautelare contro un’ordinanza del TAR che abbia sospeso la non ammissione a una fase successiva di un esame comporta la riforma dell’ordinanza e il rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado.
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