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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24028/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un conduttore di un immobile destinato ad attività di ristorazione aveva stipulato una polizza per il c.d. rischio locativo e, dopo un incendio che aveva danneggiato l'immobile e alcune opere realizzate nei locali, aveva chiesto l'indennizzo all'assicuratrice. Sosteneva che la polizza operasse come assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta e che il proprietario dell'immobile lo avesse autorizzato a incassare direttamente l'indennizzo; deduceva inoltre che la perizia contrattuale svolta dai tecnici delle parti aveva accertato i danni e la loro quantificazione, con efficacia vincolante; infine contestava la correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado sul capo spese. In Cassazione ha articolato quattro motivi: violazione degli artt. 1588, 1589, 1590 e 1611 c.c. e delle clausole di polizza sul rischio locativo; violazione delle regole sull'interpretazione del contratto e sulla perizia contrattuale (artt. 808, 1362, 1363, 1372 c.c.); violazione dell'art. 1891 c.c. per la pretesa legittimazione del conduttore a ricevere l'intero indennizzo; violazione dell'art. 287 c.p.c. per l'uso del procedimento di correzione materiale del capo sulle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché il ricorso non riportava in modo sufficiente il contenuto della polizza e del verbale di perizia, non assolveva all'onere di localizzazione dei documenti e, soprattutto, non aggrediva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. La decisione di merito era infatti sorretta da tre autonome ragioni: i danni non rientravano nel rischio locativo coperto; la liquidazione dell'indennizzo al conduttore non era prevista ed avrebbe richiesto esplicita approvazione dell'assicuratrice; mancava prova che l'incendio fosse imputabile al conduttore, essendo stato ricondotto a un fenomeno doloso ad opera di ignoti. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di adeguata descrizione del contenuto della sentenza di primo grado e del provvedimento di correzione, necessaria per verificare la configurabilità di un mero errore materiale emendabile ex artt. 287 ss. c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    L'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire la comprensione della vicenda e richiede, quando necessario, la riproduzione essenziale degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente la localizzazione dei documenti richiamati e la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 1588 c.c.

    Invocato dal ricorrente quale base della presunzione di responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata.

  • art. 1589 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul rapporto locatizio e sulla responsabilità del conduttore.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul rapporto locatizio e sulla responsabilità del conduttore.

  • art. 1611 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina locatizia.

  • art. 808 c.p.c.

    Invocato con riferimento alla devoluzione della controversia ad arbitri/periti e alla perizia contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del contratto e delle clausole di polizza.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per l'efficacia vincolante del contratto tra le parti.

  • art. 1891 c.c.

    Invocato per sostenere l'operatività dell'assicurazione per conto di chi spetta e il diritto del conduttore a ricevere l'indennizzo autorizzato dal proprietario.

  • art. 287 c.p.c.

    Invocato per contestare la correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado sul capo delle spese.

  • artt. 287 e seguenti c.p.c.

    Richiamati per delimitare il procedimento di correzione degli errori materiali, utilizzabile solo per meri lapsus emendabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe un contratto o un atto negoziale deve riprodurne in modo essenziale le clausole decisive, così da consentire alla Corte il controllo della corretta interpretazione giuridica della decisione impugnata.
  • L'omessa indicazione specifica della collocazione processuale dei documenti richiamati determina inammissibilità del motivo per violazione dell'onere di localizzazione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso che non le censura tutte è inammissibile per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento di una censura non potrebbe comunque travolgere la decisione.
  • La doglianza sulla perizia contrattuale è inammissibile se il ricorrente non riporta il contenuto del verbale e non consente di verificare l'estensione dell'accertamento compiuto dai periti e la sua incidenza sulla decisione.
  • La correzione dell'errore materiale della sentenza è sindacabile in cassazione solo se il ricorrente espone compiutamente il contenuto del provvedimento originario e del successivo provvedimento di correzione, in modo da verificare se si tratti davvero di un mero lapsus calami.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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