Cassazione Penale, Sentenza n. 19097/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva contro la declaratoria di non doversi procedere pronunciata dal Tribunale di Salerno per difetto della querela, a seguito della modifica operata dal d.lgs. n.150/2022 che ha reso il reato di furto punibile a querela salvo alcune eccezioni. L'imputazione riguardava l'impossessamento di energia elettrica sottratta al Servizio Elettrico Nazionale per un valore di euro 8.090,00. Il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata proposta la querela nei termini del regime transitorio e aveva escluso che l'aggravante prevista dall'art. 625, n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) fosse stata contestata in fatto con l'imputazione originaria e non aveva riconosciuto rilievo alla contestazione suppletiva operata in udienza dal pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'aggravante ex art. 625, n.7 fosse comunque suscettibile di essere validamente contestata in udienza con contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero, quantomeno nella prima udienza utile successiva al termine transitorio previsto dall'art. 85 d.lgs. n.150/2022 (30 marzo 2023). La Corte ha motivato la decisione con una lettura coordinata degli artt. 129 e 517 cod. proc. pen. e dell'art. 85 d.lgs. n.150/2022, affermando che, nelle situazioni in cui per effetto della disciplina transitoria il pubblico ministero non ha avuto la possibilità di formulare la contestazione suppletiva entro il periodo 30/12/2022-30/03/2023 perché non si era tenuta alcuna udienza, è consentito esercitare il potere di contestazione nell prima udienza utile dopo il 30/03/2023. Avendo il PM effettuato tale contestazione alla prima udienza utile nel caso di specie, la circostanza aggravante ha reso il reato procedibile d'ufficio e la sentenza di improcedibilità del Tribunale è stata annullata con rinvio; il processo deve proseguire previa notifica dell'estratto del verbale relativo alla modifica della contestazione.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Con la modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 il delitto di furto e' generalmente divenuto punibile a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'art. 625 e dalla normativa transitoria.
art. 625 cod. pen.
art. 625, n.7: "avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio"
L'aggravante indicata rende il furto procedibile d'ufficio; la sua contestazione, anche se non formale nell'imputazione originaria, può essere resa manifesta mediante elementi descrittivi (es. allaccio alla rete pubblica) o mediante contestazione suppletiva in udienza.
d.lgs. n.150/2022 (art. 2, comma 1, lett. i) e art. 85)
La riforma ha modificato il regime di procedibilità rendendo molte ipotesi di furto punibili a querela; l'art. 85 ha stabilito il regime transitorio: il termine per la proposizione della querela (tre mesi) decorre dal 30/12/2022 se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; pertanto il termine per presentare querela era il 30/03/2023.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede il dovere del giudice di rilevare e pronunciare immediatamente il proscioglimento quando manca una condizione di procedibilità, ma la sua applicazione deve essere coordinata con le norme che regolano la modifica dell'imputazione e la contestazione suppletiva, evitando effetti "ora per allora" che precludano l'esercizio dei poteri del PM.
art. 516 e art. 517 cod. proc. pen.
Riconoscono al pubblico ministero il potere di modificare l'imputazione e di contestare circostanze aggravanti non menzionate nell'imputazione originaria; la Corte ha affermato che tale potere può essere esercitato anche in limine litis e nella prima udienza utile dopo il termine transitorio del d.lgs. n.150/2022.
art. 554-bis e art. 554-ter cod. proc. pen.
Introducono la disciplina delle contestazioni suppletive in limine litis e delle immediate declaratorie di cause di non punibilità, impostando un percorso cronologico: prima l'adeguamento della contestazione, poi l'eventuale definizione immediata del processo.
art. 520 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di notificare all'imputato l'estratto del verbale relativo alla modifica della contestazione; la Corte ha richiamato tale obbligo a seguito della contestazione suppletiva valida.
art. 124 cod. pen.
Stabilisce il termine di tre mesi per la presentazione della querela; il d.lgs. n.150/2022, art.85, ha disposto la decorrenza di tale termine a partire dal 30/12/2022 per fatti già noti.
art. 3 Cost. e art. 112 Cost.
La Corte ha richiamato i principi costituzionali dell'uguaglianza e del diritto al giusto processo (obbligatorieta' dell'azione penale e diritto di difesa) per motivare una interpretazione che non sacrifica i poteri del pubblico ministero e non rende arbitraria la sorte del processo in funzione del calendario delle udienze.
Massime di principio
- Quando una riforma processuale trasforma un reato da procedibile d'ufficio a procedibile a querela con un termine transitorio, il pubblico ministero può ripristinare la procedibilità d'ufficio mediante contestazione suppletiva di una aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, purché tale contestazione venga esercitata nella prima udienza utile successiva alla scadenza del termine transitorio se nei mesi precedenti non era stata possibile alcuna udienza.
- Il giudice non deve pronunciare automaticamente la declaratoria di non doversi procedere 'ora per allora' quando il pubblico ministero, alla prima udienza utile dopo il periodo transitorio, legittimamente esercita il potere di contestazione suppletiva; la contestazione integrativa può eliminare l'ostacolo processuale alla prosecuzione dell'azione penale.
- Occorre verificare preliminarmente se l'aggravante sia gia' contestata 'in fatto' nell'imputazione originaria (es. descrizione di allaccio diretto alla rete pubblica o riferimento chiaro a beni destinati a pubblico servizio); se sì, la procedibilità d'ufficio può trovare fondamento senza necessità di contestazione suppletiva.
- La contestazione suppletiva spetta al pubblico ministero e non è soggetta a decadenze specifiche: il suo esercizio deve comunque rispettare il diritto di difesa (notifica dell'estratto del verbale ex art. 520 c.p.p. e possibilità per la difesa di formulare osservazioni).
- La disciplina delle cause di estinzione (es. prescrizione) e quella delle fattispecie relative alla condizione di procedibilità non sono del tutto sovrapponibili; la giurisprudenza distingue il trattamento delle estinzioni 'sostanziali' (irreversibili) dalla mancanza di una condizione di procedibilità che può essere superata mediante atti processuali validi posti in tempi successivi.
- In casi analoghi è prudente che il pubblico ministero agisca tempestivamente alla prima udienza utile per contestare suppletivamente le circostanze aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio e che il giudice, prima di pronunciare l'improcedibilità, valuti se tale possibilità sia stata concretamente offerta al PM.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19064/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19066/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19070/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19072/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19073/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19080/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →