Sentenza n. 1585/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di rilascio del decreto di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del 23 maggio 2024, fondato su una segnalazione per guida senza patente e su una serie di identificazioni in compagnia di persone pregiudicate. Ha dedotto violazione ed errata applicazione degli artt. 10, 11, 43 e 138 T.U.L.P.S., difetto dei presupposti e di istruttoria, motivazione carente o erronea e disparità di trattamento. Ha sostenuto che le frequentazioni erano meri contatti con avventori del locale gestito dalla società del figlio, presso il quale lavorava come cuoco e tuttofare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il rilascio del porto d’armi e l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata presuppongano un giudizio ampiamente discrezionale e preventivo di affidabilità, nel quale prevale l’interesse pubblico alla sicurezza. Per escludere l’affidabilità non occorrono né un giudizio di pericolosità sociale né la prova di un abuso delle armi: possono rilevare anche circostanze idonee a ingenerare un sospetto, purché la valutazione sia riferita alla specifica funzione richiesta. Nel caso concreto, la segnalazione per guida senza patente e le identificazioni con persone pluripregiudicate per reati gravi, avvenute anche fuori dal luogo di lavoro e dopo il licenziamento di uno dei soggetti, sostenevano adeguatamente il diniego. Il ricorrente non ha smentito in audizione la ricostruzione prefettizia dell’esistenza di rapporti, anziché di contatti meramente occasionali. Il giudice non ha ravvisato illogicità o irrazionalità sindacabili nella valutazione amministrativa. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi
Il giudizio di non affidabilità ai fini del porto d’armi può basarsi su situazioni non compatibili con la buona condotta, senza che siano necessari un accertamento di pericolosità sociale o la prova di un abuso delle armi.
artt. 10, 11, 43 e 138 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È, dunque, consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il rilascio e il mantenimento dei titoli di polizia in materia di armi, così come l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, postulano un giudizio ampiamente discrezionale di affidabilità, affidato all’Autorità di pubblica sicurezza e caratterizzato da una marcata finalità preventiva
Il rilascio del titolo di guardia particolare giurata e delle licenze di polizia in materia di armi è subordinato a una valutazione discrezionale e preventiva dell’affidabilità del richiedente, rimessa all’autorità di pubblica sicurezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il rilascio e il mantenimento dei titoli di polizia relativi alle armi, nonché l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, richiedono un giudizio ampiamente discrezionale e preventivo sull’affidabilità del richiedente, nel quale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità prevale sull’interesse privato al rilascio.
- Il giudizio di non affidabilità ai fini del rilascio del porto d’armi può fondarsi su circostanze non compatibili con la buona condotta o idonee a suscitare un ragionevole sospetto; non è necessario accertare la pericolosità sociale dell’interessato né provare un precedente abuso delle armi.
- La valutazione dell’affidabilità deve essere riferita alla funzione specifica richiesta e può basarsi su elementi di fatto e considerazioni probabilistiche, purché la motivazione sia logicamente coerente; il sindacato giurisdizionale non sostituisce l’apprezzamento discrezionale dell’autorità, ma può censurarne illogicità o irrazionalità.
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