Cassazione Civile, Ordinanza n. 14421/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta della curatela fallimentare di ottenere la declaratoria di nullità delle prestazioni rese da una collaboratrice che, nel 1995, avrebbe svolto per la procedura attività di consulenza IVA, compilazione buste paga, assunzioni e licenziamenti, percependo un compenso complessivo di euro 4.246,77. In primo grado il Tribunale accolse la domanda e ordinò la restituzione delle somme, ritenendo nullo il rapporto per mancanza di iscrizione all’albo professionale. In appello, la Corte territoriale confermò l’esito, richiamando l’assenza di un valido inquadramento professionale e, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ritenne invece che la domanda della curatela dovesse essere accolta per un diverso profilo, ossia la mancata autorizzazione del giudice delegato alla nomina del coadiutore, qualificando la questione come già coperta da giudicato implicito o comunque riproponibile ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La ricorrente ha quindi dedotto: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione; violazione degli artt. 99, 112 e 329 c.p.c., degli artt. 1285, 1286 e 1287 c.c. e dell'art. 38 l.fall. per avere il giudice del rinvio deciso su una questione diversa da quella devoluta; violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per mancata considerazione dell'acquiescenza e del giudicato; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 32 e 38 l.fall. per avere ignorato l'esistenza dell'autorizzazione e negato il diritto al compenso del coadiutore; violazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c. quanto alla condanna alle spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo e al terzo motivo, ha rigettato il primo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse erroneamente pronunciato sulla domanda fondata sulla mancata autorizzazione del giudice delegato, benché la questione non fosse stata devoluta correttamente in appello con appello incidentale, poiché nel caso concreto le due basi della domanda di nullità erano tra loro incompatibili e alternative: una basata sulla mancanza di autorizzazione, l'altra sulla mancanza di iscrizione all'albo. Ne consegue che, essendo stata accolta in primo grado una delle due alternative e non essendo stata impugnata in modo rituale la diversa causa petendi, il giudice di rinvio non poteva riesaminare quella questione. È stato invece escluso che la sentenza fosse nulla per mancata osservanza del principio di diritto già enunciato dalla precedente cassazione.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la censura di mancata osservanza è stata però respinta quanto al primo motivo, perché la Corte territoriale aveva comunque considerato il principio rescindente.
art. 99 c.p.c.
richiamato per denunciare la violazione del principio dispositivo e del devolutum.
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su questioni non devolute; la Corte ha ritenuto violato tale principio per avere il giudice del rinvio deciso su una diversa causa petendi.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e del contenuto degli atti, ma non decisivo nella ratio accolta.
art. 329 c.p.c.
richiamato in tema di acquiescenza e stabilizzazione delle statuizioni non impugnate.
art. 346 c.p.c.
consente la riproposizione delle domande ed eccezioni assorbite; non consente però di riaprire, senza appello incidentale, questioni incompatibili con la pronuncia favorevole ottenuta in primo grado.
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato su questioni non impugnate.
art. 32 l.fall.
norma sulla nomina del coadiutore del curatore fallimentare; la Corte ribadisce che l'incarico ha natura pubblicistica e non è un contratto d'opera professionale.
art. 38 l.fall.
richiamato dalla ricorrente in relazione al regime degli atti della procedura e dei rapporti con i coadiutori.
art. 1418 c.c.
inapplicabile al rapporto tra curatela e coadiutore, perché non si tratta di un contratto d'opera professionale soggetto alla nullità per difetto di iscrizione all'albo.
art. 2231 c.c.
non si applica al coadiutore del curatore fallimentare; la nullità del contratto e la perdita del compenso per mancanza di iscrizione all'albo operano solo nei rapporti professionali privatistici tra professionista e cliente.
art. 1285 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante nella decisione finale.
art. 1286 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante nella decisione finale.
art. 1287 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante nella decisione finale.
art. 90 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma resta vincolato anche ai limiti del thema decidendum e del devolutum delineati dall'impugnazione e dalle preclusioni processuali.
- Quando una parte abbia proposto in primo grado domande tra loro alternative e incompatibili, l'accoglimento di una di esse non consente di riproporre liberamente l'altra in appello con la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c.; per rimettere in discussione l'accertamento incompatibile è necessario uno specifico appello incidentale, eventualmente condizionato.
- La riproposizione ex art. 346 c.p.c. vale solo per domande o eccezioni assorbite o non esaminate, non per quelle la cui diversa soluzione implichi un accertamento fattuale e giuridico incompatibile con la statuizione favorevole già ottenuta.
- La nomina del coadiutore del curatore fallimentare ha natura pubblicistica e l'attività svolta non si qualifica come prestazione d'opera intellettuale privatistica; pertanto non si applica la disciplina della nullità del contratto professionale per mancanza di iscrizione all'albo ex artt. 1418 e 2231 c.c.
- Il compenso del coadiutore fallimentare non deriva da un contratto d'opera con il curatore, ma dal provvedimento di liquidazione del giudice delegato ed è posto a carico della massa fallimentare.
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