Sentenza n. 13448/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della deliberazione CNF del 15.7.2022 nr. 622 prot. 003934 del 25.07.2022, avente ad oggetto il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle Associazioni Forensi Specialistiche maggiormente rappresentative della Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione – UNAM, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento CNF 11 aprile 2013, n. 1 recante “Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative” per come da ultimo modificato con delibera del Consiglio immediatamente esecutiva del 24.6.2016; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso il predetto Regolamento del CNF n. 1/2013 nelle parti in cui consentono che nella nozione di associazione forense vengano ricomprese realtà associative che annoverano tra i propri associati soggetti che non sono avvocati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ucpi-Unione delle Camere Penali Italiane l’11.11.2022: della deliberazione CNF del 15.07.2022 n. 622 prot. 0003934 del 25.07.2022 e di ogni presupposto connesso e conseguenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del CNF che ha disposto il mantenimento dell'iscrizione di un'associazione nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nonché gli atti presupposti e il regolamento CNF nella parte contestata
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del CNF del 15 luglio 2022 relativa al mantenimento dell'iscrizione dell'associazione controinteressata nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. È stato contestato anche il regolamento CNF n. 1/2013, nella parte in cui avrebbe consentito di ricomprendere nella nozione di associazione forense realtà associative comprendenti soggetti non appartenenti all'avvocatura. Nel corso del giudizio, tuttavia, le ricorrenti hanno dichiarato che dal sito dell'associazione controinteressata non risultavano più iscritti soggetti estranei all'avvocatura e, ritenendo così venute meno le ulteriori ragioni di ricorso, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione delle ricorrenti secondo cui era venuta meno la situazione contestata. Non è stato quindi esaminato il merito delle censure rivolte alla deliberazione del CNF, al regolamento e alla posizione dell'associazione controinteressata. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
art. 4 del Regolamento CNF n. 1/2013
Indicato quale base regolamentare della deliberazione relativa al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente, adeguatamente motivata dalla sopravvenuta cessazione della situazione lesiva e accompagnata dalla rinuncia all'interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando non residui un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito le censure rivolte all'atto impugnato e può compensare le spese in presenza di una fattispecie peculiare.
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