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Ordinanza

Ordinanza n. 2545/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Attribuzione del voto di 16/30 alla prova orale e conseguente esclusione dal concorso per commissari della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il voto negativo conseguito nella prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami indetto per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, il relativo verbale della Commissione esaminatrice, l’esclusione dal concorso, il verbale iniziale della Commissione e gli atti successivi concernenti i criteri e le modalità di valutazione delle prove orali, nonché il bando nella parte in cui non avrebbe previsto un’adeguata griglia valutativa. Ha dedotto, in sintesi, la genericità dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione, la mancata predeterminazione delle modalità di valutazione della prova orale, la violazione dell’autovincolo derivante dalle modalità pubblicate dall’Amministrazione il 9 giugno 2025 e la violazione dell’obbligo di motivazione, sostenendo che il solo voto numerico non fosse sufficiente a giustificare il punteggio attribuito e la conseguente esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo non prima facie fondate le censure. I criteri stabiliti nel verbale n. 1 del 27 maggio 2025, riferiti agli aspetti sostanziali delle risposte — padronanza dell’argomento, esaustività e capacità di sintesi — e agli aspetti formali — chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia ed eventuali riferimenti — sono stati ritenuti congrui e idonei a sostenere una motivazione sintetica mediante voto numerico. Il voto numerico è stato considerato, in presenza di criteri valutativi previamente determinati, normalmente sufficiente a esprimere il giudizio sulla prova concorsuale, in quanto collocato all’interno di una scala parametrale, soprattutto nel caso di una prova orale. Il giudice ha inoltre escluso, in sede cautelare, che l’Amministrazione si fosse autovincolata a una successiva e ulteriore specificazione dei criteri: la previsione contenuta nel documento del 9 giugno 2025 è stata interpretata come riferita ad adempimenti pratici e organizzativi delle prove, già assolti con il verbale della Commissione del 27 maggio 2025. Ha infine valorizzato il fatto che il giudizio sulla prova orale fosse stato espresso all’unanimità dalla Commissione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, del bando di concorso

    la prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30)

    La previsione individua la soglia minima di idoneità della prova orale e consente alla Commissione di esprimere il giudizio attraverso il punteggio numerico, purché siano previamente stabiliti criteri valutativi congrui.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare, che è stata respinta dal TAR.

Massime di principio

  • In una prova orale concorsuale, criteri previamente determinati che considerino la padronanza dell’argomento, l’esaustività della risposta, la capacità di sintesi, la chiarezza espositiva e l’uso appropriato della terminologia possono essere ritenuti sufficientemente specifici e idonei a fondare la motivazione mediante voto numerico.
  • Il voto numerico attribuito in una prova concorsuale è, di regola, sufficiente a esprimere la valutazione della Commissione quando sia collocato all’interno di una scala parametrale e sia preceduto dalla determinazione di criteri valutativi congrui; tale principio assume particolare rilievo per le prove orali.
  • Una previsione secondo cui la Commissione deve stabilire criteri e modalità di valutazione delle prove non comporta necessariamente un obbligo di ulteriore specificazione analitica dei criteri già stabiliti, se la disposizione è riferibile agli adempimenti pratici e organizzativi delle prove e tali adempimenti risultano già assolti.
  • L’unanimità del giudizio espresso dalla Commissione sulla prova orale costituisce un elemento valutabile nel giudizio cautelare, pur non sostituendo la necessità di criteri previamente determinati e congrui.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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