Sentenza n. 6147/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensiva della nota prot. n. QI/35660 del 19.2.2024 di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, Ufficio Agibilità, notificata in pari data, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della Segnalazione Certificata di Agibilità prot. QI/149215 del 18.8.2016 presentata dalla ricorrente; nonché per l'annullamento di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dell''illegittima adozione del provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui Roma Capitale ha dichiarato improcedibile o inefficace la Segnalazione Certificata di Agibilità presentata nel 2016
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, concessionaria del diritto di superficie su un'area compresa nel Piano di Zona B50 Monte Stallonara, aveva presentato nell'agosto 2016 una domanda di agibilità ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001. Ha impugnato la nota del 19 febbraio 2024 con cui Roma Capitale ha dichiarato improcedibile la Segnalazione Certificata di Agibilità, ritenendola priva del nulla osta relativo all'adempimento degli obblighi convenzionali e di ulteriore documentazione. Con il primo motivo ha sostenuto che l'atto dovesse essere qualificato come annullamento d'ufficio del titolo di agibilità formatosi nel frattempo e che, pertanto, avrebbe dovuto rispettare i presupposti dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, inclusa la valutazione di uno specifico interesse pubblico attuale e prevalente, oltre a essere viziato da sviamento, carenza dei presupposti e difetto di motivazione. Ha inoltre dedotto che l'amministrazione avrebbe dovuto richiedere l'integrazione documentale e che l'agibilità poteva essere negata soltanto per ragioni attinenti alla sicurezza, all'igiene e alla salubrità degli edifici e degli impianti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, assumendo che l'amministrazione, intervenuta a distanza di otto anni, non avesse adeguatamente motivato il provvedimento né consentito un'effettiva partecipazione procedimentale. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondate anche le censure relative all'annullamento d'ufficio, alla motivazione, alla partecipazione e all'istruttoria. Il Collegio ha affermato che la disciplina dell'agibilità non configura un ordinario silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 l. n. 241/1990, ma una forma di legittimazione ex lege subordinata all'effettiva sussistenza dei presupposti normativi. In ogni caso, anche applicando il paradigma del silenzio-assenso, il termine non può decorrere quando la domanda sia priva dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria. Alla data della domanda dell'11 agosto 2016 le opere di urbanizzazione primaria non erano complete: la stessa ricorrente aveva prodotto un collaudo del 6 aprile 2017, successivo alla domanda e riferito soltanto ad alcune opere. Il nulla osta rilasciato dall'U.O. Edilizia popolare nello stesso giorno riguardava soltanto l'attestato di imbocco in fogna e il deposito presso il Genio civile del collaudo statico, non attestando il completamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria richieste dall'art. 24, comma 4-bis, lett. a), d.P.R. n. 380/2001. Mancando un requisito essenziale della domanda, non si era formato alcun titolo di agibilità suscettibile di annullamento d'ufficio; ne consegue che non era necessario applicare l'art. 21-nonies l. n. 241/1990. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, essendo legittima l'azione amministrativa e non spettando il bene della vita richiesto, mancava un illecito fonte di danno risarcibile. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 24, comma 4-bis, lett. a), d.P.R. n. 380/2001
Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
La presentazione della domanda di agibilità presuppone, tra l'altro, la realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio. La mancanza di tale requisito impedisce la formazione del titolo di agibilità.
art. 20 l. n. 241/1990
Anche qualora la disciplina dell'agibilità fosse ricondotta al silenzio-assenso, il relativo termine non decorre in assenza dei requisiti essenziali della domanda.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La disposizione non si applica quando non si sia formato alcun titolo favorevole da annullare d'ufficio; la carenza originaria dei requisiti essenziali impedisce infatti la formazione del titolo di agibilità.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la censura è stata respinta poiché la dichiarazione di improcedibilità era fondata sulla mancanza dei requisiti documentali e sostanziali necessari all'agibilità.
art. 7 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale; la relativa censura non ha condotto all'annullamento dell'atto.
art. 56 c.p.a.
La domanda cautelare monocratica è stata respinta; la ricorrente ha poi rinunciato alla domanda cautelare collegiale.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione per la connessione con altri ricorsi richiede ragioni eccezionali, non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- La disciplina dell'agibilità non configura necessariamente un'ipotesi tecnica di silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 l. n. 241/1990, ma una forma di legittimazione ex lege subordinata all'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
- Il termine per la formazione di un eventuale silenzio-assenso in materia di agibilità non può decorrere quando la domanda sia priva dei requisiti essenziali o della documentazione necessaria a comprovarne la sussistenza.
- Il completamento e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio costituiscono requisito necessario per il rilascio dell'agibilità nei casi previsti dall'art. 24, comma 4-bis, lett. a), d.P.R. n. 380/2001.
- Quando i requisiti essenziali mancavano già al momento della presentazione della domanda, non si forma alcun titolo di agibilità favorevole suscettibile di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990.
- La legittimità del diniego o della dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di agibilità, per mancanza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge, esclude la spettanza del bene della vita e, in assenza di un illecito amministrativo, la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.
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