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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05326/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era proposto contro una sentenza di applicazione della pena per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448 c.p.p. e che non era ravvisabile l'evidenza di cause di proscioglimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna che aveva definito il procedimento con applicazione della pena. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 448 c.p.p.; in particolare, non risultava l'evidenza di cause di proscioglimento. La Corte ha quindi rilevato l'inammissibilità del gravame perché diretto a censurare una decisione non impugnabile nei termini dedotti dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 448 c.p.p.

    Nel giudizio su sentenza di applicazione della pena, il ricorso è ammissibile solo nei limiti consentiti dalla legge; non è esperibile per motivi diversi da quelli ammessi, salvo l'evidenza di cause di proscioglimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è ammesso solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall'art. 448 c.p.p.
  • In assenza dell'evidenza di una causa di proscioglimento, non è consentito utilizzare il ricorso per contestare nel merito la sentenza di patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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