Cassazione Penale, Sentenza n. 17811/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione: Ndoj Arian era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 20/12/2016 al 06/06/2018 per il reato di tentato omicidio (poi assolto in via definitiva). Dopo il rigetto in primo grado, la Cassazione annullò con rinvio per carenze motivazionali (in particolare per la illegittima valorizzazione del silenzio in sede di interrogatorio e per la mancata indicazione delle ragioni della successiva assoluzione). In sede di rinvio la Corte d'appello rinnovò il rigetto ritenendo che fosse configurabile, a carico del ricorrente, colpa grave idonea a far escludere l'indennizzo, sulla base di condotte quali la consolidata frequentazione con i coimputati, l'essere stato conducente del veicolo collegato al fatto nei giorni successivi e il rinvenimento, nell'auto, di un bastone simile a quello usato nell'aggressione. Il ricorrente ha impugnato per cassazione denunciando vizio di motivazione e mancato accertamento del nesso causale tra sue condotte e la misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del ricorrente, ritenendo la motivazione della Corte d'appello pienamente sufficiente e logicamente coerente. Il giudice di merito ha svolto una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori e ha individuato condotte riconducibili a colpa grave (frequentazione stabile con i condannati, guida del veicolo nei giorni successivi, rinvenimento di un bastone simile a quello utilizzato per il reato) idonee a far sorgere un grave sospetto di corresponsabilità che giustificò la misura cautelare, seppure poi l'imputato sia stato assolto in appello. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero per complessivi € 1.900,00.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Disciplinando la riparazione per ingiusta detenzione, la norma richiede che il giudice accerti se l'interessato abbia cagionato o concorrere a cagionare la detenzione con dolo o colpa grave; la modifica del 2021 chiarisce che il silenzio esercitato nell'ambito della facoltà difensiva non costituisce di per sé motivo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo
art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen.
Garantisce la facoltà difensiva dell'indagato di avvalersi del silenzio; la giurisprudenza interpretando tale facoltà ritiene che il silenzio in sé non possa essere usato automaticamente come comportamento ostativo alla riparazione
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lettera b)
Ha modificato l'art. 314 c.p.p. precisando l'irrilevanza del silenzio difensivo ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, pur lasciando intatto il criterio secondo cui condotte 'eclatanti' o connessamente causali alla misura possono integrare colpa grave
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come oggetto di possibile violazione; in generale la normativa processuale detta regole sulla cognizione giudiziale delle richieste di riparazione e sulla motivazione dei provvedimenti in materia
Massime di principio
- In una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito deve compiere una valutazione autonoma e completa di tutti gli elementi probatori disponibili, motivando in modo preciso perché ritiene che il richiedente abbia con dolo o colpa grave contribuito alla detenzione.
- Il silenzio esercitato dall'indagato nell'esercizio della facoltà difensiva non è, di per sé, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo (riforma d.lgs. 188/2021); tuttavia comportamenti reticenti o ambigui, se dimostrabilmente causali rispetto all'adozione o alla prosecuzione della misura cautelare, possono rilevare come condotte che integrano colpa grave.
- Per escludere l'indennizzo è necessaria la sussistenza di comportamenti concreti, chiari e rilevanti (es. collaborazione stabile con soggetti coinvolti, uso o disponibilità di mezzi/strumenti collegati al fatto in tempi e modalità significative, falsi alibi o autoincolpazioni) che abbiano prodotto la falsa apparenza di responsabilità penale.
- La valutazione deve considerare la condotta sia anteriore che posteriore alla privazione della libertà e deve essere basata su fatti precisi; semplici frequentazioni o conoscenze astratte, senza contestualizzazione temporale e probatoria, difficilmente sono sufficienti a escludere il diritto alla riparazione.
- Se la corte territoriale fornisce un percorso argomentativo adeguato e coerente che individua elementi concreti di colpa grave, tale valutazione è in genere incensurabile in sede di legittimità.
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