Cassazione Penale, Sentenza n. 7857/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che, annullando il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP ai fini di confisca, aveva escluso il fumus commissi delicti per il reato di cui all'art. 603-bis c.p. a carico della Falcone. Il PM deduce che il Tribunale del riesame ha sottovalutato e omesso di valutare il consistente materiale indiziario (intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, elementi sulle condotte dell'intermediario Aloe Gennaro e sull'impiego di manodopera), ha errato nell'applicazione dell'art. 603-bis ritenendo insussistenti gli indici di sfruttamento e lo stato di bisogno, ha reso una motivazione meramente apparente o insufficiente (violazione art.125 c.p.p.) e ha compiuto un controllo eccedente, anticipando questioni di merito (violazione artt.321 e 322 c.p.p. e art.603-bis, comma 2). Il ricorso lamenta, in sintesi: (i) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 603-bis; (ii) carenza/deficienza della motivazione; (iii) vizio nel sindacato sugli atti di gravame e sui poteri del giudice del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Essa ritiene che, nel contesto delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge (inclusi vizi gravi della motivazione, ossia motivazione assente o meramente apparente). Sulla base di tale limite, la Corte ritiene che l'ordinanza del Tribunale del riesame presenti una motivazione esistente, coerente e puntuale: il Tribunale ha valutato il materiale probatorio e ritenuto non sussistenti, allo stato, gli indici di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno necessari per la configurabilità del reato ipotizzato. La Cassazione chiarisce inoltre principi interpretativi rilevanti sull'art. 603-bis (sufficienza di un solo indice, distinzione tra sfruttamento e stato di bisogno, necessità di "reiterazione" per alcune violazioni) e sulla non automatica sovrapposizione di responsabilità tra reclutatore (caporale) e utilizzatore: l'uso di intermediazione non rende di per sé configurabile il reato a carico del datore di lavoro se mancano gli elementi oggettivi dello sfruttamento e dell'approfittamento. Conseguenza pratica: il sequestro preventivo è stato annullato e la decisione del Tribunale del riesame è confermata nella sua funzione di riesame degli elementi indiziari.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
La Corte interpreta la norma richiamando che: (i) la fattispecie individua indici di "sfruttamento" elencati al comma 3 e che la ricorrenza di una sola di tali circostanze può essere sufficiente a integrare lo sfruttamento; (ii) per le violazioni retributive e in materia di orario è necessaria la "reiterazione" della condotta per distinguere il mero inadempimento dallo sfruttamento; (iii) lo "sfruttamento" va distinto dall'"approfittamento dello stato di bisogno", che è requisito ulteriore necessario per la sussistenza del reato; (iv) il ricorso all'intermediazione non implica automaticamente la sovrapposizione di responsabilità tra reclutatore e utilizzatore: le due figure restano distinte e la responsabilità del datore di lavoro richiede il riscontro degli elementi di sfruttamento e di approfittamento.
legge 29 ottobre 2016, n. 199
legge 29 ottobre 2016, n. 199
La modifica normativa ha ampliato il perimetro sanzionatorio prevedendo la punibilità anche per chi utilizza manodopera, ma la Corte sottolinea che la novella distingue comunque la figura del reclutatore (caporale) da quella dell'utilizzatore; l'intervento non rende automaticamente sovrapponibili le responsabilità senza verifica dei relativi elementi fattuali.
art. 125, comma 3, c.p.p.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Corte ricorda che il ricorso per cassazione in materia di misure reali è ammesso per motivi di violazione di legge, comprensivi dei vizi della motivazione quando essa sia assente o meramente apparente. Nel caso di specie la motivazione del Tribunale del riesame è ritenuta adeguata e non apparente.
art. 325 c.p.p.
L'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto può costituire violazione di legge ai sensi dell'art.325 c.p.p.; la Corte osserva però che nel caso esaminato il Tribunale del riesame ha effettivamente esaminato e motivato le ragioni della sua decisione, per cui non si configura tale vizio.
artt. 321 e 322 c.p.p.
artt. 321 e 322 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per censurare il sindacato del Tribunale del riesame. La Corte rileva che il Tribunale del riesame è tenuto a compiere un vaglio concreto e puntuale delle risultanze processuali (anche delle confutazioni offerte dall'indagato) e che, nel presente caso, il riesame è stato condotto nei limiti consentiti senza anticipare il merito.
art. 603-bis, comma 2 (sequestro per confisca)
art. 603-bis comma 2 cod. pen.
Il GIP aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca ai sensi della disposizione; la Corte richiama che l'adozione di misure reali richiede un accertamento concreto e seriamente indiziario del fumus commissi delicti, non una mera astratta configurabilità del reato.
art. 23, co. 8 d.l. 137/2020
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020
Richiamato riguardo alla formulazione delle conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; viene rilevato solo come elemento procedurale relativo al deposito delle conclusioni.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo/probatorio il ricorso per Cassazione è ammesso prevalentemente per violazioni di legge; sono ammissibili i vizi della motivazione solo se essa è assente o meramente apparente.
- L'art. 603-bis c.p. individua indici di sfruttamento; la presenza anche di un solo indice può essere sufficiente, ma per retribuzione e orario è necessaria la reiterazione per configurare sfruttamento.
- Lo sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno sono elementi distinti: perché il reato sussista occorre sia la condotta di sfruttamento (un indice o più) sia l'approfittamento dello stato di bisogno della vittima.
- L'utilizzo di manodopera tramite intermediazione (caporalato) non comporta automaticamente la responsabilità penale dell'utilizzatore: bisogna verificare se il datore di lavoro stesso abbia posto in essere condotte integranti lo sfruttamento e l'approfittamento.
- Il Tribunale del riesame, nel sindacare i presupposti per misure reali, deve operare un vaglio concreto e puntuale di tutte le risultanze (prove dell'accusa e confutazioni della difesa); le valutazioni di merito così svolte sono in genere insindacabili in Cassazione, salvo profili di violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente.
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità di un provvedimento cautelare reale occorre dimostrare errori di diritto o vizi così gravi nella motivazione da renderla incomprensibile o del tutto carente.
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