Sentenza n. 185/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 240/2023 in data 21 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, in parte qua, della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 240/2023 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza civile aveva accertato, per ciascun ricorrente e per gli anni scolastici indicati, il diritto alla carta elettronica del docente dell’importo annuo di 500 euro e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. I ricorrenti hanno dedotto che la pronuncia era rimasta ineseguita nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, producendo la certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata l’8 gennaio 2025 presso il domicilio digitale ministeriale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, sulla base della documentazione prodotta e della mancata contestazione del Ministero, i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, anche perché era decorso il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Tuttavia, nel corso del giudizio, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che il Ministero aveva versato quanto dovuto. L’avvenuto pagamento ha determinato l’estinzione della pretesa sostanziale e, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio; sono state liquidate in 2.000 euro, oltre accessori, con refusione del contributo unificato. La sentenza ordina all’amministrazione di essere eseguita.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplina il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’attuazione di un giudicato anche formatosi davanti al giudice ordinario.
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali non spontaneamente adempiute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il decorso del termine costituisce presupposto per l’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o satisfattivi derivanti dalla pronuncia.
- Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’azione di ottemperanza può essere proposta dopo la notificazione del provvedimento giurisdizionale e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Il pagamento o l’adempimento intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la pretesa sostanziale all’esecuzione del giudicato.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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