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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3909/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santoro era stato condannato per il reato di cui all'art. 367 c.p. (denuncia falsa/simulazione di reato) per avere denunciato il 25/06/2013 il furto di un contatore dell'acqua. Con ricorso in Cassazione ha denunciato la violazione di legge (artt. 191, 195, 431 c.p.p.) chiedendo l'inutilizzabilità di due prove decisive: la denuncia-querela resa da Montrone (acquisita, secondo il ricorrente, senza il consenso delle parti) e la testimonianza del maresciallo Chieffo (che avrebbe riportato dichiarazioni di persone informate dei fatti e della Montrone, quest'ultima imputata di reato collegato secondo art. 371, comma 2, lett. b c.p.p.), in violazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse fondata su prove documentali non contestate dalla difesa: la denuncia della Montrone poteva essere acquisita per 'consenso tacito' risultante dall'assenza di opposizione e dal comportamento processuale del ricorrente (l'appello non aveva espressamente escluso quell'atto). Quanto alla testimonianza del maresciallo, la Corte ha precisato che essa è stata utilizzata per fatti direttamente percepiti dall'ufficiale (ricezione della denuncia e consegna del contatore) e non per riportare dichiarazioni delle persone imputate. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma che disciplina la simulazione di reato/denuncia falsa: era il capo di imputazione per cui Santoro era stato condannato.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di persone imputate di reato collegato; la Corte ha ritenuto che la testimonianza del maresciallo non violasse tale norma perché attinente a fatti direttamente percepiti dall'ufficiale e non a dichiarazioni rese da terzi imputati.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di utilizzazione di atti e mezzi di prova; la Corte ha considerato infondata l'eccezione di inutilizzabilità in quanto non era stata opposta la loro acquisizione.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in motivi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione denunciata relativa all'impiego di atti acquisiti.

  • art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina lo stato di imputazione per reati connessi; il ricorrente sosteneva che Montrone, essendo imputata di reato collegato, non potesse veder utilizzate le sue dichiarazioni, ma la Corte ha distinto fra dichiarazioni e fatti percepiti da terzi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali del ricorso in Cassazione enunciati nel provvedimento; il ricorrente ha proposto motivi entro i limiti di detta norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176 (modificato dal d.l. 23/07/2021 n.105 conv. L.16/09/2021 n.126)

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; il P.G. e il difensore hanno depositato conclusioni scritte senza richiesta di discussione orale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predispone la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente; applicata dalla Corte con condanna anche al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021 (Rv. 281088)

    Principio secondo cui il consenso all'acquisizione di atti del fascicolo del P.M. può essere espresso tacitamente dall'assenza di opposizione e dal comportamento processuale complessivo della parte; principio applicato dalla Corte per legittimare l'acquisizione della denuncia della Montrone.

Massime di principio

  • La mancata opposizione formale all'acquisizione di atti del fascicolo d'indagine può essere interpretata come 'consenso tacito' se il comportamento processuale della parte è incompatibile con una volontà contraria; per rendere inutilizzabile un atto occorre una contestazione chiara e tempestiva.
  • La testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria è ammissibile per descrivere fatti direttamente da lui percepiti (es. ricezione di una denuncia, consegna materiale) e non costituisce automaticamente violazione delle regole sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi imputati, purché non riporti dichiarazioni altrui.
  • Le eccezioni di inutilizzabilità delle prove fondate su violazioni procedurali devono essere sollevate e motivate nei termini e con la specificità richiesti; la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che non rispetti i limiti formali e sostanziali previsti.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di atti contenuti nel fascicolo del P.M., è consigliabile opporsi esplicitamente e tempestivamente in sede di appello o dibattimento per evitare che l'assenza di opposizione venga interpretata come consenso.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende anche se non è ravvisata colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; l'ammontare può essere determinato in via equitativa.

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