Cassazione Penale, Sentenza n. 3909/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santoro era stato condannato per il reato di cui all'art. 367 c.p. (denuncia falsa/simulazione di reato) per avere denunciato il 25/06/2013 il furto di un contatore dell'acqua. Con ricorso in Cassazione ha denunciato la violazione di legge (artt. 191, 195, 431 c.p.p.) chiedendo l'inutilizzabilità di due prove decisive: la denuncia-querela resa da Montrone (acquisita, secondo il ricorrente, senza il consenso delle parti) e la testimonianza del maresciallo Chieffo (che avrebbe riportato dichiarazioni di persone informate dei fatti e della Montrone, quest'ultima imputata di reato collegato secondo art. 371, comma 2, lett. b c.p.p.), in violazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse fondata su prove documentali non contestate dalla difesa: la denuncia della Montrone poteva essere acquisita per 'consenso tacito' risultante dall'assenza di opposizione e dal comportamento processuale del ricorrente (l'appello non aveva espressamente escluso quell'atto). Quanto alla testimonianza del maresciallo, la Corte ha precisato che essa è stata utilizzata per fatti direttamente percepiti dall'ufficiale (ricezione della denuncia e consegna del contatore) e non per riportare dichiarazioni delle persone imputate. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Norma che disciplina la simulazione di reato/denuncia falsa: era il capo di imputazione per cui Santoro era stato condannato.
art. 195 cod. proc. pen.
Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di persone imputate di reato collegato; la Corte ha ritenuto che la testimonianza del maresciallo non violasse tale norma perché attinente a fatti direttamente percepiti dall'ufficiale e non a dichiarazioni rese da terzi imputati.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di utilizzazione di atti e mezzi di prova; la Corte ha considerato infondata l'eccezione di inutilizzabilità in quanto non era stata opposta la loro acquisizione.
art. 431 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in motivi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione denunciata relativa all'impiego di atti acquisiti.
art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina lo stato di imputazione per reati connessi; il ricorrente sosteneva che Montrone, essendo imputata di reato collegato, non potesse veder utilizzate le sue dichiarazioni, ma la Corte ha distinto fra dichiarazioni e fatti percepiti da terzi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso in Cassazione enunciati nel provvedimento; il ricorrente ha proposto motivi entro i limiti di detta norma.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176 (modificato dal d.l. 23/07/2021 n.105 conv. L.16/09/2021 n.126)
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; il P.G. e il difensore hanno depositato conclusioni scritte senza richiesta di discussione orale.
art. 616 cod. proc. pen.
Predispone la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente; applicata dalla Corte con condanna anche al versamento alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021 (Rv. 281088)
Principio secondo cui il consenso all'acquisizione di atti del fascicolo del P.M. può essere espresso tacitamente dall'assenza di opposizione e dal comportamento processuale complessivo della parte; principio applicato dalla Corte per legittimare l'acquisizione della denuncia della Montrone.
Massime di principio
- La mancata opposizione formale all'acquisizione di atti del fascicolo d'indagine può essere interpretata come 'consenso tacito' se il comportamento processuale della parte è incompatibile con una volontà contraria; per rendere inutilizzabile un atto occorre una contestazione chiara e tempestiva.
- La testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria è ammissibile per descrivere fatti direttamente da lui percepiti (es. ricezione di una denuncia, consegna materiale) e non costituisce automaticamente violazione delle regole sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi imputati, purché non riporti dichiarazioni altrui.
- Le eccezioni di inutilizzabilità delle prove fondate su violazioni procedurali devono essere sollevate e motivate nei termini e con la specificità richiesti; la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che non rispetti i limiti formali e sostanziali previsti.
- Quando si contesta l'utilizzabilità di atti contenuti nel fascicolo del P.M., è consigliabile opporsi esplicitamente e tempestivamente in sede di appello o dibattimento per evitare che l'assenza di opposizione venga interpretata come consenso.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende anche se non è ravvisata colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; l'ammontare può essere determinato in via equitativa.
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