Cassazione Penale, Sentenza n. 27707/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'obbligo di presentazione alla P.G. per il reato previsto dall'art. 40 d.lvo n. 504/1995 (acquisto, nei mesi di febbraio-marzo 2017, di ripetute partite di prodotti petroliferi in evasione di imposte, per importi complessivi indicati). Il motivo di cassazione dedotto dal difensore contestava la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 274-275 c.p.p. e la illogicità della motivazione del Tribunale sulla valutazione del tempo trascorso (circa cinque anni) rispetto alla sussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva, ritenendo assente un'occasione prossima di commissione del reato
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto non fondato il motivo, richiamando l'orientamento giurisprudenziale dopo la legge n. 47/2015 secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva richiede una valutazione complessiva e prognostica della fattispecie, della sua gravità e del tempo trascorso, senza equiparare l'attualità all'imminenza. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse fornito motivazione adeguata e logica, collegando l'attualità del pericolo alla gestione di società estere (Repubblica Ceca) attraverso le quali si svolgeva l'attività illecita, e quindi confermando concretezza e attualità del pericolo di reiterazione
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; è stata richiamata dal ricorrente (violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b)) ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo così prospettato
art. 274 c.p.p.
Disciplina i presupposti per le misure cautelari personali; dopo la legge n. 47/2015 richiede, oltre alla concretezza, il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, valutato in termini prognostici e non come mera imminenza
art. 275 c.p.p.
Prevede l'applicazione delle misure cautelari e le relative garanzie procedurali; evocato dal ricorrente in riferimento alla correttezza dell'applicazione delle misure ma la Corte non ha riscontrato vizio applicativo
legge n. 47/2015
Ha modificato l'art. 274 c.p.p. introducendo il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, cui la Corte applica un'interpretazione che richiede valutazione complessiva e prognostica, tenendo conto gravità del fatto, tempo trascorso e elementi recenti che rendano attuale il pericolo
art. 40 d.lvo n. 504/1995
Norma penale sostanziale relativa all'evasione di accise sui prodotti petroliferi; descrive il reato contestato all'indagato (acquisti finalizzati a sottrazione al pagamento delle accise)
Massime di principio
- Il requisito di "attualità" del pericolo di recidiva non è equiparabile all'imminenza di una nuova commissione del reato: si valuta in chiave prognostica e temporale sulla base di elementi concreti
- La valutazione della sussistenza delle misure cautelari deve considerare globalmente gravità del fatto, modalità di realizzazione, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale e tempo trascorso: più lungo il lasso temporale, più approfondita deve essere la motivazione
- La presenza di elementi recenti che indicano la continuità o la persistenza dell'attività illecita (es. strutture societarie estere riconducibili all'indagato) può giustificare l'attualità del pericolo anche dopo anni dai fatti
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato a verificare la logicità e l'adeguatezza del giudizio di merito: la motivazione ben collegata a elementi fattuali non viene annullata per mera distanza temporale
- La mera assenza di una "occasione prossima" di commissione non esclude automaticamente la sussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva se risultano elementi che ne attestino la continuità nel tempo
- Nella difesa cautelare conviene proporre elementi di segno contrario (mutamento della situazione personale, cessazione di rapporti con strutture societarie sospette, prove di ravvedimento) per contrastare la prognosi di reiterazione
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