Cassazione Penale, Sentenza n. 27846/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa che, ex art. 130 c.p.p., ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza del 11/11/2024: la correzione riguarda l'indicazione del capo per il quale è intervenuta l'assoluzione (doveva leggersi capo c) invece del capo b)). Il ricorrente deduce due censure: (1) violazione del contraddittorio (artt. 127, 130, 178 c.p.p.), perché la correzione è stata adottata de plano senza avviso alle parti; (2) infondatezza dell'uso della procedura di correzione per una incompletezza del dispositivo (art. 546, comma 3 c.p.p.), sostenendo che l'omissione dell'assoluzione non sia emendabile con l'errore materiale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che la correzione era stata adottata de plano senza udienza e che in astratto quella modalità può integrare una nullità (principio di giurisprudenza richiamato), la Corte ha ritenuto che qui il vizio fosse un mero errore di rappresentazione grafica (il reato assolto è chiaramente il capo c) e l'errata indicazione non incide sul contenuto sostanziale del dispositivo). Perciò il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale alla celebrazione della camera di consiglio finalizzata ad allegare fatti decisivi; per mancanza di interesse l'impugnazione è inammissibile/senza pregio e il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Strumento per correggere errori o omissioni non nulli che non comportano modifica essenziale dell'atto; può essere utilizzato per adeguare la manifestazione esterna della volontà decisoria rispetto al contenuto sostanziale della decisione. È prevista la possibilità di correzione anche d'ufficio dal giudice che ha pronunciato, salvo regole di competenza funzionale.
art. 127 cod. proc. pen.
Rilevato in connessione con il principio del contraddittorio; la correzione adottata senza avviso alle parti solleva profili di violazione del contraddittorio ex art.127.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nullità di ordine generale che può derivare dall'adozione de plano del provvedimento di correzione senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto al principio che la sentenza non può essere emendata ove manchi la pronuncia su un capo essenziale; la giurisprudenza limita l'uso dell'errore materiale per correggere omissioni che incidono sulla completezza essenziale del dispositivo.
art. 547 cod. proc. pen.
Richiama la competenza funzionale riguardo all'adozione della correzione, indicando il giudice dell'impugnazione quando previsto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- La correzione ex art.130 c.p.p. è legittima quando l'errore è meramente materiale o di rappresentazione grafica e non altera il contenuto sostanziale della decisione.
- L'adozione de plano di un provvedimento di correzione senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti può integrare una nullità, ma per impugnare questa violazione in Cassazione è necessario che la parte dimostri un interesse concreto e attuale alla celebrazione dell'udienza camerale (ossia un pregiudizio o una utilità effettiva derivante dalla partecipazione).
- Se la correzione non comporta alcuno svantaggio processuale per il ricorrente (errore meramente grafico), il ricorso per violazione del contraddittorio può essere privo di interesse e quindi inefficace.
- Non tutte le omissioni nel dispositivo sono correggibili: le lacune che incidono sulla completezza essenziale della sentenza (es. omissione di pronuncia su un capo di imputazione rilevante) non sono sanabili con la procedura di errore materiale.
- Il giudice che constata l'errore dovrebbe privilegiare le modalità che rispettino il contraddittorio (fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti) soprattutto quando la correzione possa avere anche solo potenzialmente conseguenze processuali rilevanti.
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