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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22130/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 16/06/2023 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova (14/10/2022) per il reato di cui all'art. 640 c.p. Le censure comuni contestavano il vizio di motivazione riguardo la responsabilità penale e l'omessa motivazione circa la mancata esclusione della recidiva. Caldaras Samuel ha proposto un ulteriore motivo lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata.

La decisione

In sede di cassazione la persona offesa Giuseppe Bergamo ha rimesso la querela (8/4/2024), remissione poi accettata dagli imputati (17/4/2024). Non essendovi elementi che consentano un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato previsto dall'art. 640 c.p. si è estinto per remissione della querela e accettazione dei querelati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Indica il reato per cui erano stati condannati i ricorrenti (truffa). La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela, rendendo priva di effetto la condanna basata su quella fattispecie.

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte dichiara che non sussistono elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi di questa norma; di conseguenza il rimedio applicato è l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato a seguito della remissione della querela.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, nonostante l'annullamento della sentenza in quanto il reato è estinto.

Massime di principio

  • La remissione della querela da parte della persona offesa, se accettata dagli imputati, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna in Cassazione.
  • L'accadimento della remissione della querela durante il processo di impugnazione può rendere ininfluenti le doglianze sulla motivazione della sentenza impugnata, poiché l'estinzione del reato sopravviene indipendentemente dalla valutazione del merito penale.
  • La remissione della querela richiede l'accettazione degli imputati per produrre effetti estintivi; la data della remissione e della sua accettazione rilevano per la dichiarazione di estinzione del reato.
  • L'estinzione del reato per remissione non esclude la possibilità che il giudice disponga la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi delle norme processuali applicabili.
  • Se non sussistono elementi per un proscioglimento nel merito, la Corte può limitarsi ad annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato piuttosto che pronunciarsi nel merito sulle questioni sostanziali sollevate in appello o in cassazione.

Testo integrale

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