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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31427/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, con l'unico motivo di ricorso, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La decisione impugnata aveva escluso tale beneficio ritenendo il fatto non tenue in ragione dell'intensità del dolo e dei numerosi precedenti penali dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la valutazione sulla particolare tenuità richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e che nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta solo all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta; nel caso di specie è stata esclusa per l'intensità del dolo e per i precedenti penali, con motivazione ritenuta congrua e non illogica.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; la valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessa e unitaria di tutte le peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • Ai fini dell'esclusione della punibilità non è necessario esaminare in motivazione tutti gli elementi astrattamente rilevanti, purché siano indicati quelli ritenuti decisivi e la motivazione sia logica e congrua.
  • Il giudice deve dare conto delle modalità concrete della condotta e del grado di offensività, evitando motivazioni meramente stereotipate o clausole di stile.
  • La verifica sulla sussistenza della particolare tenuità rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se viziata da manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • La presenza di un'intensità del dolo apprezzabile e di precedenti penali può legittimamente fondare l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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