Sentenza n. 298/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito alla sentenza n.168/2025 del Tribunale di Pescara - RG 1899/2024, notificata come per legge in data 07/03/2025, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, notificata il 7 marzo 2025, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativo agli anni scolastici indicati nella sentenza. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l'Amministrazione avesse dato esecuzione al titolo. Il TAR ha richiamato il proprio orientamento secondo cui tale termine è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie; inoltre, l'Amministrazione non può giustificare l'inerzia invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero, alla luce dell'art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata. Ha accertato l'esistenza del titolo giudiziale e la mancata ottemperanza da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus nella carta elettronica del docente, secondo le modalità e con gli accessori indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., in ragione dell'importo contenuto e della maturazione degli interessi già prevista dal titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato, ove versato, e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ex art.114, comma 4e c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa, quando ne ricorrano i presupposti, la penalità di mora; nel caso concreto tale penalità è stata esclusa.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non è necessario che il titolo giudiziale rechi la formula esecutiva richiesta per l'esecuzione civile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli di pagamento delle amministrazioni statali è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza; decorso tale termine, il creditore può agire in ottemperanza.
art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L'Amministrazione intimata non può giustificare la mancata esecuzione del giudicato affermando che la competenza appartiene a un altro organo centrale del medesimo Ministero.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Le somme riconosciute dal titolo giudiziale a titolo di bonus devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente per le finalità previste dalla legge.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni statali si applica, con i necessari adattamenti, anche al giudizio amministrativo di ottemperanza; decorso tale termine dalla notificazione del titolo, il creditore può agire per ottenere l'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, poiché l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito ai fini dell'esecuzione del giudicato amministrativo.
- L'Amministrazione destinataria dell'ordine di esecuzione non può sottrarsi all'ottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo apparato ministeriale; l'organizzazione interna non incide sulla responsabilità dell'Amministrazione intimata di dare attuazione al giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'Amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all'importo contenuto della condanna e alla maturazione degli interessi già riconosciuti nel titolo, non risulti necessaria o proporzionata per assicurare l'esecuzione.
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