Cassazione Penale, Sentenza n. 2445/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta documentale (poi riqualificata ex art. 217 L.F.), articolando due motivi in cassazione: (1) censura per omessa/insufficiente motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe esaminato la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; (2) censura per motivazione illogica e insufficiente in relazione al diniego della circostanza attenuante del danno di lieve entità prevista dall'art. 219 L.F., con la doglianza che la Corte avrebbe dato eccessivo rilievo alla mancanza di scritture contabili e alla consistente passività societaria senza considerare elementi alternativi indicativi di modesta entità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi di appello e i motivi di cassazione fossero esposti in modo confuso e generico, con argomentazioni indistintamente rivolte sia alla tenuità del fatto (art. 131-bis) sia all'attenuante del danno lieve (art. 219 L.F.), senza fornire la necessaria specificazione e senza confrontarsi con le concrete ragioni della sentenza impugnata. In particolare, il ricorso non ha allegato elementi concreti e specifici per dimostrare la «particolare tenuità» o per quantificare il danno secondo i parametri richiesti dall'art. 219 L.F. Per tali ragioni la mancata trattazione da parte della Corte d'appello non è censurabile in Cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod.proc.pen.).
Norme richiamate
art. 217 L.F.
La Corte d'appello ha riqualificato il fatto ai sensi di questa norma (riqualificazione della fattispecie fallimentare) e tale riclassificazione è stata considerata assorbente rispetto alle doglianze dei ricorrenti.
art. 219 L.F.
La circostanza attenuante del danno di lieve entità richiede valutazione concreta del danno complessivo prodotto dalla condotta; la Corte ha ritenuto assorbente la consistente passività aziendale e l'impossibilità di ricostruire il patrimonio per la mancanza di scritture contabili, escludendo l'applicabilità dell'attenuante in concreto.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere specificamente prospettata e fondata su elementi concreti; una evocazione generica è inammissibile e non obbliga il giudice a un esame censurabile in Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali della motivazione dei motivi di ricorso; i ricorrenti hanno rispettato i limiti formali ma non hanno fornito la necessaria specificità sostanziale richiesta dalla giurisprudenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, il versamento alla cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per fissare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di impugnazione è fondamentale distinguere e motivare separatamente istituti che hanno presupposti giuridici diversi (es. esclusione della punibilità per tenuità ex art. 131-bis e attenuante del danno lieve ex art. 219 L.F.); l'uso dello stesso argomento per entrambi indebolisce la censura.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una prospettazione specifica e circostanziata: evocarla genericamente non obbliga il giudice a un esame che sia poi reclamabile in Cassazione.
- Per l'attenuante del danno lieve (art. 219 L.F.) è necessario fornire elementi concreti sul danno complessivo provocato dalla condotta; la sola assenza di scritture contabili può ostacolare la ricostruzione del danno e legittimare il diniego dell'attenuante se sussistono indizi di consistente passività.
- In Cassazione i vizi di motivazione sono rilevabili solo se il motivo era stato formulato in modo non manifestamente infondato e correlato alle ragioni della sentenza impugnata; motivi 'generici' o confusi rischiano l'inammissibilità.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve curare sia la specificità delle argomentazioni sia il confronto diretto con le motivazioni del giudice di merito per evitare la condanna alle spese e a sanzioni per dolo o colpa grave.
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