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Ordinanza

Ordinanza n. 361/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sabini Soc. Agr. A.R.L. il 12/12/2022: PER L'ACCERTAMENTO della non debenza degli importi richiesti dal GSE; PER L'ANNULLAMENTO - di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione la Delibera ARERA n. 266/2022, procedendo con la richiesta di pagamento e/o con la compensazione di importi asseritamente dovuti in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 maturati a decorrere dal mese di febbraio 2022; - del comunicato del GSE del 7 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet, rubricato “AGGIORNAMENTO TEMPISTICHE PUBBLICAZIONE E PAGAMENTI CORRISPETTIVI”; PER LA CONDANNA del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e agli atti impugnati con l'atto introduttivo e il presente atto di motivi aggiunti 3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sabini Soc. Agr. A.R.L. il 19/5/2023: PER L'ANNULLAMENTO della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); dell'Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO in via principale, dell'intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell'Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini esposti nel presente atto; in ogni caso, della non debenza degli importi già richiesti e che verranno in futuro richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; E PER LA CONDANNA del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati con l'atto introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; il tutto: - previa disapplicazione dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero in ulteriore subordine per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero, in estremo subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato. 4) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SABINI SOC. AGR. A.R.L. il 9\4\2025 : PER L’ANNULLAMENTO della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori e mediante mail, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e “Norma Extra Profitti Pubblicazione nuove partite economiche previste dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 N.4” (doc. 1 e 1 bis); del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023 [e della Delibera 266/2022]; della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); dell’Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione”; della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati nel presente giudizio, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti già impugnati nel presente giudizio e con il presente atto di motivi aggiunti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell’Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini già esposti nei precedenti atti e qui ribaditi; del difetto assoluto dei presupposti per la riattivazione della fatturazione e per l’emissione delle fatture, in ogni caso, della non debenza degli importi richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest’ultimo dovute all’odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; E PER LA CONDANNA del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati nel presente giudizio; il tutto: - previa disapplicazione dell’art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell’art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato.

Giustizia amministrativa202201905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, atti attuativi e richieste di pagamento o compensazione del GSE relative agli extraprofitti da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la disciplina regolatoria adottata da ARERA in attuazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, nonché gli atti con cui il GSE ha dato esecuzione a tale disciplina, chiedendo anche l'accertamento della non debenza delle somme richieste, la restituzione degli importi incassati o compensati e la sospensione cautelare degli atti. Con i motivi aggiunti sono state contestate anche la Delibera ARERA n. 143/2023/R/EEL, le comunicazioni e gli atti di riattivazione della fatturazione del GSE, sostenendo l'abrogazione o il mancato mantenimento in vigore dell'art. 15-bis, il contrasto della normativa nazionale con il Regolamento UE 2022/1854, il difetto dei presupposti per la fatturazione e la non debenza degli importi. Sono stati inoltre prospettati, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e la rimessione di questioni di legittimità costituzionale. In sede cautelare, tuttavia, il TAR ha esaminato esclusivamente la sussistenza del periculum in mora, lasciando impregiudicate le eccezioni pregiudiziali e la questione di giurisdizione sugli atti esecutivi del GSE.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale. Il GSE aveva inviato una diffida ad adempiere, riservandosi di procedere al recupero delle somme, anche mediante compensazione ove possibile, ma non risultava ancora intrapresa alcuna azione esecutiva. La società aveva allegato esposizioni debitorie, in parte non quantificate, senza documentare una situazione finanziaria e patrimoniale tale da compromettere la continuità dell'attività d'impresa in caso di riscossione. Non era stata dimostrata neppure l'incidenza della richiesta sul finanziamento degli investimenti e sulla copertura dei costi di esercizio. Il giudice ha inoltre rilevato che l'eventuale recupero delle somme sarebbe stato possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito e che gli investimenti effettuati dopo la maturazione delle pretese del GSE dovevano presumersi realizzati secondo la diligenza qualificata degli operatori del settore, in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Anche la prospettata compensazione non è stata ritenuta fonte di pericolo attuale, poiché il GSE se ne era riservato l'applicazione solo ove possibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022, convertito in l. n. 25/2022

    "ove possibile, tramite compensazioni"

    Costituisce la base normativa delle pretese economiche relative all'energia elettrica immessa da impianti di produzione; la sua legittimità e applicabilità sono state contestate, ma non decise nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per mancata dimostrazione di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale.

  • Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022

    È stato invocato dalla ricorrente quale parametro di compatibilità della disciplina nazionale, ma la relativa questione non è stata esaminata nella presente fase cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione concreta e documentata di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale; la mera esposizione debitoria, soprattutto se in parte non quantificata, non è sufficiente a dimostrare il rischio di compromissione dell'attività d'impresa.
  • La prospettata futura riscossione di somme da parte dell'amministrazione non integra, di per sé, un periculum in mora irreparabile quando l'eventuale esborso sia suscettibile di restituzione in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
  • Una diffida ad adempiere accompagnata dalla riserva di procedere al recupero delle somme, anche mediante compensazione solo ove possibile, non dimostra l'attualità del pregiudizio se non risultano ancora avviate azioni esecutive né concretamente disposta la compensazione.
  • Gli investimenti effettuati dopo la maturazione di pretese economiche ragionevolmente prevedibili devono essere valutati alla luce della diligenza qualificata propria degli operatori professionali del settore e, in assenza di prova contraria, non fondano da soli un pregiudizio cautelare irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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