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Sentenza

Sentenza n. 629/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19, preceduta dall'invito a documentare la vaccinazione, l'esenzione o la richiesta di vaccinazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, Assistente capo della Polizia di Stato, ha impugnato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta dalla Questura di Teramo, con decorrenza dal 21 dicembre 2021 e fino all'avvio o al completamento del ciclo vaccinale primario o alla dose di richiamo, comunque entro il limite temporale previsto dalla disciplina allora vigente. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4-ter d.l. 44/2021, sviamento, contraddittorietà e illogicità, perché l'accertamento dell'inadempimento non sarebbe stato preceduto dalla visita del medico competente, necessaria a valutare l'idoneità del lavoratore e i rischi per sé e per terzi; 2) violazione dell'art. 32 Cost., sostenendo che il vaccino fosse sperimentale, di efficacia limitata e gravato da rischi, e che l'obbligo e il consenso richiesto fossero incompatibili con la dignità e l'autodeterminazione della persona, con richiamo alla risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d'Europa e al regolamento UE n. 536/2014; 3) violazione degli artt. 2 e 3 Cost. per irragionevole e discriminatoria differenziazione tra vaccinati e non vaccinati, nonostante il diritto di rifiutare trattamenti sanitari e la prospettata disponibilità di misure alternative; 4) violazione degli artt. 2, 3 e 36 Cost. per omesso bilanciamento tra salute individuale e collettiva, istruzione, lavoro e dignità, con particolare riguardo alla sospensione della retribuzione e degli emolumenti assistenziali e alla protrazione dell'obbligo oltre l'emergenza. Ha chiesto l'annullamento degli atti e il risarcimento delle retribuzioni non percepite durante la sospensione.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché, in attuazione del d.l. 24/2022, la Questura aveva cessato gli effetti della sospensione. È stata esaminata la legittimità della sospensione ai fini della domanda risarcitoria. Il primo motivo è infondato: l'obbligo di cui all'art. 4-ter, comma 2, d.l. 172/2021, rivolto a categorie esposte al contatto con il pubblico, configura un regime eccezionale di sicurezza sanitaria compatibile con il d.lgs. 81/2008; anche ipotizzando un'antinomia, prevale la disposizione successiva e derogatoria, senza necessità dell'accertamento preventivo del medico competente invocato dal ricorrente. Il secondo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata: l'obbligo è stato ritenuto non irragionevole e proporzionato sulla base delle evidenze scientifiche disponibili circa efficacia e sicurezza dei vaccini, e non risultano misure alternative di pari efficacia; il consenso informato resta funzionale ad autorizzare la materiale inoculazione, pur permanendo la scelta individuale di sottrarsi all'obbligo con le conseguenze stabilite dalla legge. Il terzo motivo è infondato perché vaccinati e non vaccinati che rifiutano senza giustificato motivo non si trovano in situazioni equivalenti rispetto alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/2021 è atto di indirizzo e il regolamento UE n. 536/2014 sui farmaci sperimentali non si applica ai vaccini anti-COVID, la cui natura sperimentale è stata esclusa. Il quarto motivo è infondato: il rifiuto del vaccino rende la prestazione lavorativa non conforme al rapporto come integrato dalla legge e giustifica la sospensione del rapporto e della retribuzione, senza assegno alimentare; la sospensione consegue alla scelta del lavoratore e al rischio derivante dalla prestazione, diversamente dai casi di sospensione cautelare dipendenti da una decisione datoriale relativa a una prestazione ancora conforme. La domanda risarcitoria è respinta perché manca l'illegittimità degli atti e, quindi, un elemento costitutivo della responsabilità aquiliana. Spese compensate, anche in ragione del fatto che il ricorso era stato notificato prima delle decisioni costituzionali richiamate e che la disciplina sopravvenuta aveva ridotto il periodo di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, comma 2, d.l. 172/2021

    L’art. 4 ter, comma 2, del decreto legge n. 172/2021, nella parte in cui prevede che "I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1”, introduce un regime di sicurezza sanitaria eccezionale del tutto compatibile con il d.lgs. n. 81/2008.

    La disposizione attribuisce ai responsabili delle strutture il compito di assicurare l'adempimento dell'obbligo vaccinale per le categorie interessate e configura un regime eccezionale compatibile con la disciplina generale di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

  • art. 25 d.lgs. 81/2008

    Non va trascurato infatti che l’art. 4 ter comma 2 si riferisce a categorie di lavoratori esposti al contatto con il pubblico e risponde a una ratio di tutela della salute pubblica più ampia di quella perseguita dall’art. 25 d.lgs. n. 81/2008, che demanda al medico competente la predisposizione, nei luoghi di lavoro, delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

    La funzione del medico competente prevista dall'art. 25 riguarda la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro; non impedisce l'applicazione della disciplina eccezionale sull'obbligo vaccinale, diretta anche alla più ampia tutela della salute pubblica.

  • art. 32 Cost.

    Sulla base di tali evidenze, ampiamente documentate da dati scientifici, la Corte ha riconosciuto non irragionevole l’imposizione dell’obbligo vaccinale, in quanto idoneo a ridurre la circolazione del virus e non sproporzionato il sacrificio imposto ai singoli per ragioni di solidarietà sociale, considerata l’indisponibilità di soluzioni alternative altrettanto efficaci, non avendo la Corte ritenuto che sia tale l’esecuzione periodica di test diagnostici dell’infezione da SARS-CoV-2, il cui esito “può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.” (sentenza n. 14/2023).

    Nel bilanciamento fra autodeterminazione individuale e tutela della salute collettiva, l'obbligo vaccinale è compatibile con l'art. 32 Cost. se fondato sulle evidenze scientifiche disponibili, idoneo a ridurre la circolazione del virus e proporzionato in assenza di alternative altrettanto efficaci.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Si è ritenuto, con argomenti che il collegio condivide, che “nessuna disparità di trattamento può riscontrarsi tra chi decida di sottoporsi al vaccino e chi, senza giustificato motivo, rifiuti la somministrazione, trattandosi di situazioni non equivalenti rispetto alla finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, perseguita dal legislatore” (Consiglio di Stato, sez. I, 12 luglio 2023, n. 1218), tanto più per l’indisponibilità di misure di prevenzione diverse dal vaccino e parimenti efficaci per i lavoratori, le cui mansioni comportano contatti con il pubblico e un maggior rischio di contagio non altrimenti contenibile.

    Non viola l'eguaglianza la diversa disciplina di vaccinati e lavoratori che rifiutano senza giustificato motivo la vaccinazione, quando le situazioni non sono equivalenti rispetto alla finalità di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

  • art. 36 Cost.

    Deve preliminarmente darsi atto che, stante l’obbligo di sottoporsi al vaccino previsto dalla legge per determinate categorie di lavoratori, la prestazione offerta dal lavoratore che lo ha rifiutato è oggettivamente non conforme al contratto, come integrato dalla fonte normativa.

    La sospensione della retribuzione durante la sospensione del rapporto non contrasta con la tutela retributiva quando il lavoratore soggetto all'obbligo vaccinale rifiuta la vaccinazione e, per effetto di tale scelta, la prestazione offerta non è conforme al contratto integrato dalla legge.

Massime di principio

  • L'obbligo vaccinale previsto per categorie di lavoratori esposte al contatto con il pubblico costituisce un regime eccezionale di sicurezza sanitaria e si applica senza che l'accertamento dell'inadempimento debba essere preceduto dalla visita del medico competente prevista dalla disciplina generale sulla salute e sicurezza sul lavoro; in caso di antinomia prevale la disposizione successiva e derogatoria.
  • Un obbligo vaccinale è compatibile con la tutela costituzionale della salute e dell'autodeterminazione quando poggia sulle evidenze scientifiche disponibili circa efficacia e sicurezza, è idoneo a ridurre la circolazione del contagio e impone un sacrificio proporzionato in assenza di misure alternative altrettanto efficaci.
  • La differente disciplina tra lavoratori vaccinati e lavoratori che rifiutano senza giustificato motivo la vaccinazione non integra disparità di trattamento se le due situazioni non sono equivalenti rispetto alla finalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Quando la legge impone la vaccinazione a determinate categorie di lavoratori, il rifiuto rende la prestazione non conforme al rapporto di lavoro come integrato dalla legge e può giustificare la sospensione del rapporto e della retribuzione, senza corresponsione di un assegno alimentare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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