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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46463/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi miravano all'annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale di Gabriele Carchidi per diffamazione a mezzo stampa (articoli pubblicati su Iacchitè.it) nei confronti di Dario Granieri e Arcangelo Fonti e per minaccia nei confronti di Granieri. Il Procuratore generale contestava in particolare la qualificazione penale e, sul capo B) (minaccia grave), chiedeva l'annullamento perché il fatto non sussisteva, mentre Carchidi deduceva nullità del procedimento per omesse notifiche (avviso ex art. 415-bis e decreto di citazione), violazioni del diritto di difesa (rigetto della richiesta di esame dell'imputato e revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame del teste Landi), carenza di prova sulla paternità degli scritti (sito registrato all'estero) e vizio nella determinazione della pena (pena detentiva in violazione dell'art.10 CEDU). Inoltre si sollevava la questione dell'esercizio del diritto di cronaca e dell'applicabilità della scriminante per attività giornalistica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla rinuncia in sede di appello (nullità per omesse notifiche) e ha accolto invece le censure concernenti l'omesso esame dell'imputato, la revoca dell'escussione del teste Landi, la mancata valutazione in ordine alla paternità degli scritti e la natura della espressione "Granieri ci vediamo presto" (minaccia). Per tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo esame. La questione della pena detentiva rispetto all'art.10 CEDU è stata ritenuta assorbita e quindi non decisa nel merito, dovendo eventualmente essere valutata in sede di rinvio insieme all'istruttoria integrata. P.Q.M.: Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alle competenti sedi.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferito all'avviso di conclusione delle indagini: la mancata notifica dedotta è stata oggetto di rinuncia in appello da parte della difesa, conseguendo l'inammissibilità della censura in Cassazione per il motivo rinunciato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il limite di motivazione consentito nel ricorso per cassazione (motivi enunciati nei limiti necessari)

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Invocato con riferimento alla dedotta mancata assunzione di prova decisiva (revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame del teste e mancato esame dell'imputato): la Corte ha ritenuto fondate tali doglianze per carenza di motivazione e ha disposto l'annullamento con rinvio

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena (pena detentiva anziché alternativa pecuniaria); la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita e da valutare nel nuovo esame

  • art. 57 cod. pen.

    Citando dubbi sull'applicabilità alla rivista telematica registrata all'estero: la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'esercizio dell'attività giornalistica e sulla scriminante dovrà seguire l'integrazione istruttoria e la valutazione sulla paternità degli scritti

  • art. 10 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    Richiamato con riguardo alla compatibilità dell'eventuale pena detentiva per diffamazione con la libertà di espressione: la Cassazione osserva che la pena detentiva è ammessa solo in circostanze eccezionali e che la questione va valutata alla luce della gravità della lesione di altri diritti fondamentali

Massime di principio

  • La rinuncia espresso di un motivo di appello impedisce che lo stesso possa essere riesaminato in sede di cassazione: il motivo diventa inammissibile se era stato oggetto di rinuncia nelle conclusioni di appello
  • La Corte d'appello è tenuta a motivare specificamente sulle censure rilevanti sollevate in grado di appello (es. omissione dell'esame dell'imputato, revoca dell'escussione di testi decisivi, prova della paternità di contenuti online); la mancanza di motivazione su tali punti comporta annullamento e rinvio
  • Quando la responsabilità per scritti pubblicati su siti esteri è contestata, è necessario acquisire e valutare elementi probatori specifici circa la titolarità/gestione del sito e l'attribuibilità degli autori; la sola registrazione all'estero non esime da indagini sull'effettiva gestione
  • Espressioni brevi e ambigue (es. "ci vediamo presto") richiedono una valutazione contestuale e motivata per essere qualificate come minaccia: non può presupporsi automaticamente la natura minatoria senza adeguata istruttoria
  • La comminazione di pena detentiva per reati di stampa o diffamazione richiede circostanze eccezionali compatibili con l'art.10 CEDU; in assenza di una valutazione articolata della gravità della lesione di altri diritti fondamentali, la pena detentiva può essere scrutinata e rivista
  • I motivi nuovi o aggiunti in appello possono essere ammissibili se sono sviluppo dell'atto introduttivo del grado e attinenti alla stessa vicenda, ma il giudice di appello deve comunque affrontarli e motivare le ragioni del rigetto o dell'accoglimento

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