Sentenza n. 7825/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento 1) della deliberazione del Plenum del C.S.M. datata 14.05.2025 che, accogliendo la proposta della V Commissione, ha disposto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del dott. -OMISSIS-, all’esito del procedimento - identificato con fascicolo n. -OMISSIS-, pubblicato con bollettino n. 6050 del 22 marzo 2024 - per il quale aveva avanzato domanda anche il dott. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ovvero conseguenziale al provvedimento sopra indicato, con particolare riferimento: 2) della proposta della V Commissione del C.S.M. di conferimento al dott. -OMISSIS- dell'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna; 3) del D.P.R. 22.05.2025 - REG. C.C. 09.06.2025, con il quale è stato formalmente conferito, al controinteressato dott. -OMISSIS-, l'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna; 4) di ogni altro atto, conosciuto e non conosciuto, comunque connesso e/o conseguente a quelli impugnati in via principale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Plenum del CSM del 14 maggio 2025, proposta della V Commissione e decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2025 di nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
Esito
Favorevole al resistente (CSM e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Plenum del CSM ha nominato il controinteressato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nonché gli atti presupposti e il decreto presidenziale di nomina. Ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160/2006 e di numerose disposizioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha contestato: l’esclusione dalla rosa dei candidati; il rigetto della richiesta di rinvio della pratica alla Commissione, ritenendo che la memoria depositata fosse stata erroneamente qualificata come autorelazione tardiva; la genericità e l’insufficienza della proposta organizzativa del candidato prescelto; l’omessa o insufficiente considerazione dei pareri attitudinali, degli indicatori generali e specifici, della durata e varietà delle esperienze e delle funzioni direttive svolte; la prevalenza attribuita alla maggiore complessità della Procura di Palermo rispetto alla Procura di Vibo Valentia; la mancata valorizzazione dell’esperienza del ricorrente nel contrasto alla criminalità organizzata; e la ritenuta violazione dell’art. 18 del Testo Unico, sul presupposto che le funzioni direttive dovessero prevalere automaticamente sulle funzioni semidirettive.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e, per illegittimità derivata, anche le censure rivolte contro il decreto di nomina. Il Collegio ha ritenuto legittimo il rigetto dell’istanza di rinvio alla Commissione, poiché la memoria del ricorrente costituiva una nuova autorelazione, corredata da documenti ulteriori rispetto a quelli depositati con la candidatura, tardiva e incompatibile con la par condicio tra i concorrenti. Ha escluso carenze istruttorie, rilevando che il CSM aveva esaminato i pareri attitudinali e gli indicatori generali e specifici. Ha ritenuto non decisiva la lunghezza della proposta organizzativa, essendo sufficiente l’indicazione delle linee essenziali dell’azione direttiva, e ha escluso che il ricorrente potesse sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo di autogoverno. Il giudizio comparativo del CSM è stato ritenuto logico, coerente e adeguatamente motivato, fondato soprattutto sulla maggiore durata, complessità e pregnanza delle funzioni semidirettive esercitate dal candidato prescelto presso la Procura di Palermo e nella DDA. Il Testo Unico non stabilisce una prevalenza automatica delle funzioni direttive su quelle semidirettive né una gerarchia rigida tra i relativi indicatori. Il sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi del CSM è stato qualificato come estrinseco e non sostitutivo, limitato alla verifica di manifeste illogicità o travisamenti, non riscontrati nel caso concreto. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006
Le disposizioni disciplinano i requisiti e i criteri rilevanti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi della magistratura; il CSM deve effettuare una valutazione comparativa coerente con tali criteri.
art. 18 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Gli indicatori specifici devono essere valutati comparativamente, senza che lo svolgimento di funzioni direttive determini automaticamente la prevalenza rispetto a funzioni semidirettive particolarmente significative.
art. 26 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Gli indicatori specifici hanno una valenza selettiva rafforzata rispetto agli indicatori generali nella comparazione tra candidati.
art. 32 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
La particolare estensione, articolazione e complessità delle esperienze professionali, comprese quelle maturate nel coordinamento di strutture specialistiche, può giustificare la prevalenza di un candidato.
art. 36 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Il CSM deve prendere in considerazione i pareri attitudinali dei Consigli giudiziari e può inserirli nella più ampia valutazione comparativa, senza esserne automaticamente vincolato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche per tutelarne diritti e dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi comparativi espressi dal CSM per il conferimento di incarichi direttivi è estrinseco e non sostitutivo: il giudice può censurare soltanto manifeste illogicità, irragionevolezza o travisamenti dei fatti, non sostituire la propria valutazione a quella dell’organo di autogoverno.
- Nelle procedure per il conferimento di incarichi direttivi nella magistratura, lo svolgimento pregresso di funzioni direttive non determina una prevalenza automatica rispetto a un candidato che abbia esercitato funzioni semidirettive; queste ultime possono prevalere se caratterizzate da particolare durata, complessità, estensione, responsabilità e rilevanza dei risultati.
- Il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria non stabilisce una gerarchia rigida tra funzioni direttive e semidirettive: la prevalenza deve risultare da una valutazione comparativa concreta degli indicatori specifici e delle esperienze professionali.
- La motivazione del giudizio comparativo del CSM non deve esaminare in modo pedissequo e analitico ogni singola esperienza dei candidati, purché renda chiaramente comprensibili le ragioni della preferenza accordata al candidato prescelto e dimostri che gli elementi rilevanti sono stati considerati.
- Nelle procedure selettive per incarichi giudiziari, il deposito tardivo di una nuova autorelazione o di documentazione ulteriore rispetto a quella presentata con la domanda non può eludere i termini della procedura, poiché comprometterebbe la par condicio tra i candidati.
- La lunghezza della proposta organizzativa non è di per sé decisiva: è sufficiente che essa esponga le linee essenziali dell’eventuale azione direttiva; la valutazione del contenuto della proposta appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione, salvo manifesta illogicità o travisamento.
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