Cassazione Civile, Sentenza n. 28690/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato cinque avvisi di accertamento emessi dalla Regione Toscana per il recupero dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime (anni 2010-2012) e relative sanzioni. La ricorrente contestava, in sintesi: l'illegittimità dell'imposizione regionale rispetto alle competenze delle Autorità Portuali (e alla natura statale delle concessioni), la mancanza di parametri legali predeterminati per la determinazione del canone (violazione art.23 Cost.), la presunta invasione della competenza legislativa statale da parte regionale (art.117 Cost.), nonché la violazione di norme regionali e nazionali relative alla determinazione dei canoni per le concessioni marittime; chiedeva quindi l'annullamento degli accertamenti e delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte principale, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento e quindi l'ammissibilità e fondatezza della pretesa impositiva regionale per le annualità 2010-2012. Tuttavia la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, ritenendo che, alla luce della sussistenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa (circolari e prassi contrastanti), le sanzioni non dovessero essere applicate. Le spese sono compensate per la complessità e la non univoca interpretazione della disciplina.
Norme richiamate
Legge n. 281/1970, art. 2
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione...
Individua il presupposto impositivo (occupazione e uso di beni demaniali statali) e consente alle Regioni di determinare l'aliquota; la Corte ritiene che il presupposto sia l'uso/occupazione del bene, indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione.
Legge regionale Toscana n. 2/1971, art. 1
Ha introdotto in tale regione l'imposta regionale sulle concessioni statali ... e ne ha commisurato l'ammontare in percentuale del canone di concessione
Attribuisce alla Regione la materia impositiva locale, fissando la commisurazione dell'imposta su percentuali del canone; sostanzia la legittimità dell'imposta regionale.
D.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494, art. 7
Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime ... criteri diversi dal decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso
Consente alle Autorità Portuali di adottare criteri diversi per i canoni purché non inferiori a quelli previsti dal decreto; la Corte ritiene compatibile questa discrezionalità con la determinazione della base imponibile oggettiva e con il principio di riserva di legge relativo.
Legge 84/1994 (art. 18)
Disciplina le funzioni e competenze delle Autorità Portuali in materia di concessioni demaniali
L'affidamento della determinazione del canone alle Autorità Portuali non esclude l'esistenza del presupposto impositivo costituito dall'occupazione di beni demaniali statali; quindi non impedisce l'imposizione regionale.
Costituzione, art. 23
Principio di legalità dell'imposizione: va interpretato in senso relativo; è sufficiente che la legge stabilisca criteri direttivi e limiti che contengano la discrezionalità amministrativa. La Corte ritenne rispettata la riserva di legge nella fattispecie.
Costituzione, art. 53
Principio di capacità contributiva giustifica l'imposizione in ragione dell'utilizzo esclusivo di un bene pubblico che determina capacità contributiva del concessionario.
Costituzione, art. 117, comma 2, lett. e)
La questione di presunta violazione della ripartizione delle competenze legislative (regionale vs statale) è stata ritenuta non fondata: l'intervento regionale rientra nei limiti consentiti dalla disciplina statale.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni..."
Fondamento per l'esclusione della responsabilità sanzionatoria quando sussiste incertezza normativa oggettiva; la Corte lo applica per annullare le sanzioni.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
"La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni ... quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza..."
Norma processuale che autorizza l'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa; richiamata per motivare l'annullamento delle sanzioni.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
"Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza..."
Conferma il principio di esonero dalle sanzioni in presenza di incertezza normativa oggettiva; la Corte lo applica nella valutazione delle sanzioni imposte.
Codice di procedura civile, art. 360 co.1 n.4 e n.3
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione per nullità della sentenza (vizi di motivazione, omessa pronuncia, violazione di legge); la Corte respinge le doglianze rilevando sufficiente motivazione e applicabilità di principi consolidati.
Costituzione, art. 111
Richiamato per giustificare l'orientamento che permette alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando la questione è di diritto e manifestamente infondata, anche al fine di economia processuale.
Massime di principio
- L'imposizione regionale sulle concessioni demaniali statali può essere legittima quando il presupposto è l'uso/occupazione di beni demaniali statali: non dipende dall'ente che materialmente rilascia la concessione.
- La delega o discrezionalità attribuita alle Autorità Portuali nella determinazione dei canoni non esclude, di per sé, la determinazione della base imponibile regionale; i canoni amministrativi possono essere impugnati in sede giurisdizionale se determinati in violazione di criteri di legge o di ragionevolezza.
- Il principio di legalità tributaria (art. 23 Cost.) va inteso in senso relativo: è sufficiente che la legge fissi criteri direttivi e limiti che contenano la discrezionalità amministrativa; la mera assenza di un tetto massimo non comporta automaticamente illegittimità dell'imposizione.
- In presenza di prassi amministrative contrastanti, circolari divergenti o orientamenti giurisprudenziali non univoci, le sanzioni tributarie possono essere escluse per 'obiettive condizioni di incertezza' ai sensi di d.lgs. 472/1997, d.lgs. 546/1992 e legge 212/2000.
- Nei giudizi di cassazione, l'omessa pronuncia espresso su singoli motivi di appello non conduce automaticamente alla nullità quando il dispositivo e la logica della sentenza implicano il rigetto delle relative pretese; la Corte può decidere nel merito se la questione è di diritto e non richiede accertamenti di fatto.
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