Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19546/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non specifica il reato oggetto del giudizio, ma chiarisce che le censure di merito e processuali erano infondate o non scrutinabili in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo emerge che i motivi erano cinque: i primi due denunciavano l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'inutilizzabilità di una prova dichiarativa indiretta; il terzo censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il quarto riguardava il trattamento sanzionatorio; l'ultimo lamentava il diniego delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché la Corte d'appello aveva spiegato la superfluità di ulteriori attività istruttorie e la piena utilizzabilità della dichiarazione indiretta in mancanza di tempestiva richiesta di escussione del teste di riferimento. Il terzo motivo è stato considerato reiterativo rispetto alle argomentazioni già correttamente svolte dal giudice di merito per negare l'art. 131-bis c.p. Il quarto motivo è stato dichiarato non deducibile in sede di legittimità. Anche il motivo sulle pene sostitutive è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata dal giudice di merito con adeguata motivazione; in cassazione non sono ammissibili censure meramente reiterative contro tale valutazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è infondata quando il giudice di merito abbia spiegato in modo logico la superfluità di ulteriori acquisizioni probatorie e la domanda non risulti tempestiva.
  • La deduzione di inutilizzabilità della prova richiede di confrontarsi con le regole processuali applicabili e con l'eventuale mancata tempestiva richiesta di escussione del teste di riferimento; in difetto, la censura è infondata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in cassazione se non prospetta un vizio di legittimità effettivo, ma si limita a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice di appello.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle pene sostitutive, se sorretto da congrua motivazione del giudice di merito, non può essere efficacemente ribaltato con censure meramente riproduttive o generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.