Corte di giustizia, Sentenza C-308/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2021. — Consiliul Concurenţei contro Whiteland Import Export SRL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Sanzioni imposte dall’autorità nazionale garante della concorrenza – Termine di prescrizione – Atti interruttivi del termine di prescrizione – Normativa nazionale che esclude, dopo l’avvio di un’indagine, la possibilità che un atto successivo di repressione o di indagine possa interrompere il nuovo termine di prescrizione – Principio di interpretazione conforme – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 25, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 101 TFUE – Principio di effettività. — Causa C-308/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime di prescrizione previsto dall’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 vale per la Commissione e non vincola le autorità nazionali garanti della concorrenza. Ha però affermato che le norme nazionali sulla prescrizione, comprese quelle sull’interruzione, devono comunque garantire l’effettiva applicazione dell’articolo 101 TFUE. Se l’interpretazione restrittiva della norma interna crea un rischio sistemico di impunità, il giudice nazionale deve interpretarla, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione o, se necessario, disapplicarla.
Prescrizione dei poteri sanzionatori delle autorità nazionali garanti della concorrenza: non si applica l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, ma una disciplina nazionale che limita l’interruzione della prescrizione può essere incompatibile con il diritto UE se crea un rischio sistemico di impunità.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE impongano ai giudici nazionali di interpretare le norme nazionali sulla prescrizione conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. 2) Se tali disposizioni ostino a una lettura del diritto interno secondo cui solo l’atto formale di avvio dell’indagine interrompe la prescrizione, escludendo che atti successivi di istruzione o repressione possano interromperla.
Principio di diritto
L’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 disciplina solo la prescrizione dei poteri sanzionatori della Commissione e non impone alle autorità nazionali garanti della concorrenza un regime identico. Tuttavia, gli Stati membri, nell’esercizio della loro competenza a fissare i termini di prescrizione per le sanzioni nazionali in materia di concorrenza, devono rispettare il principio di effettività: una regola interpretata nel senso che solo l’avvio dell’indagine interrompe la prescrizione, escludendo in assoluto atti successivi di indagine o repressione, è contraria al diritto UE se, valutato l’insieme del regime, comporta un rischio sistemico di impunità per le infrazioni dell’articolo 101 TFUE. Spetta al giudice nazionale verificare se una interpretazione conforme sia possibile e, in difetto, disapplicare la norma interna.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 101 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003, articoli 23, 24, 25, paragrafo 3, e 35, paragrafo 1
- Legge rumena sulla concorrenza n. 21/1996, articoli 61, 62 e 64
Prescrizione dei poteri sanzionatori delle autorità nazionali garanti della concorrenza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casație și Justiție rumena, nell’ambito di una controversia tra il Consiliul Concurenței e la Whiteland Import Export SRL in merito a un’ammenda irrogata per un’intesa anticoncorrenziale. La questione centrale è se, in presenza di una disciplina nazionale sulla prescrizione, gli atti successivi all’avvio dell’indagine possano interrompere il termine di prescrizione del potere sanzionatorio dell’autorità nazionale.
Fatti e procedimento principale
L’autorità rumena della concorrenza aveva avviato nel 2009 indagini d’ufficio sul mercato al dettaglio di prodotti alimentari. Dopo la relazione d’indagine, le audizioni e la deliberazione finale, nel 2015 essa aveva inflitto ammende a varie imprese, tra cui la Whiteland, per intese volte a fissare prezzi di vendita e rivendita, in violazione del diritto nazionale e dell’articolo 101 TFUE.
La Whiteland aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della decisione sanzionatoria per intervenuta prescrizione. Il giudice nazionale aveva ritenuto che l’avvio dell’indagine del 7 settembre 2009 avesse interrotto la prescrizione, ma che nessun atto successivo potesse produrre lo stesso effetto, sicché al momento della decisione del 14 aprile 2015 il termine quinquennale fosse già decorso.
Normativa rilevante
La Corte richiama, sul piano del diritto dell’Unione:
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
- l’articolo 101 TFUE;
- il regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare gli articoli 23, 24, 25, paragrafo 3, e 35, paragrafo 1.
Sul piano nazionale, vengono in rilievo gli articoli 61, 62 e 64 della legge rumena sulla concorrenza n. 21/1996, che disciplinano durata del termine di prescrizione, dies a quo e atti interruttivi.
Prima questione: applicabilità dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003
La Corte afferma che l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 non si applica alla prescrizione dei poteri sanzionatori delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Il contesto normativo mostra che l’articolo 25 disciplina espressamente solo i poteri della Commissione, richiamando gli articoli 23 e 24 del regolamento, che concernono unicamente la Commissione stessa.
La Corte sottolinea inoltre che, nel sistema decentrato di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, la disciplina dei termini di prescrizione per le autorità nazionali spetta in linea di principio agli Stati membri, salvi i principi di equivalenza ed effettività. Perciò i giudici nazionali non sono tenuti ad applicare il meccanismo di interruzione previsto per la Commissione alle autorità nazionali.
Seconda questione: compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE
Pur non esistendo una disciplina UE armonizzata sulla prescrizione dei poteri sanzionatori delle autorità nazionali, gli Stati membri devono esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di effettività. Le norme nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione dell’articolo 101 TFUE.
La Corte osserva che termini di prescrizione ragionevoli sono compatibili con il diritto dell’Unione, ma il regime complessivo deve mantenere un equilibrio tra certezza del diritto ed effettività della repressione delle intese. Nell’analisi di tale equilibrio occorre considerare tutti gli elementi del regime: decorrenza del termine, durata, sospensione, interruzione e peculiarità tecniche dei casi di concorrenza, che spesso richiedono istruttorie complesse.
La Corte reputa problematica un’interpretazione nazionale che vieti in assoluto che atti successivi adottati nel corso dell’indagine interrompano la prescrizione, perché ciò può creare un rischio sistemico di impunità nelle cause più complesse, nelle quali l’attività istruttoria si prolunga fisiologicamente. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, nel complesso, il regime nazionale presenti tale rischio.
Interpretazione conforme e limiti
La Corte ribadisce che il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in conformità al diritto dell’Unione. Tuttavia, tale obbligo non può condurre a un’interpretazione contra legem. Se un’interpretazione conforme è possibile, essa va privilegiata; se non lo è, la norma interna incompatibile deve essere disapplicata.
Nel caso concreto, poiché il giudice del rinvio ha indicato l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali nazionali divergenti, vi sarebbe margine per un’interpretazione conforme della disciplina rumena, ma la verifica finale spetta al giudice nazionale.
Dispositivo
La Corte decide che:
- l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 non deve essere applicato dai giudici nazionali alla prescrizione dei poteri sanzionatori delle autorità nazionali garanti della concorrenza;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una disciplina nazionale interpretata nel senso che solo la decisione di avvio dell’indagine può interrompere la prescrizione, se tale esclusione degli atti successivi comporta un rischio sistemico di impunità, circostanza da verificare dal giudice del rinvio.
Principi pratici per l’operatore
Per i professionisti, la sentenza conferma che:
- la prescrizione delle sanzioni antitrust irrogate da autorità nazionali non è armonizzata dal regolamento n. 1/2003;
- il diritto nazionale deve però consentire un’efficace repressione delle intese;
- una lettura troppo rigida degli atti interruttivi può essere incompatibile con il diritto UE;
- nei contenziosi antitrust nazionali, la strategia difensiva sulla prescrizione va sempre valutata alla luce del principio di effettività e della possibilità di interpretazione conforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 21 gen 2021Corte di giustizia, Sentenza C-501/19
- Sentenza · 21 gen 2021Corte di giustizia, Sentenza C-843/19
- Sentenza · 21 gen 2021Corte di giustizia, Sentenza C-471/18
- Sentenza · 21 gen 2021Corte di giustizia, Sentenza C-761/18
- Sentenza · 20 gen 2021Corte di giustizia, Sentenza C-255/19
- Sentenza · 20 gen 2021Corte di giustizia, Sentenza C-288/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →