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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-843/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 gennaio 2021. — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contro BT. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Pensionamento anticipato volontario – Pensione anticipata – Ammissibilità – Importo della pensione da percepire che deve essere almeno pari all’importo minimo legale – Percentuale dei lavoratori di ciascun sesso esclusi dal beneficio di una pensione anticipata – Giustificazione di un eventuale svantaggio particolare per le lavoratrici – Obiettivi di politica sociale dello Stato membro interessato. — Causa C-843/19

Giurisprudenza europea62019CJ0843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una norma spagnola che esclude il pensionamento anticipato volontario quando la pensione calcolata sarebbe inferiore alla pensione minima spettante a 65 anni. Pur riconoscendo che la disposizione può porre le lavoratrici in una situazione di particolare svantaggio, la Corte ha ritenuto che essa possa essere giustificata da obiettivi legittimi di politica sociale, come la tutela della sostenibilità del sistema pensionistico e la garanzia di un minimo vitale. Spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, l’esistenza di un impatto sproporzionato sulle donne e l’effettiva giustificazione della misura.

Parità di trattamento in materia di sicurezza sociale: compatibilità con la direttiva 79/7/CEE della condizione che, per il pensionamento anticipato volontario, la pensione sia almeno pari alla pensione minima, anche se la regola può colpire in misura maggiore le donne.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osti a una normativa nazionale che consente la pensione anticipata volontaria solo quando l’importo della pensione sia almeno pari alla pensione minima spettante a 65 anni, qualora tale requisito, pur formulato in modo neutro, metta in particolare svantaggio le lavoratrici rispetto ai lavoratori e integri dunque una discriminazione indiretta fondata sul sesso.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE non osta a una norma nazionale che, per il pensionamento volontario anticipato nel regime generale di previdenza sociale, subordina l’accesso alla condizione che la pensione spettante sia almeno pari alla pensione minima dovuta a 65 anni, anche se la misura incide in misura maggiore sulle donne, purché l’eventuale svantaggio sia verificato dal giudice nazionale e sia giustificato da obiettivi legittimi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

Norme richiamate

  • Direttiva 79/7/CEE
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1 direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/54/CE

Pensionamento anticipato volontario e parità di trattamento tra uomini e donne

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña in materia di sicurezza sociale e parità di trattamento. Il giudizio principale oppone l’INSS a BT, alla quale era stata negata la pensione anticipata volontaria ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS spagnola.

Fatti e procedimento principale

BT, lavoratrice inserita nel regime speciale dei collaboratori domestici, poi confluito nel regime generale di previdenza sociale, aveva chiesto di accedere alla pensione anticipata a 63 anni. L’INSS aveva respinto la domanda perché l’importo della pensione anticipata sarebbe stato inferiore alla pensione minima che BT avrebbe avuto diritto a percepire a 65 anni; tale requisito deriva dall’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), LGSS.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso di BT ritenendo che la regola producesse una discriminazione indiretta nei confronti delle donne, più presenti nel settore dei collaboratori domestici. In appello, il giudice del rinvio ha osservato che la norma si applica a tutti gli affiliati al regime generale e mira a evitare il versamento di integrazioni pensionistiche a carico del bilancio pubblico, oltre a favorire la sostenibilità del sistema e l’allungamento della vita lavorativa.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 79/7/CEE, in particolare gli articoli 1, 3, paragrafo 1, lettera a), e 4, paragrafo 1;
  • la direttiva 2006/54/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera b), usata come parametro interpretativo per definire la discriminazione indiretta.

Sul piano interno, sono rilevanti:

  • l’articolo 59 LGSS, sulle integrazioni per pensioni inferiori alla pensione minima;
  • l’articolo 208 LGSS, in particolare il paragrafo 1, lettera c), sulla pensione anticipata volontaria.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se il divieto di discriminazione indiretta fondato sul sesso, sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, osti a una disciplina nazionale che condiziona il pensionamento anticipato volontario all’assenza di necessità di integrazione fino al minimo legale, quando la regola colpisca in proporzione maggiore le donne.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la disposizione spagnola non realizza una discriminazione diretta, perché si applica indistintamente a uomini e donne. Resta da verificare se sussista una discriminazione indiretta: a tal fine occorre stabilire se la norma apparentemente neutra ponga le lavoratrici in una situazione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori.

La Corte precisa che il giudice nazionale deve utilizzare dati statistici affidabili e significativi, prendendo in considerazione l’insieme dei lavoratori soggetti alla normativa. Nel caso di specie, il confronto corretto non è limitato ai collaboratori domestici, ma riguarda tutti gli affiliati al regime generale di previdenza sociale.

Se le statistiche mostrano che, tra i nuovi pensionati donne che hanno contribuito per più di 35 anni, la percentuale di coloro che percepiscono un’integrazione pensionistica è significativamente più elevata rispetto agli uomini, la norma può integrare una discriminazione indiretta. Tuttavia, tale disparità può essere giustificata da obiettivi legittimi di politica sociale, purché i mezzi siano appropriati, necessari e applicati in modo coerente e sistematico.

La Corte accetta come legittimi gli obiettivi addotti dallo Stato spagnolo: garantire un livello minimo di reddito ai pensionati e preservare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, in linea con le finalità richiamate nei documenti della Commissione in materia di adeguatezza e sostenibilità delle pensioni. La norma è ritenuta idonea e non eccedente quanto necessario, poiché riguarda solo il pensionamento anticipato volontario e non quello determinato da cause non imputabili al lavoratore, come le ristrutturazioni aziendali.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 non osta a una normativa nazionale che subordina il pensionamento volontario anticipato al fatto che la pensione sia almeno pari alla pensione minima spettante a 65 anni, anche se tale normativa può sfavorire in particolare le lavoratrici, purché il giudice nazionale verifichi tale effetto e purché la misura sia giustificata da obiettivi legittimi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

Principio affermato

Una regola nazionale che impedisce la pensione anticipata volontaria quando l’importo della pensione sarebbe inferiore al minimo legale può essere compatibile con la direttiva 79/7 anche se produce un impatto statistico sfavorevole sulle donne, ove sia sorretta da finalità sociali legittime, come la tutela del minimo vitale e della sostenibilità del sistema pensionistico, e sia applicata in modo coerente e proporzionato.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialeparità di trattamento tra uomini e donnediscriminazione indirettapensionamento anticipatopensioni

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