Corte di giustizia, Sentenza C-501/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 gennaio 2021. — UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor contre Asociatia culturala „Suflet de Român“. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, lettera a) – Operazioni imponibili – Remunerazioni per la comunicazione al pubblico di opere musicali – Articolo 28 – Organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore – Riscossione di tali remunerazioni presso l’utilizzatore finale in nome proprio e per conto dei titolari di diritti d’autore. — Causa C-501/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che la remunerazione dovuta per la comunicazione al pubblico di opere musicali costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile IVA resa dal titolare del diritto d'autore all'organizzatore dello spettacolo. Ha inoltre chiarito che l'organismo di gestione collettiva che riscuote tali somme in nome proprio ma per conto dei titolari opera, ai fini dell'articolo 28 della direttiva IVA, come commissionario. Ne deriva una doppia operazione imponibile e i corrispondenti obblighi di fatturazione con IVA.
IVA e diritti d'autore musicali: la remunerazione per la comunicazione al pubblico riscossa da un organismo di gestione collettiva è soggetta a IVA e, ai fini dell'articolo 28 della direttiva IVA, l'organismo opera come commissionario nei confronti dell'utilizzatore finale.
La questione giuridica
1) Se i titolari di diritti d'autore su opere musicali effettuino una prestazione di servizi a titolo oneroso verso l'organizzatore di spettacoli quando quest'ultimo ottiene una licenza non esclusiva per comunicare al pubblico le opere, pagando remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva che agisce in nome proprio ma per conto dei titolari. 2) Se, in tal caso, l'organismo di gestione collettiva agisca come soggetto passivo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva IVA e debba emettere fatture con IVA all'utilizzatore finale, e se i titolari debbano a loro volta emettere fatture con IVA all'organismo.
Principio di diritto
Il titolare dei diritti d'autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso quando l'organizzatore di spettacoli ottiene, tramite licenza non esclusiva rilasciata da un organismo di gestione collettiva che agisce in nome proprio ma per conto dei titolari, il diritto di comunicare le opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni. In tale schema, l'organismo di gestione collettiva partecipa alla prestazione come commissionario ai sensi dell'articolo 28 della direttiva IVA: si considera che riceva il servizio dai titolari e lo renda all'utilizzatore finale, con conseguente obbligo di fatturazione con IVA sia dell'organismo verso l'utilizzatore, sia dei titolari verso l'organismo, se questi ultimi sono soggetti passivi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/88/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 25, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 28, direttiva 2006/112/CE
IVA sulle remunerazioni per la comunicazione al pubblico di opere musicali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) in una controversia tra un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore musicali e un’associazione culturale organizzatrice di spettacoli. Il tema è l’assoggettamento a IVA delle remunerazioni percepite per l’autorizzazione alla comunicazione al pubblico di opere musicali e il ruolo dell’organismo che le incassa in nome proprio ma per conto dei titolari dei diritti.
Contesto fattuale e procedimento principale
L’UCMR – ADA è stato designato in Romania quale unico collettore dei diritti patrimoniali d’autore per la comunicazione al pubblico di opere musicali in occasione di concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche. L’associazione culturale convenuta aveva organizzato uno spettacolo nel quale erano state eseguite opere musicali dinanzi al pubblico e aveva ottenuto dall’UCMR – ADA una licenza non esclusiva, pagando solo in parte le remunerazioni richieste.
I giudici nazionali di merito avevano riconosciuto il debito residuo dell’associazione, ma la corte d’appello aveva ritenuto che l’operazione di riscossione delle remunerazioni non fosse soggetta a IVA, riducendo così l’imposta dovuta. L’UCMR – ADA ha impugnato tale decisione sostenendo la violazione del codice tributario rumeno e del principio di neutralità dell’IVA.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
- l’articolo 24, paragrafo 1, che definisce la prestazione di servizi come ogni operazione che non costituisce una cessione di beni;
- l’articolo 25, lettera a), che include tra le prestazioni di servizi la cessione di beni immateriali;
- l’articolo 28, che disciplina l’ipotesi del soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi.
Sono state richiamate anche le disposizioni del diritto rumeno sul codice tributario e sulla legge sul diritto d’autore, in particolare quelle che prevedono la gestione collettiva obbligatoria per il diritto di comunicare opere musicali al pubblico, l’obbligo dell’organismo di rilasciare licenze non esclusive e di riscuotere le somme dagli utilizzatori.
Prima questione: esistenza di una prestazione di servizi imponibile
La Corte ha affermato che la situazione in cui un organizzatore di spettacoli ottiene una licenza non esclusiva per comunicare al pubblico opere musicali, pagando remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva che agisce in nome proprio ma per conto dei titolari, integra una prestazione di servizi a titolo oneroso resa dal titolare del diritto d’autore all’utilizzatore finale.
Secondo la Corte, sussiste un rapporto giuridico nel quale vi è scambio di prestazioni reciproche: il titolare autorizza l’uso dell’opera, mentre l’organizzatore versa la remunerazione quale corrispettivo effettivo di tale autorizzazione. Il fatto che il pagamento sia materialmente riscosso dall’organismo di gestione collettiva non esclude il nesso diretto tra servizio e corrispettivo, né la natura onerosa dell’operazione.
La Corte ha distinto questa fattispecie dalla causa SAWP, richiamata dal giudice del rinvio: qui vi è un’utilizzazione individualizzabile dell’opera da parte dell’organizzatore, mentre nella causa precedente i canoni erano destinati a finanziare un equo compenso previsto dalla legge.
Seconda questione: applicazione dell’articolo 28 della direttiva IVA
Per effetto dell’articolo 28, quando un soggetto passivo agisce in nome proprio ma per conto terzi, si presume che abbia ricevuto e fornito personalmente il servizio. La Corte ha ritenuto che l’organismo di gestione collettiva, nel sistema descritto dal diritto rumeno, partecipi effettivamente alla prestazione di servizi: concede la licenza, riscuote le remunerazioni in nome proprio ma per conto dei titolari e opera senza distinguere tra titolari membri e non membri.
Da ciò deriva che l’organismo è da considerarsi commissionario: in un primo momento riceve il servizio dai titolari dei diritti e, in un secondo momento, lo fornisce all’utilizzatore finale. La circostanza che la gestione collettiva sia obbligatoria e che l’organismo rappresenti anche titolari non mandatari non altera questa conclusione, poiché la prestazione e le modalità di riscossione restano identiche.
Conseguenze in tema di fatturazione e IVA
La Corte ha precisato che, poiché l’articolo 28 rientra nel titolo IV della direttiva IVA, le prestazioni di servizi fornite consecutivamente sono entrambe imponibili quando lo è la prestazione originaria. Ne consegue che:
- l’organismo di gestione collettiva deve emettere, a suo nome, fattura all’utilizzatore finale con l’importo delle remunerazioni maggiorato dell’IVA;
- i titolari dei diritti d’autore, se soggetti passivi, devono a loro volta emettere fattura nei confronti dell’organismo per la prestazione resa, comprensiva di IVA.
Dispositivo e principio affermato
La Corte ha risposto che il titolare dei diritti d’autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore dell’organizzatore di spettacoli quando quest’ultimo ottiene la licenza non esclusiva per la comunicazione al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva che agisce in nome proprio ma per conto dei titolari.
Ha inoltre stabilito che l’organismo di gestione collettiva agisce, ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA, come soggetto passivo che si considera aver ricevuto il servizio dai titolari per poi fornirlo all’utilizzatore finale, con conseguente obbligo di fatturazione con IVA in entrambe le fasi, nei limiti in cui i titolari siano soggetti passivi.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore, la sentenza chiarisce che nel modello di gestione collettiva obbligatoria la remunerazione per l’uso di opere musicali non è un mero trasferimento finanziario tra utilizzatore e organismo, ma una catena di prestazioni imponibili. Sul piano operativo ciò comporta attenzione alla corretta emissione delle fatture, alla distinzione tra importi netti e IVA e alla qualificazione dell’organismo di gestione collettiva quale intermediario rilevante ai fini dell’imposta.
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