Corte di giustizia, Sentenza C-761/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 gennaio 2021. — Päivi Leino-Sandberg contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 10 – Diniego di accesso – Ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea avverso una decisione del Parlamento europeo che nega l’accesso a un documento – Divulgazione del documento annotato ad opera di un terzo successivamente alla proposizione del ricorso – Non luogo a statuire pronunciato dal Tribunale per sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Errore di diritto. — Causa C-761/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato non luogo a statuire sul ricorso di annullamento della sig.ra Leino-Sandberg contro il diniego del Parlamento di accesso a un documento. Secondo la Corte, la pubblicazione del documento da parte di un terzo non è assimilabile alla divulgazione da parte dell’istituzione ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Poiché il Parlamento non aveva ritirato la propria decisione e la ricorrente non aveva ottenuto una versione autentica del documento, l’interesse ad agire permaneva.
Accesso ai documenti UE: la divulgazione del documento da parte di un terzo non rende improcedibile il ricorso contro il diniego dell’istituzione, se la decisione di rifiuto non è stata ritirata e il richiedente non ha ottenuto l’accesso autentico previsto dal regolamento n. 1049/2001.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando privo di oggetto il ricorso di annullamento contro il diniego di accesso a un documento, sul presupposto che il documento fosse stato successivamente pubblicato online da un terzo; in particolare, se tale divulgazione equivalga all’accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e faccia venire meno l’interesse ad agire del richiedente, nonostante il mancato ritiro della decisione di diniego da parte del Parlamento.
Principio di diritto
La mera divulgazione di un documento da parte di un terzo non equivale all’accesso ai documenti garantito dal regolamento n. 1049/2001 e non fa venir meno, di per sé, l’interesse ad agire contro il diniego dell’istituzione. Se la decisione di rifiuto non è stata formalmente ritirata e il richiedente non ha ottenuto dall’istituzione un accesso autentico, integrale e ufficiale al documento, il ricorso conserva il suo oggetto e il giudice non può dichiarare non luogo a statuire solo perché il documento è reperibile online.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 15, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 10, paragrafo 3, TUE
- Articolo 298, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001
Accesso ai documenti UE e interesse ad agire dopo la divulgazione da parte di terzi
La Corte di giustizia, Quinta Sezione, è intervenuta in sede di impugnazione contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato non luogo a statuire su un ricorso di annullamento proposto contro un diniego di accesso a un documento del Parlamento europeo. La controversia riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e, in particolare, l’effetto della pubblicazione online del documento da parte di un terzo sul permanere dell’oggetto del ricorso e dell’interesse ad agire.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Päivi Leino-Sandberg, docente universitaria impegnata in ricerche sulla trasparenza nei triloghi, aveva chiesto al Parlamento l’accesso alla decisione A(2015) 4931, con cui era stato negato a un terzo, il sig. De Capitani, l’accesso integrale ad alcuni documenti relativi a triloghi in corso. Il Parlamento aveva respinto la richiesta invocando la tutela delle procedure giurisdizionali, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, poiché la decisione richiesta era contestata davanti al Tribunale dal suo destinatario.
Successivamente, il sig. De Capitani aveva pubblicato online il documento oggetto della richiesta. Il Tribunale, investito del ricorso della sig.ra Leino-Sandberg, ha poi accolto la domanda di non luogo a statuire del Parlamento, ritenendo che la pubblicazione del documento da parte del destinatario avesse privato il ricorso del suo oggetto.
Questioni sottoposte alla Corte
La ricorrente ha dedotto due motivi di impugnazione. Con il primo ha sostenuto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto privo di oggetto il ricorso nonostante il Parlamento non avesse ritirato la decisione di diniego. Ha inoltre contestato che la semplice disponibilità del documento su Internet potesse sostituire l’accesso pubblico previsto dal regolamento n. 1049/2001, specie perché il documento era stato pubblicato in versione annotata e non autentica.
Normativa rilevante e quadro di principio
La Corte richiama il contesto teleologico del regolamento n. 1049/2001, connesso ai principi di trasparenza di cui all’articolo 1, secondo comma, TUE, all’articolo 10, paragrafo 3, TUE, all’articolo 15, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 298, paragrafo 1, TFUE, nonché al diritto di accesso ai documenti sancito dall’articolo 42 della Carta. Ricorda inoltre che il regolamento mira a garantire il più ampio accesso possibile ai documenti delle istituzioni, ferma restando l’applicazione delle eccezioni tassative previste dall’articolo 4.
Con riferimento all’articolo 10 del regolamento n. 1049/2001, la Corte sottolinea che l’accesso avviene mediante consultazione o rilascio di copia e che, se il documento è già stato divulgato dall’istituzione e sia facilmente accessibile, l’istituzione può limitarsi a indicare come ottenerlo. Tuttavia, questa disciplina non consente di assimilare la divulgazione da parte di un terzo alla divulgazione da parte dell’istituzione stessa.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma anzitutto che l’oggetto della controversia non era venuto meno, poiché il Parlamento non aveva formalmente ritirato la decisione controversa. La sola pubblicazione del documento da parte di un terzo non può dunque, di per sé, trasformare il ricorso in un’azione priva di oggetto.
La Corte precisa che l’interesse ad agire deve essere valutato alla luce della domanda sostanziale: nel caso di specie, la ricorrente non chiedeva semplicemente di conoscere il contenuto del documento, ma di ottenere l’accesso al documento richiesto nel quadro del regolamento n. 1049/2001, ossia una versione autentica e ufficiale, che garantisse esaustività, integrità e attribuibilità all’istituzione. Un documento pubblicato da un privato non offre le medesime garanzie e non può essere considerato documento ufficiale o espressione della posizione dell’istituzione in assenza di un’approvazione univoca di quest’ultima.
Di conseguenza, la ricorrente conservava un reale interesse ad agire per ottenere una versione autenticata del documento ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001. La Corte censura quindi il Tribunale per aver assimilato indebitamente la divulgazione da parte di un terzo alla divulgazione istituzionale e per aver desunto da ciò il venir meno dell’interesse ad agire.
Decisione e conseguenze processuali
Accolto il primo motivo di impugnazione, la Corte annulla l’ordinanza impugnata senza esaminare gli altri motivi. Poiché il Tribunale non aveva affrontato il merito del ricorso di annullamento, la Corte non decide definitivamente sulla controversia ma rinvia la causa al Tribunale, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto. Le spese sono riservate.
Principio affermato
La pronuncia afferma che, nelle controversie in materia di accesso ai documenti, la reperibilità del documento su un sito o blog di terzi non sostituisce l’accesso istituzionale previsto dal regolamento n. 1049/2001. Finché l’istituzione non ritiri la propria decisione di diniego e il richiedente non ottenga dall’istituzione stessa l’accesso a una versione autentica e ufficiale del documento, il ricorso mantiene il proprio oggetto e non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
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