Cassazione Penale, Sentenza n. 18220/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più condanne (sentenze del 30/04/2015 irrev. 28/03/2017; del 06/12/2007 irrev. 11/02/2009; del 05/05/1999 irrev. 27/03/2000), sostenendo che il successivo riconoscimento della continuazione, in relazione ad alcune stesse sentenze, nei confronti del coimputato Giuseppe Ferraro costituisse "fatto nuovo" idoneo a superare la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e a giustificare una rinnovata valutazione in sede esecutiva. Il ricorrente ha invocato anche violazione di legge e mancata motivazione con riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità della richiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che la nuova istanza era, di fatto, mera riproposizione di precedente domanda basata sugli stessi elementi. Il riconoscimento intervenuto a favore del coimputato Ferraro non è stato ritenuto un "fatto nuovo" riferibile alla posizione di Pesce, essendo la novità relativa a un diverso procedimento e a una posizione non sovrapponibile (in particolare mancava per Ferraro la rivalutazione dei reati più antichi che invece ricadono sulla posizione di Pesce). Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La norma consente di dichiarare inammissibile, con decreto motivato, una nuova istanza di incidente di esecuzione quando sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sugli stessi elementi. La Corte ha interpretato la norma come applicazione del principio di ne bis in idem e come preclusione che può essere superata solo da fatti o questioni nuove riferibili specificamente alla posizione del richiedente.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come disciplina riguardante la continuazione o concorso di reati; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo invocato perché il tema dell'eventuale parità di trattamento rispetto ad altro condannato non integra, di per sé, un fatto nuovo idoneo a superare la preclusione ex art. 666 c.2.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e art. 640 cod. pen.
Norme penali relative ai reati oggetto delle condanne (delitti in materia di stupefacenti e truffa). La Corte ha considerato rilevante che alcune condotte più antiche, previste nelle sentenze di Pesce, non sono state oggetto di rivalutazione nel procedimento che ha riguardato Ferraro, elemento che indebolisce la pretesa di "novità" basata sulla decisione favorevole al coimputato.
Massime di principio
- L'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. preclude la riproposizione della stessa istanza in sede esecutiva a meno che non emergano fatti o questioni nuovi riferibili direttamente alla posizione del richiedente.
- Una decisione favorevole intervenuta in un procedimento diverso a favore di un coimputato non costituisce automaticamente "fatto nuovo" per superare la preclusione; la novità deve riguardare specificamente il soggetto che chiede la riconsiderazione.
- Per superare la preclusione è necessario presentare elementi nuovi di fatto o di diritto che non siano già stati valutati nella decisione precedente in relazione al medesimo petitioner e al medesimo petitum; la mera disparità di trattamento tra coimputati è un elemento valutativo di merito non idoneo in sede esecutiva a rinnovare l'incidente.
- Quando si invoca come fatto nuovo una sentenza favorevole ad altro soggetto, è indispensabile dimostrare una sovrapponibilità effettiva delle posizioni e che i motivi dell'accoglimento nell'altro procedimento incidano concretamente sui medesimi profili di fatto e di diritto del richiedente.
- In sede esecutiva è strategico documentare con precisione quali fatti o questioni non erano stati esaminati nella precedente pronuncia e spiegare perché costituiscono elementi decisivi per mutare l'esito; l'assenza di tale dimostrazione comporta l'inammissibilità.
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