Cassazione Penale, Sentenza n. 7182/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per porto illegale di armi (art. 4, comma 1, lett. a) e c), legge n. 895/1967) sostenendo l'insufficienza e l'erronea valutazione della prova: le contestazioni riguardavano l'uso di fotografie estratte da un telefono cellulare e la deposizione del teste escusso ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (che avrebbe espresso valutazioni non ammissibili), la scarsa qualità delle immagini, l'assenza di prova della durata apprezzabile del porto e la conseguente inutilizzabilità o carenza probatoria degli elementi a carico
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati o devolventi censure non consentite, confermando le condanne di merito. Ha ritenuto legittima la valutazione complessiva degli indizi operata dai giudici di merito (doppia conforme), ha ammesso l'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste ex art. 507 c.p.p. nella misura in cui si riferiscono a percezioni oggettive e non a giudizi tecnico-specialistici, e ha considerato rilevante la prova fotografica estratta da cellulare. Ha inoltre osservato che il reato di porto d'armi è di pericolo, per cui l'ambientazione isolata (bosco) è irrilevante. Condanna confermata, spese processuali a carico dei ricorrenti e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; impiegato per descrivere la pluralità di responsabilità
art. 4, comma 1, lett. a) e c), legge n. 895 del 1967
art. 4, comma 1, lett. a) e c., legge n. 895/1967
Norma che configura il reato di porto in luogo pubblico di armi; la Corte la interpreta come reato di pericolo, quindi non è necessaria la presenza di terzi o una durata particolare del porto
art. 69 cod. pen.
Applicata per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento alla quantificazione della pena
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Parametro di valutazione della prova indiziaria: la Corte ha confermato che gli elementi indiziari devono essere valutati unitariamente e globalmente, non atomisticamente
art. 507 cod. proc. pen.
Regola sull'escussione di persone che hanno partecipato alle indagini; la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del teste quando riportano percezioni oggettive e non meri giudizi tecnici
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in Cassazione richiamati in relazione ai motivi trattabili
art. 194 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sull'inutilizzabilità della prova: la Corte ha ritenuto la prova orale del teste utilizzabile entro i criteri giurisprudenziali consolidati
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che dispone l'assoluzione quando la prova è insufficiente; i ricorsi non hanno portato la Corte a disporre l'assoluzione perché la prova complessiva è stata ritenuta idonea
art. 234 cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che riproduzioni fotografiche e file estratti da telefoni cellulari costituiscono documenti valutabili ai sensi di questa norma
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamata come precedente di condanna (per droga) utile ai giudici di merito per contestualizzare la condotta di uno degli imputati nell'ambito di un giro criminoso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma impiegata per l'addebitamento delle somme a titolo di onorari e spese per inammissibilità/calore colposa del ricorso; motivazione del versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La valutazione probatoria in Cassazione è limitata: quando il giudizio di merito è 'doppia conforme' (primo grado e appello coerenti), le motivazioni si integrano e la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione libremente le valutazioni di fatto
- Le dichiarazioni rese da persone escusse ai sensi dell'art. 507 c.p.p. possono essere utilizzate se contengono riferimenti a percezioni oggettive e non semplici giudizi tecnici; la loro utilizzabilità va valutata sul contenuto e non solo sulla qualifica formale del dichiarante
- Fotografie e file estratti da telefoni cellulari costituiscono documenti e sono valutabili come mezzo di prova (art. 234 c.p.p.); la bassa qualità non esclude automaticamente la rilevanza se inserita in un quadro indiziario coerente
- Il reato di porto di armi previsto dalla legge 895/1967 è qualificato come reato di pericolo: l'assenza di persone presenti o il fatto che le immagini siano scattate in luogo isolato non esclude l'integrazione del reato
- La prova indiziaria deve essere valutata globalmente: anche elementi che singolarmente appaiono deboli possono, nella loro somma e correlazione, dare consistenza probatoria sufficiente a reggere una condanna
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a ripetere censure già accolte o disattese in sede di merito senza una critica nuova e specifica della motivazione; la riproposizione atomistica di censure contro la valutazione complessiva è procedimentalmente inefficace
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