Parere n. 127/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Squadrito Carmelo titolare di omonima Ditta Impresa Individuale Comandante del M/Pesca Nancy, contro Direttore Generale del Masaf Francesco Saverio Abate, Direttore Generale del Masaf Roberto Nepomuceno, Capitaneria di Porto di Messina - Autorita' Marittima dello Stretto, avverso avv. decreto n. prot. 0146304 del 31 marzo 2025 per l’annullamento del decreto di inserimento nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera - anno 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto di esclusione del motopeschereccio dall’elenco delle imbarcazioni della piccola pesca costiera autorizzate alla cattura del tonno rosso per la campagna 2025
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già inserito nell’elenco delle navi della piccola pesca costiera autorizzate alla cattura del tonno rosso per il 2024, ha impugnato la mancata inclusione nell’elenco relativo al 2025. L’esclusione è stata disposta in applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.D. 31 marzo 2025, secondo cui sono escluse le unità che nel corso del 2024 abbiano commesso un’infrazione grave. A fondamento dell’esclusione è stata posta un’ordinanza di pagamento e confisca relativa alla detenzione e al trasporto di tre esemplari di tonno rosso sotto la taglia minima. Il ricorrente sosteneva che la sanzione non potesse produrre effetti ostativi poiché aveva proposto opposizione e non era intervenuta una decisione definitiva. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato tra gli operatori già inseriti nell’elenco, titolari di una quota individuale di cattura, e ne ha comunque sostenuto l’infondatezza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per omessa notificazione ad almeno un controinteressato. I soggetti inseriti nell’elenco, infatti, risultano titolari di una Quota Individuale di Cattura assegnata secondo criteri predeterminati e hanno un interesse concreto alla conservazione dell’atto e delle proprie posizioni economiche, che potrebbero essere pregiudicate dall’eventuale inserimento del ricorrente e dalla conseguente riduzione dei benefici già conseguiti. La Sezione ha inoltre rilevato, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso, affermando che la disciplina applicabile considera ostative all’inclusione anche le sanzioni amministrative non definitive, ossia ancora sub iudice. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Omessa notificazione a un controinteressato
Il ricorso è inammissibile perché non risulta notificato ad almeno uno dei soggetti inseriti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate, i quali hanno interesse alla conservazione dell’atto e delle rispettive ragioni economiche connesse alla Quota Individuale di Cattura assegnata.
Efficacia delle sanzioni amministrative non definitive
La Sezione ha comunque ritenuto il ricorso infondato nel merito, rilevando che la disciplina di riferimento considera ostative all’inclusione nell’elenco anche le sanzioni amministrative non definitive, comprese quelle ancora sub iudice.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 41, comma 2, codice del processo amministrativo
È richiamato dal Ministero a sostegno dell’eccezione di inammissibilità per omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.
art. 6, comma 2, D.D. 31 marzo 2025, prot. n. 0146304
Dal predetto elenco sono escluse le unità che nel corso della annualità 2024 abbiano commesso una infrazione grave.
La disposizione rende ostativa all’inclusione nell’elenco SSCF per il 2025 la commissione, nell’annualità precedente, di un’infrazione grave.
artt. 87 e 91 d.P.R. 1639/1968
Sono richiamati quale parte della disciplina violata con riferimento alla detenzione e al trasporto di prodotti ittici sotto la taglia minima.
art. 15 Regolamento (CE) n. 1967/2006
È richiamato tra le disposizioni poste a fondamento della contestazione relativa alle specie sottotaglia.
art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 4/2012
È richiamato tra le disposizioni violate secondo l’ordinanza di pagamento e confisca.
art. 14, comma 1, Regolamento (UE) n. 1627/2016
È richiamato con specifico riferimento alla detenzione di tonno rosso sotto taglia.
artt. 11, comma 5, lett. c), 11, comma 6, e 13 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4
Sono richiamati quali disposizioni sanzionatorie applicate alla condotta accertata.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, il ricorso è inammissibile quando non viene notificato ad almeno un controinteressato individuabile tra i destinatari dell’atto che vantino un interesse concreto alla sua conservazione e che possano subire un pregiudizio economico dall’eventuale accoglimento.
- Sono controinteressati, rispetto all’impugnazione di un elenco amministrativo che distribuisca risorse o facoltà limitate, anche i soggetti già inclusi nell’elenco quando l’ammissione del ricorrente possa comportare la riduzione dei benefici o delle quote loro assegnate.
- Quando la disciplina di accesso a un elenco autorizzatorio qualifica come ostativa la commissione di un’infrazione grave, la sanzione amministrativa può rilevare anche se non è divenuta definitiva e il relativo procedimento è ancora sub iudice, se tale conclusione è prevista dalla disciplina applicabile.
Esclusione di un peschereccio dall’elenco per la pesca del tonno rosso
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un’impresa individuale proprietaria e armatrice di un motopeschereccio, contro la mancata inclusione nell’elenco delle unità della piccola pesca costiera artigianale autorizzate alla cattura del tonno rosso per la campagna 2025.
Premesse e vicenda amministrativa
Il motopeschereccio era stato inserito nell’elenco delle navi autorizzate alla pesca del tonno rosso per la campagna 2024. Per il 2025, tuttavia, non è stato incluso nell’elenco previsto per il segmento SSCF.
L’esclusione è stata disposta in applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.D. 31 marzo 2025, prot. n. 0146304, che esclude dall’elenco le unità che nell’annualità 2024 abbiano commesso un’infrazione grave.
Infrazione contestata e istanze del ricorrente
A fondamento dell’esclusione è stata posta un’ordinanza di pagamento e confisca adottata dall’Autorità marittima in relazione alla detenzione e al trasporto, per la successiva vendita o distribuzione, di tre esemplari di tonno rosso sotto la taglia minima di riferimento, per un peso complessivo di 68 chilogrammi.
Il ricorrente ha sostenuto che la sanzione non potesse essere considerata ostativa, poiché aveva proposto opposizione e non era intervenuta una decisione definitiva. Ha quindi presentato istanze di inserimento e di riesame, entrambe respinte dall’amministrazione. Anche l’elenco aggiornato pubblicato nel giugno 2025 non comprendeva il motopeschereccio.
Eccezione di inammissibilità
Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato, individuabile tra le imprese titolari dei pescherecci già inseriti nell’elenco SSCF per il 2025.
La Sezione ha accolto l’eccezione. Gli operatori inseriti nell’elenco hanno infatti ricevuto, sulla base di criteri predeterminati, una Quota Individuale di Cattura, ossia un limite quantitativo massimo alla cattura della risorsa biologica. Tali soggetti hanno quindi un interesse concreto alla conservazione dell’elenco e delle proprie posizioni economiche, che potrebbero essere pregiudicate dall’inserimento del ricorrente e dalla conseguente riduzione dei benefici loro attribuiti.
Valutazione nel merito
La Sezione ha aggiunto che, anche a prescindere dal vizio di notificazione, il ricorso sarebbe stato infondato. La disciplina applicabile considera infatti ostative all’inclusione nell’elenco anche le sanzioni amministrative non definitive, vale a dire quelle ancora sub iudice.
Ne consegue che la pendenza dell’opposizione proposta contro l’ordinanza sanzionatoria non impediva all’amministrazione di considerare l’infrazione ai fini dell’esclusione dall’elenco per la campagna 2025.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso sia dichiarato inammissibile. L’istanza cautelare è stata assorbita.
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