Cassazione Civile, Ordinanza n. 06385/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente addetta a mansioni amministrative presso uno stabilimento aziendale. La società aveva comunicato una ristrutturazione con esternalizzazione di alcune attività e cessazione dell’imbottigliamento nello stabilimento, sostenendo l’esubero del personale impiegatizio e l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre sedi. La Corte d’appello aveva ritenuto non provato il nesso causale tra la riorganizzazione dedotta e la specifica soppressione del posto, qualificando il fatto come manifestamente insussistente e applicando la tutela reintegratoria attenuata, con condanna al pagamento di 12 mensilità. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del principio di non contestazione ex artt. 115 e 416 c.p.c. per avere la Corte escluso rilevanza ai fatti posti a base del recesso; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale sulla ristrutturazione e sull’esternalizzazione; 3) violazione dell’art. 18, commi 4 e 7, l. n. 300/1970 sulla qualificazione della fattispecie come manifesta insussistenza del fatto; 4) violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970 sul criterio di quantificazione dell’indennità; 5) violazione dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 per omessa considerazione dell’aliunde perceptum e percipiendum.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito su fatti, nesso causale e valutazione delle prove; ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando gli intervenuti arresti della Corte costituzionale sull’art. 18, comma 7, St. lav.; ha respinto il quarto motivo, affermando che, quando il calcolo dell’indennità ex art. 18, comma 4, porta comunque al tetto massimo di 12 mensilità, eventuali richiami ai criteri del comma 5 sono motivazione in diritto erronea ma innocua e correggibile; ha ritenuto inammissibile per difetto di decisività il quinto motivo, perché la richiesta di detrazione dell’aliunde era esplorativa in assenza di dati idonei a incidere concretamente sul quantum. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti primari costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non si estende alle mere difese; non consente di rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove.
art. 416 c.p.c.
La mancata contestazione opera sulle allegazioni di fatto, non sulle prove; la contestazione dei fatti già esposti da una parte non impone di contestare l'altrui contestazione.
art. 2697 c.c.
Il richiamo alla regola dell'onere della prova non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
art. 244 c.p.c.
La mancata ammissione della prova testimoniale, ove contestata, attiene alla valutazione di rilevanza e decisività rimessa al merito.
art. 18 l. n. 300/1970
Per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la tutela reintegratoria attenuata e l'indennità risarcitoria vanno ricondotte al quadro normativo dell'art. 18 come interpretato e inciso dalle pronunce della Corte costituzionale; il calcolo dell'indennità ex comma 4 incontra il limite massimo di 12 mensilità.
art. 1, comma 42, l. n. 92/2012
Ha modificato l'art. 18 St. lav., disciplina che rileva nel caso di licenziamento economico illegittimo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
art. 384 c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata quando il dispositivo risulta comunque conforme a legge.
art. 7 l. n. 604/1966
Richiamato come base della comunicazione preventiva del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
art. 18, comma 4, l. n. 300/1970
L'indennità risarcitoria va parametrata alle retribuzioni perse fino alla reintegrazione, con detrazione dell'aliunde perceptum o percipiendum e comunque nel limite di dodici mensilità.
art. 18, comma 5, l. n. 300/1970
I criteri previsti per altra ipotesi di tutela risarcitoria non sono necessari quando l'indennità ex comma 4 raggiunge comunque il tetto massimo legale.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione concerne solo i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o dell'eccezione e non le mere difese né la successiva valutazione delle prove; una censura che mira a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio è inammissibile in cassazione se mascherata come violazione di legge.
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la dedotta riorganizzazione aziendale deve essere provata anche quanto al nesso causale tra la ristrutturazione e la soppressione del posto; la mancanza di prova sul collegamento tra la scelta organizzativa e il recesso giustifica la declaratoria di illegittimità del licenziamento.
- Quando il giudice di merito accerta l'illegittimità di un licenziamento economico e ricorre la tutela reintegratoria attenuata, l'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, St. lav. va calcolata fino alla reintegrazione, al netto di quanto percepito o percepibile, ma non può superare il limite massimo di dodici mensilità.
- Se il calcolo dell'indennità già raggiunge il tetto massimo legale, eventuali errori motivazionali nel richiamo a criteri risarcitori ulteriori o diversi non incidono sul dispositivo e possono essere corretti dalla Corte di cassazione senza cassazione della sentenza.
- La deduzione dell'aliunde perceptum o percipiendum è inammissibile o comunque non decisiva quando sia meramente esplorativa e non sia accompagnata da elementi idonei a dimostrare una concreta riduzione dell'indennità dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06265/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06266/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06268/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06269/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06271/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06275/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →