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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06385/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente addetta a mansioni amministrative presso uno stabilimento aziendale. La società aveva comunicato una ristrutturazione con esternalizzazione di alcune attività e cessazione dell’imbottigliamento nello stabilimento, sostenendo l’esubero del personale impiegatizio e l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre sedi. La Corte d’appello aveva ritenuto non provato il nesso causale tra la riorganizzazione dedotta e la specifica soppressione del posto, qualificando il fatto come manifestamente insussistente e applicando la tutela reintegratoria attenuata, con condanna al pagamento di 12 mensilità. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del principio di non contestazione ex artt. 115 e 416 c.p.c. per avere la Corte escluso rilevanza ai fatti posti a base del recesso; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale sulla ristrutturazione e sull’esternalizzazione; 3) violazione dell’art. 18, commi 4 e 7, l. n. 300/1970 sulla qualificazione della fattispecie come manifesta insussistenza del fatto; 4) violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970 sul criterio di quantificazione dell’indennità; 5) violazione dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 per omessa considerazione dell’aliunde perceptum e percipiendum.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito su fatti, nesso causale e valutazione delle prove; ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando gli intervenuti arresti della Corte costituzionale sull’art. 18, comma 7, St. lav.; ha respinto il quarto motivo, affermando che, quando il calcolo dell’indennità ex art. 18, comma 4, porta comunque al tetto massimo di 12 mensilità, eventuali richiami ai criteri del comma 5 sono motivazione in diritto erronea ma innocua e correggibile; ha ritenuto inammissibile per difetto di decisività il quinto motivo, perché la richiesta di detrazione dell’aliunde era esplorativa in assenza di dati idonei a incidere concretamente sul quantum. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei presupposti di legge.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti primari costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non si estende alle mere difese; non consente di rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove.

  • art. 416 c.p.c.

    La mancata contestazione opera sulle allegazioni di fatto, non sulle prove; la contestazione dei fatti già esposti da una parte non impone di contestare l'altrui contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo alla regola dell'onere della prova non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 244 c.p.c.

    La mancata ammissione della prova testimoniale, ove contestata, attiene alla valutazione di rilevanza e decisività rimessa al merito.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    Per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la tutela reintegratoria attenuata e l'indennità risarcitoria vanno ricondotte al quadro normativo dell'art. 18 come interpretato e inciso dalle pronunce della Corte costituzionale; il calcolo dell'indennità ex comma 4 incontra il limite massimo di 12 mensilità.

  • art. 1, comma 42, l. n. 92/2012

    Ha modificato l'art. 18 St. lav., disciplina che rileva nel caso di licenziamento economico illegittimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata quando il dispositivo risulta comunque conforme a legge.

  • art. 7 l. n. 604/1966

    Richiamato come base della comunicazione preventiva del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300/1970

    L'indennità risarcitoria va parametrata alle retribuzioni perse fino alla reintegrazione, con detrazione dell'aliunde perceptum o percipiendum e comunque nel limite di dodici mensilità.

  • art. 18, comma 5, l. n. 300/1970

    I criteri previsti per altra ipotesi di tutela risarcitoria non sono necessari quando l'indennità ex comma 4 raggiunge comunque il tetto massimo legale.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione concerne solo i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o dell'eccezione e non le mere difese né la successiva valutazione delle prove; una censura che mira a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio è inammissibile in cassazione se mascherata come violazione di legge.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la dedotta riorganizzazione aziendale deve essere provata anche quanto al nesso causale tra la ristrutturazione e la soppressione del posto; la mancanza di prova sul collegamento tra la scelta organizzativa e il recesso giustifica la declaratoria di illegittimità del licenziamento.
  • Quando il giudice di merito accerta l'illegittimità di un licenziamento economico e ricorre la tutela reintegratoria attenuata, l'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, St. lav. va calcolata fino alla reintegrazione, al netto di quanto percepito o percepibile, ma non può superare il limite massimo di dodici mensilità.
  • Se il calcolo dell'indennità già raggiunge il tetto massimo legale, eventuali errori motivazionali nel richiamo a criteri risarcitori ulteriori o diversi non incidono sul dispositivo e possono essere corretti dalla Corte di cassazione senza cassazione della sentenza.
  • La deduzione dell'aliunde perceptum o percipiendum è inammissibile o comunque non decisiva quando sia meramente esplorativa e non sia accompagnata da elementi idonei a dimostrare una concreta riduzione dell'indennità dovuta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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