Cassazione Penale, Sentenza n. 24114/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di sequestro preventivo (fino a euro 583.050,00) riferito ai conti correnti e immobili collegati alla Giannotti Costruzioni s.r.l., contestando: 1) l'insussistenza del fumus commissi delicti per bancarotta fraudolenta (assenza di prove di atti distrattivi, mancanza della qualifica soggettiva richiesta, inesistenza del nesso causale tra condotte e dissesto e del dolo specifico); 2) l'illegittimità del sequestro per equivalente, sostenendo che tale misura sarebbe applicabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e non ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi esposti: il Tribunale del Riesame aveva fornito motivazione ampia e congrua sul fumus commissi delicti basata su elementi acquisiti (relazione del curatore, comunicazioni di reato, annotazioni della Guardia di Finanza) e correttamente applicato il principio di concorso di persone (art. 110 c.p.). Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza "Coppola") secondo cui la confisca del denaro che rappresenta accrescimento patrimoniale va qualificata come diretta e non per equivalente. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, per essere il ricorso inammissibile e determinato da profili di colpa.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al fumus commissi delicti e al limite del sindacato in sede di cassazione sulle ordinanze di sequestro: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice.
art. 110 cod. pen.
Applicata la clausola estensiva del concorso di persone: anche soggetti non titolari della qualifica societaria prevista dall'art. 213 L.F. (extraneus) possono concorrere nel reato proprio dell'intraneus e rispondere di bancarotta impropria.
art. 213 legge fallimentare
La contestazione è riferita al primo comma, che configura un reato di condotta e di pericolo, prescindendo dalla effettiva causazione del dissesto; pertanto non è necessario provare l'evento dannoso per l'integrazione del reato contestato.
Sez. U., sentenza "Coppola" (Sez. U. n. 42415 del 27/05/2021, dep. 18/11/2021)
La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione
La Corte ha richiamato questo principio per escludere l'eccezione dei ricorrenti circa la non applicabilità del sequestro per equivalente ai reati di bancarotta impropria, qualificando la misura come confisca diretta del profitto.
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Richiamata a supporto del principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso limitatamente a violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; la Corte distrettuale deve fornire motivazione minima di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014
Giurisprudenza utilizzata per affermare che l'extraneus può essere chiamato a rispondere di bancarotta impropria tramite la regola del concorso di persone.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità e autorizza la condanna alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa del ricorso.
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da profili di colpa.
Massime di principio
- Avverso ordinanze di sequestro preventivo/probatorio la Cassazione ammette ricorso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; argomentazioni puramente critiche sui fatti non sono ammissibili.
- La sussistenza del fumus commissi delicti può essere valutata anche sulla base di elementi documentali cautelari (relazione del curatore, comunicazioni di reato, annotazioni della Guardia di Finanza) senza necessità di una prova definitiva della responsabilità penale.
- In tema di bancarotta impropria, la responsabilità può essere riconosciuta a soggetti che non detengono la qualifica societaria formale se hanno concorso, secondo l'art. 110 c.p., nella condotta criminosa dell'intraneus.
- La confisca di somme di denaro ritenute profitto del reato è normalmente qualificata come misura diretta e non come sequestro per equivalente: la natura fungibile del denaro consente l'applicazione della misura anche se è provata o allegata una possibile origine lecita della specifica somma.
- Presentare un ricorso in cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche l'obbligo di versamenti alla Cassa delle Ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Nel valutare la legittimità di un sequestro per equivalente occorre verificare l'effettivo nesso tra il patrimonio sequestrato e l'accrescimento patrimoniale illecito; tuttavia, per il denaro la giurisprudenza tende a considerare la misura come confisca diretta.
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