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Sentenza

Sentenza n. 1665/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento: del provvedimento di revoca, emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Napoli in data 2/5/2025 ed in pari data notificato via pec del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore ricorrente in data 02/08/2022

Giustizia amministrativa202504143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli dopo la mancata presentazione del datore di lavoro originario e l'assenza della documentazione necessaria alla stipula del contratto di soggiorno. Il nulla osta era stato rilasciato il 2 agosto 2022; il ricorrente era entrato legalmente in Italia il 13 giugno 2023, ma la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno era intervenuta soltanto il 13 marzo 2025, circa ventuno mesi dopo l'ingresso, anziché entro gli otto giorni previsti dall'art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998. Nel frattempo il datore di lavoro originario era stato ammesso a una procedura concorsuale e il rapporto non si era formalizzato per cause non imputabili al ricorrente. Quest'ultimo aveva reperito una nuova occupazione stabile, stipulando un contratto di lavoro a tempo indeterminato con altro datore, circostanza documentata e rappresentata all'Amministrazione durante il procedimento. Sono stati dedotti violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, palese irragionevolezza e mancata considerazione del ritardo amministrativo, della causa di forza maggiore e della nuova occupazione. L'Amministrazione ha sostenuto il carattere vincolato della revoca ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, l'inapplicabilità del permesso per attesa occupazione e l'impossibilità di un subentro del nuovo datore di lavoro fuori dai casi normativamente previsti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e la revoca del nulla osta è stata annullata. Il Tribunale ha escluso che la mancata stipula del contratto di soggiorno potesse determinare automaticamente la revoca, senza una valutazione complessiva della vicenda. Ha ritenuto decisivi il ritardo di circa ventuno mesi nella convocazione, non imputabile al ricorrente, e la nuova occupazione stabile da questi reperita nel frattempo. L'Amministrazione non può applicare meccanicamente conseguenze sfavorevoli derivanti da una situazione alla cui determinazione ha contribuito con la propria inerzia. Il SUI avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria effettiva, motivare sulla situazione concreta e valutare la nuova posizione lavorativa, anche ai fini del rilascio di un diverso titolo di soggiorno. In sede di riesame dovranno essere considerati il ritardo procedimentale, la buona fede e la diligenza del lavoratore, nonché il contratto di lavoro a tempo indeterminato sopravvenuto; l'Amministrazione dovrà individuare lo strumento giuridico più idoneo alla regolarizzazione, eventualmente anche il permesso per attesa occupazione interpretato estensivamente, o altro titolo coerente con il rapporto di lavoro esistente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    avrebbe dovuto avvenire entro otto giorni dall'ingresso

    Il termine per la convocazione e la stipula del contratto di soggiorno non può essere disatteso per un periodo abnorme, quando il ritardo incide sulla possibilità di perfezionare il rapporto di lavoro e contribuisce alla situazione posta a fondamento della revoca.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione non consente di considerare la revoca come automatica e vincolata quando la mancata stipula del contratto di soggiorno sia collegata a un ritardo dell'Amministrazione e siano sopravvenuti elementi rilevanti, come una nuova stabile occupazione.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Pur presupponendo formalmente la cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato, la disciplina del permesso per attesa occupazione non può essere applicata in modo irragionevole a danno dello straniero che non abbia potuto formalizzare il primo rapporto per causa non imputabile e abbia reperito una nuova occupazione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

    Il dovere di collaborazione e buona fede impone all'Amministrazione di non aggravare la posizione del privato, di considerare le circostanze sopravvenute e di non addossargli le conseguenze negative del ritardo procedimentale imputabile all'apparato pubblico.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento costituiscono il fondamento costituzionale del dovere di collaborazione e buona fede nell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione convoca lo straniero e il datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno con un ritardo abnorme e non imputabile al lavoratore, non può applicare automaticamente la revoca del nulla osta per mancata stipula senza valutare l'incidenza causale del proprio ritardo sulla vicenda concreta.
  • In presenza di un ritardo amministrativo che abbia impedito la formalizzazione del rapporto di lavoro originario, la buona fede e la leale collaborazione impongono di considerare la condotta diligente dello straniero e l'eventuale nuova occupazione reperita nel frattempo.
  • Il procedimento di revoca del nulla osta deve essere preceduto da un'istruttoria concreta e da una motivazione che esaminino le circostanze sopravvenute rilevanti, compresa la sopravvenuta stipula di un contratto di lavoro stabile con altro datore.
  • Quando la mancata instaurazione formale del primo rapporto non è imputabile allo straniero, l'Amministrazione deve valutare, in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, se sussistano i presupposti per un diverso titolo di soggiorno idoneo a consentire la regolarizzazione, senza escludere in astratto il permesso per attesa occupazione o altro titolo coerente con la nuova occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereBuona fede e correttezza della PA

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