Cassazione Penale, Sentenza n. 39443/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lupoli ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e nullità della sentenza per presunta insufficienza della motivazione soprattutto in ordine al trattamento sanzionatorio; ha lamentato che il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente confutato le argomentazioni difensive. Magnolo ha dedotto la violazione dell'art. 81 c.p. chiedendo il riconoscimento del vincolo di continuazione 'esterna' tra i reati sub iudice e precedenti condanne irrevocabili, prospettando numerosi indici di medesimezza del disegno criminoso (omogeneità delle fattispecie, identico modus operandi, contiguità spazio-temporale e ricorrenza del concorso con lo stesso coimputato).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio Lupoli per aspecificità; per questo Lupoli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Salvatore Magnolo è stato ritenuto ammissibile e fondato: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla continuazione c.d. 'esterna' e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, ordinando che in sede di rinvio si applichino i principi di diritto indicati dalla Cassazione; ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale già pronunciata nei confronti di Magnolo per le altre questioni.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Il vincolo di continuazione richiede l'accertamento di concreti indicatori che dimostrino la programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi al momento del primo reato (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità/abitudini). Un diverso elemento fattuale (es. contesto territoriale) può valere in senso negativo solo dopo un'analitica valutazione complessiva degli indicatori.
art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza di Lupoli come base per una pretesa nullità per mancata enunciazione delle ragioni; la Corte osserva però che il ricorso deve confrontarsi con la motivazione impugnata e non può limitarsi a lagnanze generiche.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorrente deve dedurre i motivi nei limiti necessari per la decisione; il ricorso non può essere meramente di carattere generale o ripetitivo.
art. 591, comma 1, lett. c, e art. 581 cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità: la Cassazione ha ritenuto il motivo di Lupoli aspecifico e intrinsecamente inammissibile perché non ha confrontato le censure con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento ai motivi nuovi proposti in appello: la Corte ha preso atto che la difesa di Magnolo aveva proposto motivi nuovi e indicato elementi concreti da valutare ai fini della continuazione.
art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale nei confronti di Magnolo ai sensi di tale norma.
art. 616 cod. proc. pen. e Corte Cost. n. 186/2000
Base normativa e giurisprudenziale per la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi ritenuti inammissibili per colpa del ricorrente; applicata alla condanna pecuniaria inflitta a Lupoli.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. richiede una valutazione globale e approfondita di molteplici indicatori (omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale, modus operandi, sistematicità): non è sufficiente indicare uno solo di essi.
- Una diversa localizzazione territoriale dei reati può escludere la continuazione solo se, dopo un'analitica disamina, emerge che manca la medesimezza del disegno criminoso; il territorio non può essere valorizzato in senso negativo senza valutare tutti gli altri indici.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche sulla 'mancata complessità' della motivazione o richieste di una motivazione 'più particolareggiata' sono frequentemente ritenute aspecifiche e inammissibili.
- Se il giudice di merito omette di valutare o di rispondere alle specifiche deduzioni difensive (es. la richiesta di riconoscimento della continuazione con sentenze pregresse), la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo giudizio con indicazione dei criteri di valutazione.
- Il ricorso in Cassazione può comportare sanzioni economiche in caso di inammissibilità per colpa: è quindi essenziale che la difesa formuli censure precise e riferite alla motivazione impugnata.
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