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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39443/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lupoli ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e nullità della sentenza per presunta insufficienza della motivazione soprattutto in ordine al trattamento sanzionatorio; ha lamentato che il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente confutato le argomentazioni difensive. Magnolo ha dedotto la violazione dell'art. 81 c.p. chiedendo il riconoscimento del vincolo di continuazione 'esterna' tra i reati sub iudice e precedenti condanne irrevocabili, prospettando numerosi indici di medesimezza del disegno criminoso (omogeneità delle fattispecie, identico modus operandi, contiguità spazio-temporale e ricorrenza del concorso con lo stesso coimputato).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio Lupoli per aspecificità; per questo Lupoli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Salvatore Magnolo è stato ritenuto ammissibile e fondato: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla continuazione c.d. 'esterna' e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, ordinando che in sede di rinvio si applichino i principi di diritto indicati dalla Cassazione; ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale già pronunciata nei confronti di Magnolo per le altre questioni.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Il vincolo di continuazione richiede l'accertamento di concreti indicatori che dimostrino la programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi al momento del primo reato (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità/abitudini). Un diverso elemento fattuale (es. contesto territoriale) può valere in senso negativo solo dopo un'analitica valutazione complessiva degli indicatori.

  • art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza di Lupoli come base per una pretesa nullità per mancata enunciazione delle ragioni; la Corte osserva però che il ricorso deve confrontarsi con la motivazione impugnata e non può limitarsi a lagnanze generiche.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorrente deve dedurre i motivi nei limiti necessari per la decisione; il ricorso non può essere meramente di carattere generale o ripetitivo.

  • art. 591, comma 1, lett. c, e art. 581 cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità: la Cassazione ha ritenuto il motivo di Lupoli aspecifico e intrinsecamente inammissibile perché non ha confrontato le censure con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferimento ai motivi nuovi proposti in appello: la Corte ha preso atto che la difesa di Magnolo aveva proposto motivi nuovi e indicato elementi concreti da valutare ai fini della continuazione.

  • art. 624, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale nei confronti di Magnolo ai sensi di tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen. e Corte Cost. n. 186/2000

    Base normativa e giurisprudenziale per la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi ritenuti inammissibili per colpa del ricorrente; applicata alla condanna pecuniaria inflitta a Lupoli.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. richiede una valutazione globale e approfondita di molteplici indicatori (omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale, modus operandi, sistematicità): non è sufficiente indicare uno solo di essi.
  • Una diversa localizzazione territoriale dei reati può escludere la continuazione solo se, dopo un'analitica disamina, emerge che manca la medesimezza del disegno criminoso; il territorio non può essere valorizzato in senso negativo senza valutare tutti gli altri indici.
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche sulla 'mancata complessità' della motivazione o richieste di una motivazione 'più particolareggiata' sono frequentemente ritenute aspecifiche e inammissibili.
  • Se il giudice di merito omette di valutare o di rispondere alle specifiche deduzioni difensive (es. la richiesta di riconoscimento della continuazione con sentenze pregresse), la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo giudizio con indicazione dei criteri di valutazione.
  • Il ricorso in Cassazione può comportare sanzioni economiche in caso di inammissibilità per colpa: è quindi essenziale che la difesa formuli censure precise e riferite alla motivazione impugnata.

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