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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19970/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che le censure erano fondate su doglianze di mero fatto e riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito; in particolare, la difesa contestava il mancato riconoscimento della causa di giustificazione/esimente di cui all'art. 393-bis c.p., ma la Corte di legittimità ha ritenuto tali motivi non consentiti in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché attinenti al fatto e già esaminati in appello con argomentazioni giuridiche corrette, che avevano escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il ricorso riguardava la sentenza di conferma della condanna per tale delitto.

  • art. 393-bis c.p.

    esimente invocata dalla difesa; il giudice di merito ne ha escluso la sussistenza e la Cassazione ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la motivazione sul punto perché fondata su valutazioni di fatto già vagliate.

  • art. 616 c.p.p.

    norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o nella riproposizione di questioni di merito già decise con motivazione non manifestamente illogica.
  • Quando il giudice di merito abbia escluso l'applicabilità di un'esimente sulla base di argomentazioni giuridicamente corrette e di apprezzamenti fattuali, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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