Cassazione Civile, Ordinanza n. 26518/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, riportando nella motivazione le argomentazioni dell'Ufficio e facendo integralmente proprie le difese dell'Amministrazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente denunciava nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse reso una motivazione apparente, limitandosi a richiamare le difese dell'Ufficio senza autonoma elaborazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione apparente. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sentenza non è nulla se la motivazione, pur redatta mediante rinvio o riproduzione di atti di parte, consente comunque di individuare le ragioni della decisione in modo chiaro, univoco ed esaustivo e di controllarne la logicità. Nel caso concreto, il richiamo della CTR ai documenti e alle difese dell'Ufficio, riprodotti nella sentenza, è stato ritenuto sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico seguito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Norma posta a base della rideterminazione del reddito d'impresa da parte dell'Ufficio.
art. 36, d.lgs. 546/1992
La sua violazione è stata invocata per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che il richiamo alle difese di parte integri, di per sé, vizio motivazionale.
art. 132 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non violasse il requisito della motivazione perché le ragioni della decisione erano comunque desumibili e riconducibili al giudice.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La censura era formulata come nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte l'ha respinta perché la motivazione per relationem, nel caso concreto, era valida.
Massime di principio
- La sentenza non è nulla per motivazione per relationem quando il giudice recepisce atti o difese di parte, purché sia comunque possibile individuare con chiarezza e univocità le ragioni della decisione e controllarne la razionalità.
- Nel processo tributario, il richiamo alle controdeduzioni o ad altri atti ritualmente prodotti può integrare una motivazione sufficiente se tali atti sono specificamente individuati o comunque conoscibili dalle parti.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta, di per sé, che il giudice abbia fatto proprie le argomentazioni di una parte.
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